Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
In ipotesi di patrocinio di un ente non statale, anche sull'Avvocatura dello Stato grava l'onere di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 e devono pertanto, in mancanza della suddetta elezione, ritenersi valide le notificazioni effettuate presso la cancelleria del giudice procedente, a nulla rilevando che il citato art. 82 preveda il suddetto onere solo a carico di coloro che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale cui sono assegnati, giacché, essendo la norma intesa ad evitare le difficoltà di comunicazioni e notificazioni da effettuarsi in luoghi lontani dalla sede ove si svolge il processo, il riferimento al Tribunale cui è assegnato il difensore (in quanto diverso da quello nella cui circoscrizione si svolge il giudizio) rileva solo quale circostanza presa in considerazione perché comportante la necessità di notificazioni al di fuori della circoscrizione in cui è situato l'ufficio giudiziario procedente e non può, perciò, essere intesa quale implicita esclusione del suddetto onere per quei difensori che (come gli avvocati dello Stato) non siano "assegnati" ad alcun Tribunale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fernando LUPI - Presidente -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere -
Dott. Camilla DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da:
NA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARTINO AI MONTI 8, presso lo studio dell'avvocato GINESI CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato REGINA PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.P.Z.S. - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1044/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 05/12/98 R.G.N. 3476/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato REGINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'appello proposto dallo Istituto Poligrafico dello Stato avverso la sentenza pretorile che aveva riconosciuto il diritto del dipendente IU AD ad essere inquadrato nel II livello gruppo "B" del ccnl per le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, e pertanto rigettava l'originaria domanda di superiore inquadramento proposta dal lavoratore.
In particolare, il Tribunale riteneva tempestivo e perciò ammissibile l'appello proposto dal Poligrafico, in quanto sull'Avvocatura dello Stato (procuratore costituito dall'ente) non gravava l'onere di elezione di domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito e pertanto non poteva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della sentenza di primo grado effettuata, in mancanza di elezione di domicilio, presso la Cancelleria del giudice procedente;
nel merito, il Tribunale, alla luce delle risultanze probatorie acquisite e della interpretazione delle declaratorie corrispondenti sia al livello professionale riconosciuto al lavoratore che a quello rivendicato, riteneva infondata la domanda di superiore inquadramento. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per Cassazione IU GN, resiste con controricorso l'Istituto Poligrafico dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il GN censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 416 c.p.c. e 82 R.D.L. n. 1578 del 1993, sostenendo che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la notificazione della sentenza di primo grado all'Avvocatura dello Stato presso la cancelleria del giudice precedente fosse inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione e che pertanto fosse da ritenersi tempestivo lo appello proposto dall'Istituto Poligrafico dello Stato avverso la sentenza pretorile. In particolare, il ricorrente sostiene che quando, come nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato difende un'amministrazione non statale, non sono previste deroghe all'applicabilità delle norme del codice processuale, ivi compresa quella relativa all'onere dell'elezione di domicilio, senza che si possa in contrario ritenere che tale onere non gravi sugli Avvocati dello Stato perché non "assegnati" ad un Tribunale ed abilitati ad esercitare le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, atteso che la possibilità di patrocinio in qualunque sede e l'onere di elezione di domicilio si pongono su due piani diversi e che anche gli avvocati del libero Foro sono abilitati ad esplicare la propria attività su tutto il territorio nazionale, senza che perciò solo possono ritenersi sottratti, ove ne ricorrano le condizioni, all'onere dell'elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente.
La censura è fondata.
Invero, le funzioni dell'Avvocatura dello Stato possono svolgersi secondo due distinti regimi, dei quali il primo, proprio della difesa delle Amministrazioni dello Stato, ha come sua caratteristiche la collocazione dell'intervento in giudizio dell'organo legale dello Stato nell'ambito di un sistema di norme processuali speciali, comportante modifiche della disciplina ordinaria riguardo, oltre che al titolo di legittimazione all'esercizio dello jus postulandi, anche alla competenza per territorio e alla notifica degli atti giudiziari, mentre il secondo, tipico della difesa delle Amministrazioni non statali, non comporta alcuna modifica della disciplina processuale ordinaria, salva l'esclusione della necessità della procura alle liti, con la conseguenza che il patrocinio da parte dell'Avvocatura, in questi casi, non si inserisce in un più complesso sistema di norme processuali speciali.
Tali principi (condivisi peraltro dalla stessa sentenza impugnata e ripetutamente ribaditi da questa Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, v. S.U. n. 1672 del 1982 e S.U. n. 8648 del 1996, in obiter, nonché, più recentemente, sez. I n. 7956 del 1997 RV 507068 e sez. II n. 5424 del 2001 RV 545846), trovano fondamento innanzitutto nell'art. 45 del R.D. n. 1611 del 1933 che, con riferimento all'assunzione del patrocinio di enti pubblici non statali da parte dell'Avvocatura dello Stato, esplicitamente afferma l'applicabilità soltanto dell'art. 1 co. 2° del decreto citato norma escludente la necessità del mandato), evitando perciò un rinvio generalizzato a tutte le disposizioni precedenti e in tal modo chiaramente esprimendo la volontà di non estendere a tale tipo di patrocinio le deroghe alla disciplina processuale ordinaria prevista per la diversa ipotesi in cui l'Avvocatura assuma la difesa di un'Amministrazione dello Stato.
Orbene, a parere di questo collegio, atteso il carattere speciale della disciplina processuale prevista per il foro erariale, essa non può essere estesa in vai interpretativa oltre le ipotesi espressamente previste dal legislatore e non può pertanto ammettersi, per il caso di difesa di Amministrazioni non statali, alcuna deroga alla ordinaria disciplina processuale, che non sia quella (espressamente prevista secondo il combinato disposto degli artt. 1 co. 2° e 45 R.D. cit.) relativa alla esclusione della necessità di mandato.
In particolare, con riferimento alla disciplina processuale relativa all'elezione di domicilio, una deroga non può desumersi in via interpretativa dalle caratteristiche propria dell'Avvocatura dello Stato, giacché il fatto che gli avvocati dello Stato, secondo il dettato normativo, esercitino "le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede" non esclude che essi, al pari degli avvocati del libero Foro (anch'essi abilitati alla difesa su tutto il territorio nazionale), possono essere onerati, ove ne ricorrano le condizioni normativamente previsti, dell'elezione di domicili, ponendosi l'onere di elezione di domicilio e l'ambito spaziale dell'abilitazione all'esercizio della funzione difensiva su piani logici differenti.
Peraltro, il fatto che l'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 preveda l'onere di elezione di domicilio per "i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati" non può indurre a sostenere che tale onere non gravi sui difensori che, come gli avvocati dello Stato, non risultino "assegnati" ad alcun Tribunale. La norma in esame è infatti intesa ad evitare che l'ufficio giudiziario procedente e le parti siano gravati delle difficoltà di effettuare comunicazioni e notificazioni in luoghi lontani dalla sede ove si svolge il processo e pertanto il riferimento al Tribunale cui il difensore è assegnato (in quanto diverso da quello nella cui circoscrizione si svolge il giudizio) non può essere inteso se non quale circostanza presa in considerazione in quanto comportante la necessità di effettuare notificazioni e comunicazioni al di fuori della circoscrizione in cui è situato l'ufficio giudiziario procedente.
Deve pertanto ritenersi che gravi anche sulla Avvocatura dello Stato, quando difende un ente non statale, l'onere di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente e che, in difetto di tale elezione, le notificazioni debbano essere effettuate presso la cancelleria del giudice adito per il giudizio, con conseguente idoneità della notifica della sentenza, effettuata presso la suddetta cancelleria, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri tre motivi volti a censurare nel merito la decisione del Tribunale di accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto Poligrafico dello Stato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio e di quello d'appello.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello e di quello di legittimità. Roma, 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2002.