CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/03/2023, n. 11621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11621 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SM RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di GELA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11621 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Gela ha, tra l'altro, dichiarato ZI MO colpevole del reato previsto e punito dall'art.4 1.110/75 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un bastone in legno di cm.85 e diametro di cm 11.5; fatto avvenuto in Gela il giorno 9 agosto 2016 (capo D della imputazione). 2. L' imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. Filippo Spina, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma sopra indicata ed il relativo vizio di motivazione considerato che, alla udienza del 25 ottobre 2021, l' aveva chiesta espressamente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt.62-bis, 132 e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, comunque, rispetto al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, se non altro avuto riguardo al primo motivo di ricorso. 2.Infatti, il Tribunale di Gela ha omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., nonostante l'imputato avesse avanzato espressamente tale richiesta alla udienza del 25 ottobre 2021, come risulta dal relativo verbale di udienza allegato al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza. 3. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione in data 8 luglio 2022 del reato contestato al ricorrente, commesso il 9 agosto 2016, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., tenuto conto delle cause di sospensione della stessa per l'impedimento del difensore, per l'adesione del medesimo all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali e per la 2 sospensione dei termini dal giorno 9 marzo 2020 sino al giorno 11 maggio 2020 prevista dall'art.83 del d.l. n.18/2020 e dall'art. 36 del d.l. n.23/2020. 4.Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11621 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Gela ha, tra l'altro, dichiarato ZI MO colpevole del reato previsto e punito dall'art.4 1.110/75 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un bastone in legno di cm.85 e diametro di cm 11.5; fatto avvenuto in Gela il giorno 9 agosto 2016 (capo D della imputazione). 2. L' imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. Filippo Spina, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma sopra indicata ed il relativo vizio di motivazione considerato che, alla udienza del 25 ottobre 2021, l' aveva chiesta espressamente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt.62-bis, 132 e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, comunque, rispetto al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, se non altro avuto riguardo al primo motivo di ricorso. 2.Infatti, il Tribunale di Gela ha omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., nonostante l'imputato avesse avanzato espressamente tale richiesta alla udienza del 25 ottobre 2021, come risulta dal relativo verbale di udienza allegato al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza. 3. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione in data 8 luglio 2022 del reato contestato al ricorrente, commesso il 9 agosto 2016, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., tenuto conto delle cause di sospensione della stessa per l'impedimento del difensore, per l'adesione del medesimo all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali e per la 2 sospensione dei termini dal giorno 9 marzo 2020 sino al giorno 11 maggio 2020 prevista dall'art.83 del d.l. n.18/2020 e dall'art. 36 del d.l. n.23/2020. 4.Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 marzo 2023