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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15703 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI TR nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso il decreto del 10/06/2022 della CORTE DI APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FRANCA ZACCO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 61.1. cod.pen. RITENUTO IN FATTO 1. MA IE, MA RO RI, MA IA, MA FR e LA EA, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano il decreto in data 10/06/2022 (depositato il 04/07/2022) della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato il decreto in data 03/05/2019 del Tribunale di Palermo, -------. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15703 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/12/2022 revocando la confisca per alcuni beni puntualmente descritti e confermandola per i restanti beni, siccome disposta nei confronti degli odierni ricorrenti. Deducono: 2. AG IE, RI RO RI e RI IA. 2.1. "Violazione ed errata applicazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2020, dell'art. 111 della Cost. e della normativa CEDU". Con tre distinti paragrafi, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello: a) ha disatteso con motivazione mancante le deduzioni difensive circa l'assenza di correlazione tra gli acquisti dei beni e il perimetro di pericolosità di MA IE, in violazione dei principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite c.d. NE (n. 4880 del 26/06/2014, dep. il 2015) e della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019; b) non ha considerato che in testa al terzo interveniente non grava un onere della prova, ma solo un onere di allegazione;
c) non ha dato risposta alle criticità evidenziate dalla difesa nei due gradi di giudizio circa i contenuti della CTU. 3. RI FR e IS EA. I loro ricorsi -congiunti- sono esattamente sovrapponibili a quelli di RI IE, RI RO RI e RI IA, alla cui lettura si rimanda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi -la cui trattazione unitaria è consentita dalla identità delle questioni- sono inammissibili perché manifestamente infondati e perché aspecifici. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, giacché la Corte di appello ha puntualmente affrontato e risolto tutte le questioni sollevate con il gravame. Infatti: - Ha tracciato il perimetro di pericolosità di MA IE originandola sin dalla metà degli novanta del secolo scorso. A tale riguardo, tra l'altro, ha valorizzato la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. inflittagli dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 12/04/2018 (irrevocabile dal 27/06/2019), procedimento c.d. Apocalisse;
ha richiamato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che - nel processo ora menzionato- hanno riferito che MA era intraneo al mandamento ES sin da tempo «risalente sicuramente a molti anni prima che prendessero avvio le indagini che portarono alla celebrazione dell'odierno giudizio»; in tale ambito, ha altresì puntualizzato i contenuti delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GA VI, che aveva riferito dell'appartenenza di MA al sodalizio sin da tempo risalente, visto che lo conosceva da almeno trent'anni, trattandosi di soggetto che fin da giovane aveva frequentato il quartiere dell'LA e che era sempre stato vicino sia a Gateano Scotto, sottocapo della 2 famiglia dell'LA, sia alla famiglia Fidanzati;
ha rimarcato l'attualità della pericolosità sociale osservando che «a fronte di siffatta collaborazione strutturale del MA con il sodalizio di appartenenza (protrattasi sino al giugno 2014, allorquando è stato emesso il provvedimento cautelare all'esito di una complessa e articolata attività investigativa) deve pertanto ritenersi che, alla data del decreto impugnato (maggio 2019), la natura della partecipazione del proposto all'associazione stessa da lascia ragionevolmente presumere che i suoi legami con il sodalizio non fossero stabili e duraturi ma si proiettassero fisiologicamente verso il futuro. [...] Ed appunto, nella specie, vanno valorizzati il ruolo significativo (e niente affatto marginale) rivestito dal MA in seno al sodalizio, i suoi stretti rapporti con esponenti di rilievo (i cugini Palazzotto, FR Bonanno), il suo pieno inserimento nella vita e nelle dinamiche del sodalizio, l'assenza di qualsivoglia presa di distanza da quei contesti criminali in precedenza condivise». - Ha esaminato la correlazione tra il perimetro di pericolosità sociale così tracciato e gli acquisiti dei vari beni, esaminando al contempo tutte le deduzioni esposte dai terzi, ritenendole in parte fondate, tanto da revocare la misura ablatoria per alcuni di essi. Nel fare ciò ha anche affrontato le varie "criticità" denunciate dalla difesa in relazione all'elaborato peritale. 1.2. A fronte di una motivazione che ha affrontato ogni tema sollecitato dalle difese, tutti i ricorsi affermano genericamente che la Corte di appello non avrebbe considerato deduzioni, circostanze e criticità esposte con i rispettivi atti di appello. Tale generica affermazione, però, non viene mai accompagnata dalla puntuale e indicazione delle deduzioni, circostanze e criticità che la Corte di appello -in concreto- avrebbe patologicamente omesso di esaminare, al punto da incorrere nel vizio di omessa motivazione, così come denunciabile in sede di legittimità avverso un provvedimento di confisca di prevenzione. A tale ultimo proposito, infatti, va ricordato che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In tale prospettiva, la mancanza di indicazioni circa gli elementi o gli argomenti dotati della evidenziata decisività che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare fa emergere come i ricorsi siano affetti dal vizio di aspecificità, che si configura quando nell'impugnazione non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali si fonda 3 il provvedimento impugnato. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FRANCA ZACCO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 61.1. cod.pen. RITENUTO IN FATTO 1. MA IE, MA RO RI, MA IA, MA FR e LA EA, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano il decreto in data 10/06/2022 (depositato il 04/07/2022) della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato il decreto in data 03/05/2019 del Tribunale di Palermo, -------. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15703 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/12/2022 revocando la confisca per alcuni beni puntualmente descritti e confermandola per i restanti beni, siccome disposta nei confronti degli odierni ricorrenti. Deducono: 2. AG IE, RI RO RI e RI IA. 2.1. "Violazione ed errata applicazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2020, dell'art. 111 della Cost. e della normativa CEDU". Con tre distinti paragrafi, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello: a) ha disatteso con motivazione mancante le deduzioni difensive circa l'assenza di correlazione tra gli acquisti dei beni e il perimetro di pericolosità di MA IE, in violazione dei principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite c.d. NE (n. 4880 del 26/06/2014, dep. il 2015) e della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019; b) non ha considerato che in testa al terzo interveniente non grava un onere della prova, ma solo un onere di allegazione;
c) non ha dato risposta alle criticità evidenziate dalla difesa nei due gradi di giudizio circa i contenuti della CTU. 3. RI FR e IS EA. I loro ricorsi -congiunti- sono esattamente sovrapponibili a quelli di RI IE, RI RO RI e RI IA, alla cui lettura si rimanda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi -la cui trattazione unitaria è consentita dalla identità delle questioni- sono inammissibili perché manifestamente infondati e perché aspecifici. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, giacché la Corte di appello ha puntualmente affrontato e risolto tutte le questioni sollevate con il gravame. Infatti: - Ha tracciato il perimetro di pericolosità di MA IE originandola sin dalla metà degli novanta del secolo scorso. A tale riguardo, tra l'altro, ha valorizzato la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. inflittagli dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 12/04/2018 (irrevocabile dal 27/06/2019), procedimento c.d. Apocalisse;
ha richiamato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che - nel processo ora menzionato- hanno riferito che MA era intraneo al mandamento ES sin da tempo «risalente sicuramente a molti anni prima che prendessero avvio le indagini che portarono alla celebrazione dell'odierno giudizio»; in tale ambito, ha altresì puntualizzato i contenuti delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GA VI, che aveva riferito dell'appartenenza di MA al sodalizio sin da tempo risalente, visto che lo conosceva da almeno trent'anni, trattandosi di soggetto che fin da giovane aveva frequentato il quartiere dell'LA e che era sempre stato vicino sia a Gateano Scotto, sottocapo della 2 famiglia dell'LA, sia alla famiglia Fidanzati;
ha rimarcato l'attualità della pericolosità sociale osservando che «a fronte di siffatta collaborazione strutturale del MA con il sodalizio di appartenenza (protrattasi sino al giugno 2014, allorquando è stato emesso il provvedimento cautelare all'esito di una complessa e articolata attività investigativa) deve pertanto ritenersi che, alla data del decreto impugnato (maggio 2019), la natura della partecipazione del proposto all'associazione stessa da lascia ragionevolmente presumere che i suoi legami con il sodalizio non fossero stabili e duraturi ma si proiettassero fisiologicamente verso il futuro. [...] Ed appunto, nella specie, vanno valorizzati il ruolo significativo (e niente affatto marginale) rivestito dal MA in seno al sodalizio, i suoi stretti rapporti con esponenti di rilievo (i cugini Palazzotto, FR Bonanno), il suo pieno inserimento nella vita e nelle dinamiche del sodalizio, l'assenza di qualsivoglia presa di distanza da quei contesti criminali in precedenza condivise». - Ha esaminato la correlazione tra il perimetro di pericolosità sociale così tracciato e gli acquisiti dei vari beni, esaminando al contempo tutte le deduzioni esposte dai terzi, ritenendole in parte fondate, tanto da revocare la misura ablatoria per alcuni di essi. Nel fare ciò ha anche affrontato le varie "criticità" denunciate dalla difesa in relazione all'elaborato peritale. 1.2. A fronte di una motivazione che ha affrontato ogni tema sollecitato dalle difese, tutti i ricorsi affermano genericamente che la Corte di appello non avrebbe considerato deduzioni, circostanze e criticità esposte con i rispettivi atti di appello. Tale generica affermazione, però, non viene mai accompagnata dalla puntuale e indicazione delle deduzioni, circostanze e criticità che la Corte di appello -in concreto- avrebbe patologicamente omesso di esaminare, al punto da incorrere nel vizio di omessa motivazione, così come denunciabile in sede di legittimità avverso un provvedimento di confisca di prevenzione. A tale ultimo proposito, infatti, va ricordato che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In tale prospettiva, la mancanza di indicazioni circa gli elementi o gli argomenti dotati della evidenziata decisività che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare fa emergere come i ricorsi siano affetti dal vizio di aspecificità, che si configura quando nell'impugnazione non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali si fonda 3 il provvedimento impugnato. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente