Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
007 2 7/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE DI PAGAMENTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 23869/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron.1957 - Consigliere Rep.225 Dott. Walter CELENTANO Dott. Francesco FELICETTI Ud. 09/10/2001Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. --IL-SOLE 24 ORE 155 PULSONI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIдper diritti || 2.2 GEN. 2002 IL CANCELLIERE A. DEPRETIS 86, presso l'avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO LASER VALFIVRE SORGENTI E SISTEMI SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in 1,55 L3000. ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, ELLERIA presso 1'avvocato LUCA GRATTERI, rappresentato e difeso dall'avvocato ADELMO 2001 ORSENIGO, giusta delega a margine del controricorso;
DH676517 2077 - controricorrente avverso la sentenza n. 1203/99 della Corte d'Appello, di FIRENZE, depositata il 25/09/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cavasola Giannetto, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Orsenigo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza 21.4.1998 il Tribunale di Firenze di - chiarò inefficaci ai sensi dell'art. 67 cpv. L.F. i pa- gamenti effettuati tra il 31 Marzo ed il 31 Agosto 1992 dalla società Laser Valfivre Sorgenti e Sistemi - di- chiarata fallita il 10.11.1993 dopo essere stata ammes- kun sa al concordato preventivo il 13.3.1993 in favore di PU AN, per la somma di L. 167.919.477, quale compenso per l'attività di amministratore delegato del- la società; condannò per l'effetto il PU a resti- tuire la somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tribunale giudicò irrilevante la transazione in- 2 tervenuta tra la curatela fallimentare e gli altri ex amministratori della fallita, avente ad oggetto la pre- tesa risarcitoria per responsabilità ex art. 146 L.F., e accertò la sussistenza delle condizioni dell'art. 67 L.F., compresa la scientia decoctionis, che ricavò da due verbali del consiglio di amministrazione e da un verbale del collegio sindacale, che avevano dato atto di una serie di inadempienze e della pesante congiuntu- ra finanziaria in cui si era trovata la società, capace di portarla al fallimento. La sentenza, impugnata dal PU, è stata confer- mata dalla Corte di Appello di Firenze, con decisione del 13.7.1999, che ha condiviso le conclusioni del pri- mo giudice, in ordine al duplice profilo esaminato. Ricorre per cassazione PU AN con due mo- tivi, illustrati da memoria;
resiste con controricorso il fallimento della società. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione degli artt. 1411 II° comma e 1418 C.C. nonché un punto deci- la omessa e insufficiente motivazione su sivo della controversia. Assume che la transazione intervenuta tra due con- siglieri di amministrazione ed il curatore del falli- mento della società ha realizzato un contratto in favo- 3 re di terzi - erroneamente negato dalla corte di merito che ha avuto effetti liberatori anche nei confronti - di esso ricorrente e anche con riguardo all'azione re- vocatoria in questione;
come pure erronea sarebbe la affermazione della sentenza impugnata che una transa- zione siffatta, ove avesse avuto quell'effetto, sarebbe stata nulla ex art. 1418 c.c.. Con il secondo motivo PU AN denunzia vio- lazioni di legge non meglio specificate - e la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata ammissione delle prove richieste in ordine alla insussistenza del- la insolvenza all'atto dei pagamenti. Lamenta che la corte territoriale abbia da un lato erroneamente valu- tato la prova documentale, con riguardo alla sua scien- tia decotio nis, al momento della riscossione delle ammettere la prova somme, e dall'altro abbia mancato di testimoniale richiesta. ебу Il ricorso è privo di fondamento sotto entrambi i profili in cui è articolato. Quanto al primo, se è del tutto gratuita la censu- peraltro senza il sostegno di laddove denunzia ra, il vizio di omessa о insuffi- alcuna argomentazione ciente motivazione, posto che la corte di merito ha fornito ragione ampia delle conclusioni in ordine alla assoluta inconferenza della transazione, che aveva avu- to ad oggetto il danno subito dalla società e dai suoi creditori per "tutti gli addebiti comunque riferibili ala gestione collegiale"; improprio è il richiamo degli artt. 14411 II° comma e 1418 C.C., di cui lamenta la violazione, dal momento che l'una e l'altra norma sono estranee alla disciplina della fattispecie controversa, la quale, avendo riguardo a pagamenti eseguiti in pe- riodo sospetto dalla società fallita, è regolata dal- l'art. 67 cpv. L.F.. Se, infatti, la transazione invocata ebbe ad oggetto la responsabilità patrimoniale degli amministratori per supposti illeciti di gestione, non è dato comprendere in quale modo in quell'area possa ricadere la revocato- ria dei pagamenti, legittimamente ricevuti dal ricor- rente e soggetti alla declaratoria di inefficacia, in forza del principio di tutela della par condicio credi- torum, che si realizza attraverso la collettivizzazione delle perdite, cui la azione è mirata;
sicché non giova discutere della configurabilità del contratto in favore di terzo, con riguardo a tale transazione, una volta che non ne sia data la possibilità di concreta utiliz- zazione. Quanto al secondo motivo, la duplice doglianza, prospettata in termini di violazione di legge e di vi- zio di omessa o insufficiente motivazione, riferita al- la valutazione degli elementi probatori compiuta dalla corte di merito con riferimento alla scientia decoc- tionis e alla mancata ammissione della prova testimo- niale, è del tutto priva di consistenza. La sentenza impugnata ha indicato le circostanze di fatto da cui ha desunto la consapevolezza dell'acci- piens dello stato di insolvenza della società e speci- ficamente il verbale del 7.X.1992, con cui il consiglio di amministrazione, al quale fu proprio il PU, che della società era amministratore delegato, a rife- rire - preso atto sulla grave crisi finanziaria a causa delle pesanti passività degli anni precedenti, che ave- vano creato problemi con banche e fornitori, al punto da porre a rischio il finanziamento richiesto all'Imi; il verbale in pari data del collegio sindacale, in cui si era, da un lato, accertata la presenza in cassa di liquidità irrisorie e dall'altro il mancato pagamento di tasse e contributi assicurativi e persino l'omesso versamento delle ritenute di acconto per retribuzioni corrisposte negli ultimi mesi;
la relazione del consi- glio di amministrazione all'assemblea ordinaria dei so- ci del 4.11.1992, che aveva evidenziato un alto livello. di indebitamento, per vicende pregresse, tale da non escludere la possibilità di apertura del procedimento 6 fallimentare. Se la esposizione di tali circostanze il cui ac- certamento, peraltro incontroverso, si sottrae al sin- dacato di legittimità esclude il dedotto vizio di mo- tivazione, che si appalesa, dunque, adeguata in ordine all'elemento soggettivo di cui si tratta e costituisce puntuale applicazione delle norme e dei principi di di- ritto in punto di revocatoria fallimentare, dei quali peraltro la censura omette la indicazione, nel prospet- tare una generica violazione di legge, ancor meno que- st'ultima può ipotizzarsi con riguardo alla mancata am- missione della prova testimoniale richiesta dal ricor- rente, sia perché le circostanze articolate sono prive di rilevanza - concernendo il rifiuto di alcuni sogget- ti, che prima si erano impegnati, di prestare fideius- sione all'Imi per un finanziamento alla fallita ed al- tro finanziamento ad una società da questa controllata;
ovvero il danno che la società fallita aveva ricevuto dagli illeciti gestionali oggetto della suindicata transazione, posto che le une e l'altro confermano la insolvenza e non negano la informazione che di essa aveva avuto il PU sia perché il giudizio di suf- ficienza della prova non è censurabile in cassazione, una volta che il giudice di merito abbia, con ragiona- mento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di 7 avere già raggiunto, in base alla istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. 9942/1998; 8396/1993). Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in L. di cui L.
5.000.000 per onora- ri.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese processuali in L. 5.132. 200 di cui L.
5.000.000 per onorari. 129,11 Roma 9.X.2001. 20,66 Il Consigliere estensore Il Presidente 149,77. Donato Plenteda Vincenzo Carbon wy L CE SEN, 2002 N CA IN TA SITA 0 LADANCE 2 DEPO M: Driv. 20 биго CELL чате б ggi, E R AN O IL C Agenzia delle Entrate a 1833-12 Pom Ufficio di Tupo 10341034 Iscritto a Art. D. 8