Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, ma chiamato a compiere una duplice valutazione, mantenendo la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2003, n. 20738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20738 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 11/03/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 501
3. Dott. GNETILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 46159/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN TO, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 5.11.2002 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art.20 lett. c) legge n.47/1985; 163 d. lgs. n. 490/1999; art. 93 R.D 523/104 e 734 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Carmine Di Zenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 5.11.2002 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a IN TO quale responsabile di avere eseguito senza concessione edilizia e senza autorizzazione paesaggistica, nell'area del Parco fluviale del Po torinese, un guado per il transito di veicoli nell'alveo del torrente Sagone tramite lavori di sbarramento con riporto di materiale, modifica delle sponde e taglio della vegetazione, alterando un'area di particolare pregio naturalistico. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge in relazione al ritenuto concorso tra il reato urbanistico e quello paesaggistico, stante la stretta correlazione tra i beni giuridici protetti: territorio e paesaggio. Dalla valutatone, caso per caso, se sia intervenuta lesione dell'uno o dell'altro trova applicazione, per il principio di specialità, la norma urbanistica, se non c'è pericolo per l'ambiente, e quella paesaggistica, se tale pericolo sia ravvisabile.
Deduceva, poi, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., che pure era prescritta, essendo l'intervento avvenuto in zona utilizzata come discarica e, quindi, priva di bellezza naturale.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale.
Premesso che la previsione normativa (l'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione) "configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno" e che "ai fini della realizzazione del reato, basta perciò che l'agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento dell'avvenuta alterazione detto stato dei luoghi" (Cass. Sez. 3^ n. 7508, 12.07.1991 RV. 188986), va rilevato che la Corte di Appello ha assolto l'obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento su tutti i punti rilevanti ritenendo infondato il rilievo secondo cui l'intervento realizzato nel terreno soggetto a vincolo paesaggistico, non poteva integrare il reato urbanistico e quello paesaggistico, avendo accertato, in fatto, che tale intervento ha comportato una modifica stabile strutturale e funzionale dell'assetto urbanistico- territoriale idoneo anche a modificare, in modo innovativo, rilevante e definitivo l'assetto ambientale. Infatti la realizzazione di una pista di attraversamento del fiume Sagone, rientrante nell'area del Parco fluviale del Po, mediante riporto di materiale di cava con modifica delle sponde e taglio della vegetazione, costituisce intervento edilizio assoggettabile al regime concessorio e, nel contempo, alterazione permanente dello stato dei luoghi che la normativa paesaggistica mira ad evitare. Essendo l'ambiente il bene giuridico tutelato e sussistendo indisponibilità giuridica dei beni privati soggetti alla relativa normativa, l'abusiva esecuzione su un manufatto di imponenti proporzioni che ha apportato una modifica stabile, rilevante e definitiva dell'assetto ambientale, costituisce intervento da assoggettare al regime autorizzatorio.
Ne consegue che, attesa la diversità dei beni protetti, "per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in arie protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni arretro, ivi compreso quello sanzionatorio" (Cassazione Sez. 3^ n. 12917/1998, Adorno, RV. 212189; Sez. 3^ n. 9138/2000, Migliorini, RV. 217218). Pertanto, la sentenza è congruamente motivata e sfugge alle erronee censure dei ricorrenti.
La contravvenzione di cui all'art. 734, commessa il 17.09.1998, è estinta per prescrizione, sicché la sentenza deve essere annullata senza rinvio con l'eliminazione della relativa pena di L. 500.000 di ammenda.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 734 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena L. 500.000 di ammenda.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 11 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003