Sentenza 11 agosto 1998
Massime • 1
La prova del ricevimento dell'esito delle analisi delle sostanze alimentari e delle bevande, ai fini della presentazione dell'istanza di revisione nei successivi quindici giorni può esser conseguita con ogni mezzo, anche prescindendo dall'avviso postale. La violazione del diritto di difesa si compie soltanto se la comunicazione predetta sia mancata ovvero quando detta notizia sia stata conseguita dall'interessato tardivamente per consentire la revisione, divenuta impossibile per il deperimento del campione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/08/1998, n. 9488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9488 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica l. Dott. Consoli Giuseppe Presidente del 11 agosto 1998
2. Dott. Rossi Bruno Consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.1439
4. Dott. Tatozzi Gianfranco Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Colonnese Andrea Consigliere N.24211/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TI IO, n.18.2.40 Perugia
avverso la sentenza 13 marzo 1998 della corte d'appello di Perugia;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale G. Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo.
Il 13 marzo 1998 la corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del g.i.p. della pretura locale, che il 5.2.97 aveva condannato alla pena di otto giorni d'arresto e lire 276.000 d'ammenda MA HE, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962 per avere, in qualità di titolare dell'omonima macelleria, impiegato nella preparazione di alimenti, detenuto per vendere o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari ed in particolare salsicce insudiciate, invase da parassiti, in stato d'alterazione o comunque nocive, per presenza di stafilococchi coagulosi positivi, in Perugia il 28.2.94. Ricorre l'imputato, deducendo due motivi.
Ccn il primo evidenzia violazione dell'art. 1 della legge citata nonché degli artt. 178, 179 cod. proc. pen. e 223 delle disposizioni d'attuazione, in quanto manca l'avviso di ricevimento della raccomandata 4.3.94 con cui gli veniva comunicato l'esito delle indagini.
Tale comunicazione è rilevante sia per informarlo del risultato, sia per chiedere la revisione delle analisi.
A tale fine sarebbe ininfluente che egli è stato sottoposto a tampone faringeo, allo scopo di accertare la presenza eventuale dello stafilococco.
Questo adempimento non dimostra che egli sia stato informato dell'esito delle analisi sui campioni.
Con il secondo motivo rappresenta che manca la motivazione sulla determinazione della pena.
Con motivo nuovo ha evidenziato difetto di motivazione sull'elemento psicologico.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
È pacifico che manca in atti l'avviso di ricevimento. La corte territoriale ha, però, logicamente ritenuto che l'imputato è stato informato del risultato delle analisi, in quanto lo stesso fu sottoposto a tampone faringeo - risultato positivo - per l'accertata presenza di stafilococchi. L'art. 1 della legge n. 283 del 1962 stabilisce che "entro quindici giorni" dalla "data di ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare ... istanza di revisione". Deve, tuttavia, affermarsi che la prova del ricevimento della comunicazione dell'esito delle analisi delle sostanze alimentari e delle bevande, ai fini della presentazione dell'istanza di revisione nei successivi quindici giorni (art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283), può essere conseguita con ogni mezzo, anche prescindendo dall'avviso postale. La violazione del diritto di difesa si compie soltanto se la comunicazione predetta sia mancata o se l'istanza di revisione, pur prodotta nei quindici giorni dall'effettiva conoscenza, sia stata respinta per asserita tardività ovvero quando detta notizia di fatto sia stata conseguita dall'interessato tardivamente per consentire la revisione, divenuta impossibile per il deperimento del campione.
Nella specie, però, la corte territoriale non ha motivato in modo coerente la sua decisione, poiché ha parificato la sottoposizione dell'imputato a tampone faringeo, per stabilire la presenza di stafilococchi, poi realmente rinvenuti, alla conoscenza del risultato delle analisi sugli alimenti. Nell'affermazione v'è un evidente discrepanza sotto il profilo logico, poiché i due fatti non sono tra loro equipollenti.
Occorre che la corte di rinvio ricostruisca in punto di fatto correttamente l'intera vicenda processuale (anche con eventuale rinnovazione del dibattimento), al fine di stabilire se il ricorrente è stato posto in grado di esercitare il suo diritto di difesa per l'esistenza della concreta conoscenza del risultato delle prime analisi e la conseguente possibilità di chiederne la tempestiva revisione.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per uovo giudizio alla corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 11 agosto 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 1998