Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11023 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
C.C. 66856 11 023 / 0 1 EPUBBLICA A 5 6 IN NO E DE POP I E 8 . 9 R N N 1 O A / - I 4 T Z / ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B 6 U A . 2 L B R . L T I R A . S R I P . SEZIONE QUINTA CIVILE T G B E A L T R E A D 1 I A 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I 1 D S R N E E E B 1 S T R.G.N.19867/99 I PresidenteDott. Mario Delli Priscoli N A E S E Dott. Mario Cicala Consigliere Cron.23643 Dott. Eugenio Amari Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Dott. Francesco TIRELLI couf, 221. Ud. 08/05/01 Oggetto: Invime ha pronunciato la seguente: SE N TE NZA beni strumental sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Potoghesi elettivamente 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente contro spa Ing. G. Rossetti T.A.; - intimata avverso la sentenza n. 207/66/98, depositata il 28/10/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3 114 udienza dell' 8/5/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte, osserva quanto segue. notificato il 22/10/1999, Con atto delle Finanze dello Stato1'Amministrazione proponeva ricorso contro la sentenza di cui in epigrafe, deducendo violazione degli artt. 2, 3 e 25 del DPR n. 643/1972. Esponeva infatti la ricorrente che con tre distinti atti pubblici, la spa Ing. G. Rossetti T.A. aveva alienato altrettanti immobili siti a Buccinasco e Milano, indicando il valore iniziale ai fini INVIM con riferimento alla data dell'1/1/1983. L'Ufficio del Registro di Milano aveva rettificato i predetti valori, calcolandoli in rapporto alle più anteriori date di acquisto, ma la società aveva proposto ricorso perché trattandosi di beni strumentali e, quindi, esenti dal'INVIM decennale sensi dell'art. 25/2, lett. d), del DPR n.ai 643/1972, sarebbe stato invece necessario rifarsi al giorno di verificazione dell'ultimo presupposto, 2 che nel caso di specie coincideva appunto con 1'INVIM straordinaria di cui al DL n. 55/1983. La Commissione Tributaria di 1° Grado di Milano aveva dato ragione alla contribuente e quella Regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio con una decisione che andava però cassata perché l'alienazione dei beni strumentali comportava 1''obbligo di pagare l'imposta in relazione all'intero incremento di valore maturato a far tempo dalla data dell'acquisto. L'intimata non svolgeva attività difensiva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza dell'8/5/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che la questione oggetto del giudizio è già venuta all'esame di questa Suprema Corte, che con sentenze 1991/11371, 2000/02074, 2000/11155, 2001/00916,2000/01844, 2001/02771, 2001/03410 e 2001/03728 l'ha risolta nel senso caldeggiato dall'Amministrazione nel ricorso di cui si discute. На osservato, infatti, la Corte che 1'INVIM decennale era stata concepita per assolvere ad una chiara finalità antielusiva e, cioè, allo scopo di evitare che intestandolo ad una società о ad un 3 altro ente, un immobile potesse di fatto circolare in forme anomale e sottrarsi, così, al pagamento dell'INVIM ordinaria di cui all'art. 2 del DPR n. 643/1972. Non ricorrendo tale pericolo nell'ipotesi di fabbricati utilizzati nell'esercizio di una attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, l'applicazione dell'INVIM decennale anche su tali beni avrebbe finito col risolversi in un'ingiustificata penalizzazione per i soggetti proprietari, costretti ad anticipare dei pagamenti per plusvalori d'incerta comunque, remota realizzazione. Per questo motivo l'art. 25/2, lett. d) del citato DPR ha esentato tali immobili dall'imposta di cui all'art. 3, ma non da quella ordinaria, che secondo quanto dispone l' art. 6 del madesimo decreto, va commisurata all'incremento patrimoniale verificatosi rispetto al momento dell'acquisto della precedente tassazione, intesa quest'ultima come pagamento effettivo dell'imposta, che come rilevato anche da C. Cass. 1999/09525, ha carattere unitario e continuativo, nel senso che deve necessariamente colpire tutto l'aumento di valore 4 conseguito dall'immobile, senza possibilità di salti o spazi vuoti di alcun genere. Non ravvisandosi nessun valido motivo per discostarsi dal predetto indirizzo, va di conseguenza ribadito che nel caso di alienazione di beni strumentali, la base imponibile dev' essere determinata assumendo come valore iniziale quello che aveva l'immobile al momento del suo acquisto o della precedente tassazione. Non essendosi uniformata al predetto principio, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. CORTE Roma, 1'8/5/2001 AL CONSIGLIERE JEST.Fanceres fill E S U R F IL CANCELLIERE C1 IL PRESIDENTE M a lli usw C Arnaldo Casano publ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi . O AGU. 2001 IL CANCELLIERE C1 A.A AmadoArnaldo Casaño