Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z A Ce 71923 / 5 I A 4 . / R R 6 N T A 2 S - I . T R B G U . . E P . B REPUBBLICA ITALIANA L R I D IN E DE POPOLO1 78 0/04 L R A L A E . T D D B I A OGGETTO E S T T A N Contenzioso tributario I 1 E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 3 R E (d.P.R. 636/1972): 1 I E . ricorso introduttivo;
A T N trasmissione della copia A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA ad ufficio incompetente;
M conseguenze composta dai Magistrati: R.G. N. 19916/2000 Dott. Ugo FAVARA Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 3420 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Sergio DEL CORE Consigliere Ud. 30.9.2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 19916 R.G. 2000, proposto N. 71923 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
GCE MUJELLI S.p.a. - già Mujelli Italia S.p.a. -, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma, al largo Angelo Focetti 28, presso lo studio degli avv.ti Andrea RUSSO e Fabrizio PIETROSANTI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Piatelli di Verona il 31 ottobre 2000 (rep.n. 78150); : 2163
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 15 luglio 1999, depositata col n. 111/ 19/99 il 7 ottobre 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 30 settembre 2003: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Società Mujelli Italia - poi, CGE Mujelli S.p.a. -, dopo aver chiesto il rimborso dell'i.r.pe.g. e dell'i.lo.r. per il 1993, per errore nella dichiarazione, impugnò il silenzio rifiuto, con ricorso che venne accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Il gravame formulato dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto, col ribadire l'inammissibilità del ricorso introduttivo, per omesso invio della relativa copia in realtà spedita al Centro di - servizio delle imposte dirette di Venezia - all'ufficio competente, è stato disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza indicata in epigrafe, affermando un obbligo della destinataria di “attivarsi per l'invio dell'atto all'Ufficio competente": Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con un motivo, cui la Società contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del 2 w w d.P.R. 636/1972; falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 1199/1971; in relazione agli artt. 62 d.lgs. 546/1992 e 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza della Commissione regionale, ribadendo la inammissibilità del ricorso introduttivo - a mente dell'art. 17 del d.P.R. 636/1972, applicabile 'ratione temporis' -, per il mancato invio della copia alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ed afferma l'estraneità al processo tributario del diverso principio - circa la sufficienza della spedizione ad altro ufficio "appartenente alla medesima branca dell'Amministrazione finanziaria" (Centro di Servizio di Venezia), come affermato dal giudice 'a quo' -, desumibile dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. 1199/1971, che riguarda soltanto la semplificazione in materia di procedimenti amministrativi. Oppone, la società contribuente, la mancanza della sanzione di inammissibilità, affermata da controparte, rilevando, peraltro, come l'inosservanza della formalità (invio o consegna della copia), stabilita nell'art. 17, non abbia impedito "la tempestiva costituzione in giudizio del medesimo [ufficio] ed il regolare svolgimento del contraddittorio”, con efficacia sanante della pretesa invalidità nella instaurazione del rapporto processuale. Rileva la inammissibilità della censura, sotto il profilo della falsa applicazione del cit. art. 2 d.P.R. 1199/1971, disposizione nemmeno richiamata in sentenza. Il ricorso è fondato. E' principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che “l'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 8 3 del d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla commissione tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'ufficio tributario competente. L'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso, postula che entro tale termine si provveda ad entrambi gli adempimenti suddetti ed, essendo la formalità da osservarsi verso l'ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (così, tra le più recenti, Cass. 12727, 10601, 2969/2002). La regola non ammette equipollenti né, in particolare, il ricorso alla sanabilità delle nullità processuali;
ed è peculiare del processo tributario, per il carattere impugnatorio di esso (così, fra le tante, già Cass. 4305/1992, 5791/1993, 7256/1994, 5982/1997), fermo restando che l'ufficio deve poter fruire dell'intero termine per apprestare le proprie difese (oltre Cass. 10601/2002 cit., v. Cass. 13670/1999). La regola stessa si applica, infine, alle ipotesi di ricorso contro il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso (così Cass. 3259/1994, 8416/1996, e, più di recente, Cass. 6212 e 2078/2000). Nel delineato contesto, non è dato in alcun modo individuare come invece si afferma nella sentenza impugnata - un “obbligo - dell'Amministrazione, qualora il contribuente si rivolga ad un Ufficio 4 finanziario incompetente, ma appartenente alla medesima branca dell'Amministrazione finanziaria cui appartiene l'ufficio competente, di attivarsi per l'invio dell'atto all'Ufficio competente”, trattandosi di conclusione contrastante col regime processuale descritto, con indebita trasposizione di una regola dettata - in via esclusiva - in materia di ricorsi amministrativi (dall'art. 2 del d.P.R. 1199/1971, in effetti evocato dall'Amministrazione ricorrente: esattamente in termini, Cass. 6212/2000 cit.). Ne discende l'accoglimento del ricorso. La cassazione della sentenza è senza rinvio, poiché la causa non avrebbe potuto essere proposta (art. 382, comma 3, c.p.c.), per l'originaria mancata costituzione di valido contraddittorio. Ricorrono giusti motivi di compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio fra le parti. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003. Il Presidente 11 Cons. estensore - Ugp Favara - Enrico Papa- trico ара IL CANCELLIERE CA Depositato in cancellera Salvatore Aschettino 36 JENA 2934 IL CANCELLIERE Dott. Be re schottino 5