CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Affigge alla parete di casa copia della denuncia di danneggiamento contro ignoti: nessun reatoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 13121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13121 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2021 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere relatore PALMA TALERICO;
lette le conclusione del P.G., PI Casella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni dell'avv. CE Falotico, in difesa del SC, che ha chiesto l'accoglimento del ric . -so, associandosi, altresì, alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13121 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Potenza riteneva SC CE responsabile del reato di cui all'art. 684 cod. pen. (per avere affisso a una parete dell'immobile sito in vico del Collegio del centro di Potenza una copia della denuncia per danneggiamento da lui sporta presso la stazione dei Carabinieri) e, conseguentemente, concesse circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di €. 133,00 di ammenda;
disponeva, altresì, che l'esecuzione della suddetta pena restasse sospesa a' termini e condizioni di legge e che della condanna non venisse data menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 175 cod. pen.. Posto che l'istruttoria aveva dimostrato incontrovertibilmente che il SC aveva affisso nel centro di Potenza, in vico del Collegio, copia della denuncia sporta contro ignoti il 1° ottobre 2020 relativa al precedente imbrattamento della parete dello stesso immobile, rilevava il Tribunale che detta denuncia non si era "limitata a recare istanza di punizione per eventuali reati procedibili a querela, ma si era articolata in numerose risposte ad altrettante domande postegli dai militari della stazione di Potenza"; riteneva, quindi, che, nel caso di specie, la fattispecie di cui all'art. 684 cod. pen. si era integrata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Spiegava che, quanto al primo profilo, doveva trovare applicazione il principio affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 41640 del 2019, secondo cui "integra il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la condotta di chi, nel corso delle indagini preliminari, pubblica, anche solo riferendone il contenuto, in relazione ad argomenti, temi e soggetti, una querela oralmente sporta alla polizia giudiziaria, atteso che detta forma di querela, consentendo al verbalizzante di porre domande all'interlocutore, che acquisisce pertanto la veste di persona informata dei fatti, costituisce atto di indagine della polizia giudiziaria coperto da segreto ai sensi dell'art. 329, comma 1, cod. proc. pen."; aggiungeva che non era condivisibile la tesi prospettata dalla difesa in merito all'inoffensività della condotta dell'imputato, perché detta azione aveva "reso edotta una generalità indeterminate di persone non solo della presenza delle possibili fonti di prova dello stesso - costituite dalle videoriprese delle due telecamere puntate su quella via [...], bensì anche dell'orario di presunta commissione dei fatti, nonché dell'assenza di ulteriori elementi utili ai fini investigativi". Riteneva, altresì, il suddetto Tribunale che la contravvenzione contestata risultava integrata anche sotto il profilo soggettivo, essendo il fatto reato punibile alternativamente a titolo di dolo o colpa e avendo l'imputato chiaramente affermato di avere volontariamente affisso la denuncia sia quale Consigliere comunale, sia quale cittadino 2 ,5/P1 indignato per l'avvenuto deturpamento di un'immobile da poco ritinteggiato, allo scopo di dissuadere i vandali dal compiere nuovamente simili gesti. 2. Avverso detta sentenza, il difensore del SC, avvocato CE Falotico, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, comma 2, in relazione alla valutazione di offensività della condotta concretamente posta in essere dal SC. Premesso che il principio di offensività deve informare non solo l'attività del legislatore, orientando gli interventi normativi in materia di politica criminale, ma anche essere utilizzato come criterio ermeneutico dal Giudice nell'interpretazione delle leggi, la difesa ha sostenuto che il percorso motivazionale svolto dal Tribunale sarebbe gravemente deficitario e illogico;
nessuna delle tre argomentazioni sviluppate al fine di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 684 cod. pen. sarebbe, infatti, condivisibile: quanto alla prima argomentazione - secondo cui l'indebita affissione della denuncia avrebbe reso edotta una generalità indeterminata di persone della presenza di possibili fonti di prova del reato perpetrato, ovvero dell'esistenza delle telecamere - si doveva osservare che tale informazione non poteva essere disvelata dalla condotta posta in essere dall'imputato perché lo stesso giudicante si era affrettato ad affermare che la presenza delle telecamere era pubblicizzata come prescritto dalla normativa vigente;
quanto alla seconda argomentazione - secondo cui una generalità indeterminata di persone avrebbe potuto in tal modo conoscere l'orario in cui l'imbrattamento si era verificato - occorreva rilevare che nella denuncia non si faceva riferimento a detto orario ma a un arco temporale ampio;
quanto alla terza argomentazione - secondo cui il vulnus all'obbligo di segretezza era costituito dal fatto di avere reso nota l'assenza di ulteriori elementi utili ai fini investigativi - occorreva osservare che non si comprenderebbe perché ciò avrebbe potuto compromettere il proficuo sviluppo delle indagini, atteso che gli autori del gesto vandalico avrebbero, al più, potuto tranquillizzarsi in merito al potenziale rischio di essere individuati. Inoltre, sempre secondo la difesa, sarebbe stato necessario verificare se l'attività posta in essere dalla polizia giudiziaria potesse essere ricondotta a una qualsivoglia attività di indagine ovvero piuttosto a un'attività "notarile" di mero recepimento di informazioni;
peraltro, con riguardo a tale aspetto, il Tribunale sarebbe incorso in un evidente "travisamento della prova", atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, nella denuncia del SC non vi sarebbe traccia delle "numerose risposte ad altrettanti domande" (le domande non erano state riportate nel testo della denuncia, neppure indirettamente attraverso la consueta formula A.D.R.; 3 l'utilizzo di forme grafiche come spazi, barre oblique o tratteggi non poteva considerarsi come indiretto riferimento a domande, avendo avuto la narrazione dell'imputato un andamento fluido e mai sollecitato). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge per non avere il Tribunale applicato ex officio la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto "avrebbe potuto porsi [...] quale naturale corollario del principio di offensività invocato dalla difesa". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale concesso ex officio la sospensione condizionale della pena, con evidente pregiudizio del SC, al quale è stata inflitta la pena dell'ammenda. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
Il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa PI Casella, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso e associandosi, altresì, alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, in accoglimento del primo motivo di ricorso di carattere assorbente rispetto agli altri. E in vero, va innanzitutto rilevato - come osservato anche dal Procuratore generale di questa Corte nella requisitoria scritta - che la copia della denuncia per danneggiamento sporta dal ricorrente e da lui affissa alla parete di Palazzo Loffredo di Potenza non conteneva riferimenti idonei a violare la riservatezza e/o la reputazione di chicchessia, trattandosi di denuncia contro ignoti ed essendo stati oscurati il nominativo sia dell'odierno ricorrente, sia quello dei verbalizzanti. Più nel dettaglio, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che le uniche circostanze delle quali un'indeterminata generalità di persone era venuta a conoscenza, attraverso l'affissione della denuncia in questione, erano rappresentate dal tempo di commissione del reato oggetto di denuncia e dalla presenza di possibili fonti di prova, ovvero dalla presenza di videoriprese effettuate dalle telecamere esistenti sul luogo ove si era verificato il danneggiamento denunciato dal SC. 4 o Tuttavia, va osservato che il tempo di commissione del reato indicato nella denuncia corrisponde a un'ampia fascia oraria, compresa tra le ore 20,00 del 24.9.2019 e le ore 16,00 del giorno successivo e, soprattutto, che l'informazione relativa alla presenza di possibili fonti di prova non costituisce un'informazione resa nota dalla condotta dell'imputato, poiché le telecamere risultavano appositamente e regolarmente segnalate ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003. 2. Conseguentemente, condivide il Collegio i rilievi svolti dal Procuratore generale nella sua requisitoria e cioè che l'unico bene giuridico che, nel caso di specie, avrebbe potuto essere messo in pericolo, attraverso la pubblicazione arbitraria di atti di indagine coperti da segreto ex art. 329, comma 1, cod. proc. pen. e, perciò, soggetti a divieto assoluto di pubblicazione ex art. 114, comma 1, cod. proc. pen., è rappresentato dal regolare funzionamento dell'attività giurisdizionale. Con l'ulteriore conseguenza che il principio dell'offensività in concreto, applicato alla fattispecie oggetto del presente scrutinio, porta a ritenere che la condotta del SC non abbia arrecato alcuna offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Il fatto contestato all'imputato difetta, infatti, di quel quoziente minimo di offensività in concreto che si richiede per la sua sanzionabilità, non avendo la condotta del ricorrente arrecato alcun pericolo al regolare svolgimento delle indagini, né all'attività giurisdizionale complessivamente intesa, in ragione della totale inconsistenza, sotto tale profilo e a tal fine, delle informazioni contenute nella denuncia orale oggetto di affissione. 3. Occorre, in proposito, ricordare che le Sezioni Unite già nella pronuncia n. 40354 del 18 luglio 2013, Sciuto, hanno riconosciuto la duplice valenza del principio di offensività, come vincolo sia per il legislatore, sia per l'interprete. In particolare, con detta sentenza, hanno spiegato che "l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi" e che "i beni giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per una interpretazione teleologica dei fatti che renda visibile, senza scarti di sorta, la specifica offesa già contenuta nel tipo legale del fatto"; e hanno aggiunto che "i singoli tipi di reato dovranno essere ricostruiti in conformità del principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettura della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto". E tali principi sono stati ribaditi sempre dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, oltre che - come rilevato nella requisitoria del Procuratore 5 generale, nella pronuncia n. 12348 del 19 dicembre 2019, in relazione a una differente fattispecie criminosa. 4. Sulla base di detti rilievi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 30 novembre 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere relatore PALMA TALERICO;
lette le conclusione del P.G., PI Casella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni dell'avv. CE Falotico, in difesa del SC, che ha chiesto l'accoglimento del ric . -so, associandosi, altresì, alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13121 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Potenza riteneva SC CE responsabile del reato di cui all'art. 684 cod. pen. (per avere affisso a una parete dell'immobile sito in vico del Collegio del centro di Potenza una copia della denuncia per danneggiamento da lui sporta presso la stazione dei Carabinieri) e, conseguentemente, concesse circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di €. 133,00 di ammenda;
disponeva, altresì, che l'esecuzione della suddetta pena restasse sospesa a' termini e condizioni di legge e che della condanna non venisse data menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 175 cod. pen.. Posto che l'istruttoria aveva dimostrato incontrovertibilmente che il SC aveva affisso nel centro di Potenza, in vico del Collegio, copia della denuncia sporta contro ignoti il 1° ottobre 2020 relativa al precedente imbrattamento della parete dello stesso immobile, rilevava il Tribunale che detta denuncia non si era "limitata a recare istanza di punizione per eventuali reati procedibili a querela, ma si era articolata in numerose risposte ad altrettante domande postegli dai militari della stazione di Potenza"; riteneva, quindi, che, nel caso di specie, la fattispecie di cui all'art. 684 cod. pen. si era integrata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Spiegava che, quanto al primo profilo, doveva trovare applicazione il principio affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 41640 del 2019, secondo cui "integra il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la condotta di chi, nel corso delle indagini preliminari, pubblica, anche solo riferendone il contenuto, in relazione ad argomenti, temi e soggetti, una querela oralmente sporta alla polizia giudiziaria, atteso che detta forma di querela, consentendo al verbalizzante di porre domande all'interlocutore, che acquisisce pertanto la veste di persona informata dei fatti, costituisce atto di indagine della polizia giudiziaria coperto da segreto ai sensi dell'art. 329, comma 1, cod. proc. pen."; aggiungeva che non era condivisibile la tesi prospettata dalla difesa in merito all'inoffensività della condotta dell'imputato, perché detta azione aveva "reso edotta una generalità indeterminate di persone non solo della presenza delle possibili fonti di prova dello stesso - costituite dalle videoriprese delle due telecamere puntate su quella via [...], bensì anche dell'orario di presunta commissione dei fatti, nonché dell'assenza di ulteriori elementi utili ai fini investigativi". Riteneva, altresì, il suddetto Tribunale che la contravvenzione contestata risultava integrata anche sotto il profilo soggettivo, essendo il fatto reato punibile alternativamente a titolo di dolo o colpa e avendo l'imputato chiaramente affermato di avere volontariamente affisso la denuncia sia quale Consigliere comunale, sia quale cittadino 2 ,5/P1 indignato per l'avvenuto deturpamento di un'immobile da poco ritinteggiato, allo scopo di dissuadere i vandali dal compiere nuovamente simili gesti. 2. Avverso detta sentenza, il difensore del SC, avvocato CE Falotico, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 25, comma 2, in relazione alla valutazione di offensività della condotta concretamente posta in essere dal SC. Premesso che il principio di offensività deve informare non solo l'attività del legislatore, orientando gli interventi normativi in materia di politica criminale, ma anche essere utilizzato come criterio ermeneutico dal Giudice nell'interpretazione delle leggi, la difesa ha sostenuto che il percorso motivazionale svolto dal Tribunale sarebbe gravemente deficitario e illogico;
nessuna delle tre argomentazioni sviluppate al fine di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 684 cod. pen. sarebbe, infatti, condivisibile: quanto alla prima argomentazione - secondo cui l'indebita affissione della denuncia avrebbe reso edotta una generalità indeterminata di persone della presenza di possibili fonti di prova del reato perpetrato, ovvero dell'esistenza delle telecamere - si doveva osservare che tale informazione non poteva essere disvelata dalla condotta posta in essere dall'imputato perché lo stesso giudicante si era affrettato ad affermare che la presenza delle telecamere era pubblicizzata come prescritto dalla normativa vigente;
quanto alla seconda argomentazione - secondo cui una generalità indeterminata di persone avrebbe potuto in tal modo conoscere l'orario in cui l'imbrattamento si era verificato - occorreva rilevare che nella denuncia non si faceva riferimento a detto orario ma a un arco temporale ampio;
quanto alla terza argomentazione - secondo cui il vulnus all'obbligo di segretezza era costituito dal fatto di avere reso nota l'assenza di ulteriori elementi utili ai fini investigativi - occorreva osservare che non si comprenderebbe perché ciò avrebbe potuto compromettere il proficuo sviluppo delle indagini, atteso che gli autori del gesto vandalico avrebbero, al più, potuto tranquillizzarsi in merito al potenziale rischio di essere individuati. Inoltre, sempre secondo la difesa, sarebbe stato necessario verificare se l'attività posta in essere dalla polizia giudiziaria potesse essere ricondotta a una qualsivoglia attività di indagine ovvero piuttosto a un'attività "notarile" di mero recepimento di informazioni;
peraltro, con riguardo a tale aspetto, il Tribunale sarebbe incorso in un evidente "travisamento della prova", atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, nella denuncia del SC non vi sarebbe traccia delle "numerose risposte ad altrettanti domande" (le domande non erano state riportate nel testo della denuncia, neppure indirettamente attraverso la consueta formula A.D.R.; 3 l'utilizzo di forme grafiche come spazi, barre oblique o tratteggi non poteva considerarsi come indiretto riferimento a domande, avendo avuto la narrazione dell'imputato un andamento fluido e mai sollecitato). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge per non avere il Tribunale applicato ex officio la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto "avrebbe potuto porsi [...] quale naturale corollario del principio di offensività invocato dalla difesa". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale concesso ex officio la sospensione condizionale della pena, con evidente pregiudizio del SC, al quale è stata inflitta la pena dell'ammenda. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
Il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa PI Casella, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso e associandosi, altresì, alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, in accoglimento del primo motivo di ricorso di carattere assorbente rispetto agli altri. E in vero, va innanzitutto rilevato - come osservato anche dal Procuratore generale di questa Corte nella requisitoria scritta - che la copia della denuncia per danneggiamento sporta dal ricorrente e da lui affissa alla parete di Palazzo Loffredo di Potenza non conteneva riferimenti idonei a violare la riservatezza e/o la reputazione di chicchessia, trattandosi di denuncia contro ignoti ed essendo stati oscurati il nominativo sia dell'odierno ricorrente, sia quello dei verbalizzanti. Più nel dettaglio, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che le uniche circostanze delle quali un'indeterminata generalità di persone era venuta a conoscenza, attraverso l'affissione della denuncia in questione, erano rappresentate dal tempo di commissione del reato oggetto di denuncia e dalla presenza di possibili fonti di prova, ovvero dalla presenza di videoriprese effettuate dalle telecamere esistenti sul luogo ove si era verificato il danneggiamento denunciato dal SC. 4 o Tuttavia, va osservato che il tempo di commissione del reato indicato nella denuncia corrisponde a un'ampia fascia oraria, compresa tra le ore 20,00 del 24.9.2019 e le ore 16,00 del giorno successivo e, soprattutto, che l'informazione relativa alla presenza di possibili fonti di prova non costituisce un'informazione resa nota dalla condotta dell'imputato, poiché le telecamere risultavano appositamente e regolarmente segnalate ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003. 2. Conseguentemente, condivide il Collegio i rilievi svolti dal Procuratore generale nella sua requisitoria e cioè che l'unico bene giuridico che, nel caso di specie, avrebbe potuto essere messo in pericolo, attraverso la pubblicazione arbitraria di atti di indagine coperti da segreto ex art. 329, comma 1, cod. proc. pen. e, perciò, soggetti a divieto assoluto di pubblicazione ex art. 114, comma 1, cod. proc. pen., è rappresentato dal regolare funzionamento dell'attività giurisdizionale. Con l'ulteriore conseguenza che il principio dell'offensività in concreto, applicato alla fattispecie oggetto del presente scrutinio, porta a ritenere che la condotta del SC non abbia arrecato alcuna offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Il fatto contestato all'imputato difetta, infatti, di quel quoziente minimo di offensività in concreto che si richiede per la sua sanzionabilità, non avendo la condotta del ricorrente arrecato alcun pericolo al regolare svolgimento delle indagini, né all'attività giurisdizionale complessivamente intesa, in ragione della totale inconsistenza, sotto tale profilo e a tal fine, delle informazioni contenute nella denuncia orale oggetto di affissione. 3. Occorre, in proposito, ricordare che le Sezioni Unite già nella pronuncia n. 40354 del 18 luglio 2013, Sciuto, hanno riconosciuto la duplice valenza del principio di offensività, come vincolo sia per il legislatore, sia per l'interprete. In particolare, con detta sentenza, hanno spiegato che "l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi" e che "i beni giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per una interpretazione teleologica dei fatti che renda visibile, senza scarti di sorta, la specifica offesa già contenuta nel tipo legale del fatto"; e hanno aggiunto che "i singoli tipi di reato dovranno essere ricostruiti in conformità del principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettura della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto". E tali principi sono stati ribaditi sempre dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, oltre che - come rilevato nella requisitoria del Procuratore 5 generale, nella pronuncia n. 12348 del 19 dicembre 2019, in relazione a una differente fattispecie criminosa. 4. Sulla base di detti rilievi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 30 novembre 2022