Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9952
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Pericolo di fuga

    La Corte ritiene sussistente il pericolo di fuga sulla base di elementi concreti, quali la residenza all'estero, l'alternanza di permanenze in Italia e all'estero e la facilità di spostamento tra continenti.

  • Rigettato
    Proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare

    La Corte ritiene la misura adeguata a fronteggiare il rischio di fuga, considerando la facilità di spostamento, la disponibilità di fonti di reddito e la necessità di controllo dei movimenti, pur tenendo conto dell'età.

  • Rigettato
    Violazione del principio di specialità

    La Corte rileva che il tema degli avvisi sul principio di specialità non influisce sulla fase cautelare e sulla validità dell'interrogatorio, e che il ricorrente non ha manifestato interesse all'estradizione né ha rinunciato consapevolmente alla specialità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9952
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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