Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
0066179 REPUBBL04.9.704 9 7 7 /02 Oggetto: IVA - Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 18105/1999 Cron. 11296 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo Presidente Rep. Dott. Giulio Graziadei Consigliere Ud. 10.01.2002 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66179 sul ricorso proposto: dall'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delle finanze pro tempore, e dall'UFFICIO PROVINCIALE IVA DI SA- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VONA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Av- dal Sig. S per diritti €1.55 vocatura generale dello Stato e presso di essa domiciliati in Roma, Via dei 12.04.02il Portoghesi, n. 12; IL CANCELLIERE
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio la società UNIPLASTICA Spa, in persona del suo legale rappresentante, dai Sig. LPSOA per diritti €1.55 rappresentata e difesa dai dottori Luciano Gerolamo Gerini e Roberto Mau- 12-04-02 il rizio e presso il loro studio associato Assostudio domiciliata in Alassio, Via IL CANCELLIERE Mazzini, n. 79; الا 2 5 - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 83/04/98, depositata il 1° luglio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 10 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato, l'avvocato Alessandro De Stefano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 83/04/98, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio provinciale IVA di Savona contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Savona 20 aprile 1995, n. 229/03/95, che aveva accolto il ricorso della UNIPLA- STICA Spa contro l'avviso di rettifica n. 812371/93, in tema di IVA 1991. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - sulla base di un processo verbale elevato dal Comando del Nucleo della Polizia tributaria della Guardia di finanza di Savona l'Ufficio IVA di Savona adotta un avviso di rettifica in capo alla Società Uniplastica relativamente all'IVA 1991, con il quale si accerta l'omessa fatturazione di operazioni im- ponibili per un importo complessivo di lire 12.427.881.000, determinando un'IVA del 19% evasa di complessive lire 2.361.297.000; nell'avviso di rettifica l'Ufficio muove i seguenti rilievi: 1) mancata emissione di fatture relative ad operazioni imponibili;
الله 2 2) dichiarazione con indicazioni di un'imposta inferiore di oltre un decimo rispetto a quella dovuta;
3) dichiarazione con dati e indicazioni inesatte;
per tali rilievi l'Ufficio IVA commina una pena complessiva di lire 6.328.876.000, oltre al recupero dell'imposta evasa e degli interessi per un importo complessivo di lire 8.961.496.000, cui vanno aggiunti gli interessi maturandi e i diritti di notifica;
il ricorso della società alla Commissione tributaria di primo grado di Sa- vona è accolto con sentenza 20 aprile 1995, n. 229/03/95; - l'appello dell'Ufficio IVA di Savona contro la sentenza di primo grado è respinto con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 83/04/98, è così testualmente motivata: Questa Com- missione esaminati gli atti di causa, le argomentazioni minuziose ed appro- fondite del relatore di prima istanza, l'appello dell'Ufficio, ritiene meritevole confermare la decisione impugnata. Tale decisione è strettamente connessa a quella della stessa Società UNIPLASTICA in materia di IRPEG- ILOR anno 1991 decisa da questa Commissione in pari data>>.
2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 83/04/98, è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che, in accoglimento del ricor- so, sia annullata la sentenza impugnata e che la causa sia rinviata ad altro giudice per un nuovo esame. Spese vinte.
3. La società intimata non si è costituita in giudizio. 3 Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero delle finanze denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 cpc ed omessa motiva- zione, in relazione all'art. 360.1, n. 3, n. 4 e n. 5, cpc e all'art. 62.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. 4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza sarebbe so- stanzialmente priva di motivazione perché non si potrebbe ritenere tale il mero rinvio per relationem ad altra sentenza basata sugli stessi presupposti di fatto, ma riguardanti altro tributo. Ove, poi, si ritenesse di superare questa pregiudiziale eccezione, la sentenza impugnata si esporrebbe alle stesse cen- sure proposte avverso la sentenza richiamata, che si ribadiscono con il moti- vo successivo.
4.3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, il Ministero delle fi- nanze ricorre per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 83/04/98, non tanto e non solo per il generico richiamo alla connessione con una sentenza adottata dalla stessa Commissione in tema di imposte sui redditi riguardanti la stessa società per il 1991, quanto e soprattutto per il fatto che è palesemente inesistente una motivazione che, come quella contenuta nella sentenza impugnata, si limita ad affermare di aver esaminato gli atti di causa e le argomentazioni addotte dall'appellante, per enunciare, infine, di ritenere meritevole la conferma del- la decisione impugnata. D'altra parte, nessuna indicazione delle ragioni per le quali il giudice d'appello ha ritenuto di dover condividere l'orientamento del giudice di primo grado è desumibile dalla descrizione dello svolgimento ul 4 del processo, perché questa consiste in un lungo elenco delle operazioni compiute dalle varie parti processuali e dai giudici in fase istruttoria.
5. La fondatezza del primo motivo di ricorso rende inutile esaminare la seconda censura, con la quale si denuncia la violazione e la falsa applica- zione dell'art. 39.1. d) DPR 29 settembre 1973, n. 600, e motivazione insuf- ficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360.1, n. 3 e n. 5, cpc, e all'art. 62.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. 6. Per le ragioni esposte, riconosciuto fondato il primo motivo di im- pugnazione e assorbito il secondo, il ricorso del Ministero delle finanze me- rita di essere accolto. Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che provvederà anche per le spese processuali relative al giu- dizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Milsuall IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenze ST - 8 APR. 2002 Oggi ... IL CANCELLIERE C1 CE ST