Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
La detenzione di alimenti congelati o surgelati in un esercizio commerciale e l'omessa indicazione nella lista delle vivande di tale precondizione dell'alimento integra il reato di tentativo di frode in commercio, ed in proposito non è necessario che si instauri un rapporto concreto con un cliente, atteso che in tale ipotesi ricorrerebbe l'ipotesi del delitto consumato.
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- 1. Ristorante non indica gli alimenti congelati: titolare risponde di frodeAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 dicembre 2013
- 2. Ristoratore, cibo surgelato, menù, omissione, frode in commercio, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2004, n. 14806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14806 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 02/03/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 380
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 30856/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona;
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 20.03.2002 con cui IC IO, nato a [...] [...], è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli art. 56 e 515 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. Ciampoli Luigi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 20.03.2002 il Tribunale di Ancona assolveva perché il fatto non sussiste IC IO imputato di avere, quale responsabile di un ristorante, omesso di indicare nel menu che le pietanze a base di pesce erano preparate con prodotti ittici surgelati o congelati.
Riteneva il Tribunale che la detenzione in un ristorante di prodotti ittici surgelati o congelati, senza che lo stato di conservazione sia menzionato nella lista delle vivande destinata ai clienti, non integra gli estremi del tentativo di frode in commercio in assenza di inizio di pattuizione con il cliente.
Nella specie, gli agenti avevano accertato che nessun prodotto ittico era in corso di preparazione e che non erano presenti clienti, sicché non era in corso alcuna trattativa.
Proponeva ricorso per Cassazione il P.M. denunciando violazione di legge in ordine all'esclusione della configurabilità del reato di tentativo di frode in commercio poiché, nella specie, l'inizio di contrattazione, necessaria per la sussistenza del reato, era stato erroneamente escluso.
Infatti, nel caso di pietanze, l'offerta mediante menu che ometta di menzionare la qualità degli ingredienti costituisce una proposta contrattuale rivolta al pubblico, sicché è ravvisabile il tentativo di ingannare la clientela sullo stato degli ingredienti usati. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la detenzione di prodotti congelati nei frigoriferi di un esercizio commerciale e l'omessa indicazione nel menù di tale precondizione dell'alimento integra il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che la predisposizione di una lista delle vivande senza l'indicazione che alcuni ingredienti erano congelati o surgelati dimostra la univocità e idoneità dell'azione posta in essere ai fini della configurabilità del reato in questione" (Cass. Sez. 3^, n. 19355/2002, De Luca, RV. 221958; Sez. 3^ RV. 214918; Sez. 3^ RV. 221461).
Poiché l'attività del detentore è finalizzata all'offerta al pubblico, per realizzare il tentativo non occorre che si instauri un rapporto concreto con il cliente perché, in tal caso, ricorrerebbe l'ipotesi del delitto consumato.
Invece, per il tentativo non vale la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, essendo sufficienti l'idoneità degli atti compiuti e la loro univocità.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona che si uniformerà al principio sopraindicato.
P.Q.M.
Dichiara annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004