CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28812 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA RO nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. di CATANZARO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL RIESAME;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
sentite le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato RIGA MASSIMILIANO del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato RO SE del foro di CATANZARO, in difesa di NA RO, che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28812 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio celebrato in sede di rinvio da precedente annullamento disposto dalla Suprema Corte, il Tribunale di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, ha parzialmente accolto l'appello proposto da RO NN - coniuge di OS EL, indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. - avverso l'ordinanza con la quale il 24 febbraio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza 444)-crípik JII4“32...3 di dissequestro dei beni personali dell'appellante, Vfinalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza RO NN, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce, in particolare, il difetto assoluto di motivazione, anche in termini di mera apparenza della stessa, nella parte in cui il Tribunale procede alla concreta applicazione del principio di diritto della c.d. «ragionevolezza temporale» governante l'operatività della presunzione di illegittima acquisizione dei beni in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ribadito dalla sentenza rescindente (Sez. 3, n. 26964 del 08/03/2022). Il giudice di merito, in sostanza, omettendo di valutare compiutamente le consulenze tecniche di parte, avrebbe fornito una motivazione apparente circa l'indimostrata capacità reddituale del nucleo familiare, peraltro facendo erroneamente applicazione, ai fini della determinazione delle spese familiari quale elemento del calcolo della sproporzione, degli indici ISTAT, in quanto non riferibili soggettivamente al destinatario del provvedimento, e senza confrontarsi con gli elementi di cui alla dette consulenze. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Fondandosi il ricorso su violazione di legge sostanzialmente prospettata in termini di motivazione del tutto assente o meramente apparente, è necessario, al fine di dare conto dell'inammissibilità della censura, ripercorrere l'apparato motivazionale posto a supporto del rigetto dell'appello, pel, poi procedere al necessario controllo della sussistenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nell'adottare il provvedimento impugnato. 4. Il Tribunale, facendo applicazione del principio di diritto ribadito dalla sentenza rescindente, in ragione della collocazione temporale (2016) del contestato trasferimento fraudolento di valori (di cui all'art. 512-bis cod. pen.) e in considerazione delle consulenze della difesa, ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro con riferimento a beni, di valore sproporzionato rispetto al reddito, acquistati nel 2015 e nel 2016, in quanto ritenuti entrati nel patrimonio in un ambito di c.d. «ragionevolezza temporale». Sul punto, il giudice di merito ha in particolare evidenziato che l'autovettura Fiat ND e i terreni in Capistrano sono stati acquistati proprio nel 2016, i citati beni immobili con pagamenti anticipati al 2014 e al 2015, peraltro in assenza di allegazioni difensive tali da ricondurre i detti acquisti a provviste legittimamente accumulate. L'assenza di allegazioni difensive in merito alla riconducibilità della provvista a redditi lecitamente prodotti è stata altresì valorizzata con riferimento al libretto di risparmio intestato alla ricorrente (con saldo attivo di euro 6.515,825). Medesimo apparato motivazionale è poi sotteso ai beni acquistati nel 2015 e intestati a AN EL (non richiedente il dissequestro), condannato in primo grado per la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonché figlio dell'appellante e\ i lei coniuge, OS EL, indagato, quest'ultimo, per il reato di interposizione fittizia aggravato. In merito all'accertata sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha considerato i rilievi difensivi, che già, come chiarito dalla ricorrente, avevano condotto la Guardia di Finanza a ridimensionare l'entità della sproporzione, ritenendo persistente una rilevante /'v" ' 3 sproporzione, proprio con riferimento agli anni dal 2014 al 2016, pur considerando nei redditi familiari i fondi percepiti dall'AGEA e dall'ARCEA per i finanziamenti alle imprese (di cui a pag. 11 della consulenza della difesa), considerando peraltro irrisori i risparmi accumulati nel 2013 e quindi non tali da giustificare gli acquisti effettuati nell'indicato triennio. È altresì percepibile l'iter logico-giuridico sotteso alla ritenuta sproporzione anche laddove il Tribunale fa riferimento agli indici ISTAT circa la spesa familiare, avendoli criticamente valutati in uno con altre circostanze fattuali emergenti dalle indagini patrimoniali. Il riferimento è, in particolare a operazioni economiche aventi a oggetto acquisto di beni (terreni e autovetture), la costituzione di una ditta individuale, con relativo compendio aziendale, oltre che la costituzione di titoli e di rapporti bancari tali da fondare la ritenuta SP roporzione. Peraltro, il giudice di merito, nel fare riferimento agli indici ISTAT quali indicatori statistici con valore indiziario, valutati in maniera non acritica e in considerazione dei plurimi elementi innanzi evidenziati, ha fatto corretta applicazione di principio sancito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, oltra a Sez. 5, n. 14007 del 04/02/2016, Fiannmetta, Rv. 266426, in tema di confisca di prevenzione, anche Sez. 5, n. 25042 del 28/04/2022, Annandonico, Rv. 283558, in tema di misure di prevenzione patrimoniali;
Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361, in tema di confisca di prevenzione e con particolare riferimento al risultato indiziario delle rilevazioni statistiche;
Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224, la quale, sempre, in ordine alla confisca di prevenzione chiarisce che la sproporzione reddituale non può essere ricavata esclusivamente dalle stime ISTAT relative alla «spesa media annua»). 5. Orbene, quanto innanzi evidenzia la sussistenza di un apparato motivazionale posto a supporto del rigetto dell'appello dotato dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, con conseguente manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge. Rispetto all'apparato motivazionale di cui all'ordinanza impugnata le doglianze nelle quali si articola il motivo unico di ricorso si mostrano difatti mere censure di merito ovvero di semplice difetto motivazionale in termini di non adeguato confronto con gli elementi emergenti dalla consulenza della difesa e di erroneo accertamento della sproporzione, quindi inammissibili in questa sede, laddove rj;
g3 privi di un adeguato confronto con il fondamento della decisione, nella parte in cui prospettano la mera acritica valorizzazione dei soli indici ISTAT 4 Il ai fini della determinazione della spesa media, contrariamente a quanto invece emergente dall'ordinanza impugnata nei termini innanzi evidenziati. È altresì aspecifico il profilo di censura con il quale si è dedotta l'omessa valutazione delle allegazioni difensive con riferimento alla consulenza successiva alla rielaborazione dei dati da parte della Guardia di Finanza, avendo omesso gli accertatori di riportare il dato sperequativo dell'anno precedente all'anno successivo. La difesa, invero, sul punto si è limitata ad asserire un mancato confronto rispetto ai dati elaborati a difesa con riguardo alla ricostruzione dei redditi, senza spiegarne la natura decisiva alla luce della limitata cognizione del giudice del riesame (sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812), a fronte di una risposta del Tribunale che ha affrontato apertamente il tema, con una motivazione rispetto alla quale sono indifferenti in questa sede eventuali incongruenze o criticità che non si traducano in una apparenza della stessa. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
sentite le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato RIGA MASSIMILIANO del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato RO SE del foro di CATANZARO, in difesa di NA RO, che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28812 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio celebrato in sede di rinvio da precedente annullamento disposto dalla Suprema Corte, il Tribunale di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, ha parzialmente accolto l'appello proposto da RO NN - coniuge di OS EL, indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. - avverso l'ordinanza con la quale il 24 febbraio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza 444)-crípik JII4“32...3 di dissequestro dei beni personali dell'appellante, Vfinalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza RO NN, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce, in particolare, il difetto assoluto di motivazione, anche in termini di mera apparenza della stessa, nella parte in cui il Tribunale procede alla concreta applicazione del principio di diritto della c.d. «ragionevolezza temporale» governante l'operatività della presunzione di illegittima acquisizione dei beni in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ribadito dalla sentenza rescindente (Sez. 3, n. 26964 del 08/03/2022). Il giudice di merito, in sostanza, omettendo di valutare compiutamente le consulenze tecniche di parte, avrebbe fornito una motivazione apparente circa l'indimostrata capacità reddituale del nucleo familiare, peraltro facendo erroneamente applicazione, ai fini della determinazione delle spese familiari quale elemento del calcolo della sproporzione, degli indici ISTAT, in quanto non riferibili soggettivamente al destinatario del provvedimento, e senza confrontarsi con gli elementi di cui alla dette consulenze. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Fondandosi il ricorso su violazione di legge sostanzialmente prospettata in termini di motivazione del tutto assente o meramente apparente, è necessario, al fine di dare conto dell'inammissibilità della censura, ripercorrere l'apparato motivazionale posto a supporto del rigetto dell'appello, pel, poi procedere al necessario controllo della sussistenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nell'adottare il provvedimento impugnato. 4. Il Tribunale, facendo applicazione del principio di diritto ribadito dalla sentenza rescindente, in ragione della collocazione temporale (2016) del contestato trasferimento fraudolento di valori (di cui all'art. 512-bis cod. pen.) e in considerazione delle consulenze della difesa, ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro con riferimento a beni, di valore sproporzionato rispetto al reddito, acquistati nel 2015 e nel 2016, in quanto ritenuti entrati nel patrimonio in un ambito di c.d. «ragionevolezza temporale». Sul punto, il giudice di merito ha in particolare evidenziato che l'autovettura Fiat ND e i terreni in Capistrano sono stati acquistati proprio nel 2016, i citati beni immobili con pagamenti anticipati al 2014 e al 2015, peraltro in assenza di allegazioni difensive tali da ricondurre i detti acquisti a provviste legittimamente accumulate. L'assenza di allegazioni difensive in merito alla riconducibilità della provvista a redditi lecitamente prodotti è stata altresì valorizzata con riferimento al libretto di risparmio intestato alla ricorrente (con saldo attivo di euro 6.515,825). Medesimo apparato motivazionale è poi sotteso ai beni acquistati nel 2015 e intestati a AN EL (non richiedente il dissequestro), condannato in primo grado per la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonché figlio dell'appellante e\ i lei coniuge, OS EL, indagato, quest'ultimo, per il reato di interposizione fittizia aggravato. In merito all'accertata sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha considerato i rilievi difensivi, che già, come chiarito dalla ricorrente, avevano condotto la Guardia di Finanza a ridimensionare l'entità della sproporzione, ritenendo persistente una rilevante /'v" ' 3 sproporzione, proprio con riferimento agli anni dal 2014 al 2016, pur considerando nei redditi familiari i fondi percepiti dall'AGEA e dall'ARCEA per i finanziamenti alle imprese (di cui a pag. 11 della consulenza della difesa), considerando peraltro irrisori i risparmi accumulati nel 2013 e quindi non tali da giustificare gli acquisti effettuati nell'indicato triennio. È altresì percepibile l'iter logico-giuridico sotteso alla ritenuta sproporzione anche laddove il Tribunale fa riferimento agli indici ISTAT circa la spesa familiare, avendoli criticamente valutati in uno con altre circostanze fattuali emergenti dalle indagini patrimoniali. Il riferimento è, in particolare a operazioni economiche aventi a oggetto acquisto di beni (terreni e autovetture), la costituzione di una ditta individuale, con relativo compendio aziendale, oltre che la costituzione di titoli e di rapporti bancari tali da fondare la ritenuta SP roporzione. Peraltro, il giudice di merito, nel fare riferimento agli indici ISTAT quali indicatori statistici con valore indiziario, valutati in maniera non acritica e in considerazione dei plurimi elementi innanzi evidenziati, ha fatto corretta applicazione di principio sancito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, oltra a Sez. 5, n. 14007 del 04/02/2016, Fiannmetta, Rv. 266426, in tema di confisca di prevenzione, anche Sez. 5, n. 25042 del 28/04/2022, Annandonico, Rv. 283558, in tema di misure di prevenzione patrimoniali;
Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361, in tema di confisca di prevenzione e con particolare riferimento al risultato indiziario delle rilevazioni statistiche;
Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224, la quale, sempre, in ordine alla confisca di prevenzione chiarisce che la sproporzione reddituale non può essere ricavata esclusivamente dalle stime ISTAT relative alla «spesa media annua»). 5. Orbene, quanto innanzi evidenzia la sussistenza di un apparato motivazionale posto a supporto del rigetto dell'appello dotato dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, con conseguente manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge. Rispetto all'apparato motivazionale di cui all'ordinanza impugnata le doglianze nelle quali si articola il motivo unico di ricorso si mostrano difatti mere censure di merito ovvero di semplice difetto motivazionale in termini di non adeguato confronto con gli elementi emergenti dalla consulenza della difesa e di erroneo accertamento della sproporzione, quindi inammissibili in questa sede, laddove rj;
g3 privi di un adeguato confronto con il fondamento della decisione, nella parte in cui prospettano la mera acritica valorizzazione dei soli indici ISTAT 4 Il ai fini della determinazione della spesa media, contrariamente a quanto invece emergente dall'ordinanza impugnata nei termini innanzi evidenziati. È altresì aspecifico il profilo di censura con il quale si è dedotta l'omessa valutazione delle allegazioni difensive con riferimento alla consulenza successiva alla rielaborazione dei dati da parte della Guardia di Finanza, avendo omesso gli accertatori di riportare il dato sperequativo dell'anno precedente all'anno successivo. La difesa, invero, sul punto si è limitata ad asserire un mancato confronto rispetto ai dati elaborati a difesa con riguardo alla ricostruzione dei redditi, senza spiegarne la natura decisiva alla luce della limitata cognizione del giudice del riesame (sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812), a fronte di una risposta del Tribunale che ha affrontato apertamente il tema, con una motivazione rispetto alla quale sono indifferenti in questa sede eventuali incongruenze o criticità che non si traducano in una apparenza della stessa. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023