Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1408
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

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In ipotesi di patrocinio di un ente non statale, anche sull'Avvocatura dello Stato grava l'onere di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 e devono pertanto, in mancanza della suddetta elezione, ritenersi valide le notificazioni effettuate presso la cancelleria del giudice procedente, a nulla rilevando che il citato art. 82 preveda il suddetto onere solo a carico di coloro che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale cui sono assegnati, giacché, essendo la norma intesa ad evitare le difficoltà di comunicazioni e notificazioni da effettuarsi in luoghi lontani dalla sede ove si svolge il processo, il riferimento al Tribunale cui è assegnato il difensore (in quanto diverso da quello nella cui circoscrizione si svolge il giudizio) rileva solo quale circostanza presa in considerazione perché comportante la necessità di notificazioni al di fuori della circoscrizione in cui è situato l'ufficio giudiziario procedente e non può, perciò, essere intesa quale implicita esclusione del suddetto onere per quei difensori che (come gli avvocati dello Stato) non siano "assegnati" ad alcun Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1408
    Data del deposito : 4 febbraio 2002

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