Sentenza 7 luglio 2000
Massime • 2
Qualsiasi impianto costituito da strutture fisse, saldamente ancorate al suolo, la cui installazione comporta una indubbia modifica dell'assetto del territorio, necessita del rilascio di concessione edilizia, mentre a nulla rileva che tale impianto sia integrato o prevalentemente costituito da un macchinario semovente.
La violazione del vincolo paesaggistico e del danno ambientale devono essere oggetto di autonoma ed apposita valutazione, non essendo legata la lesione dell'interesse protetto dalle norme relative a tali specifici aspetti alla assoggettabilità o meno a concessione edilizia dell'attività posta in essere. (Conseguentemente la Corte ha annullato con rinvio in parte qua la sentenza di assoluzione per i reati previsti dall'art. 1 sexies legge n. 413 del 1985 e 734 c.p. fondata sul solo presupposto della non necessità di concessione edilizia dell'opera per la cui realizzazione si sostenevano integrati tali ipotesi di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2000, n. 9138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9138 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 07/07/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere N. 2770
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 4241/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia avverso la sentenza in data 6.7.1999 del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con la quale IG IA, n. a Veronella il 20.11.1946, res. In Latisana via Gaspari n. 17, e IG LO IO, n. a Latisana il 17.5.1950, res. in S. Michele al Tagliamento via Marango n. 9, vennero assolti, perché il fatto non sussiste, dai reati: a) di cui all'art. 20 lett. c) della L. n. 47/85; b) di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85; c) di cui all'art. 734 c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha assolto gli imputati, generalizzati in epigrafe, dai reati loro ascritti per avere eseguito, senza concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lavori di installazione di un carro ponte semovente su binario di mt. 20, avente le dimensioni di mt. 10,50 di h. x 22 di larghezza, ed avere con i predetti lavori modificato l'originario assetto dei luoghi, nonché distrutto o alterato le bellezze naturali degli stessi. Il giudice di merito, ha premesso, in punto di fatto, che gli imputati avevano realizzato, a seguito dell'ottenimento di regolare concessione edilizia, un cosiddetto "mandracchio", per l'alaggio ed il varo di imbarcazioni da diporto di piccole e medie dimensioni, e che l'originaria concessione non prevedeva l'installazione della struttura di cui alla contestazione, adibita al sollevamento delle barche;
che quest'ultima, secondo la deposizione del teste escusso, è costituita da un carro ponte poggiante su rotaie, per le quali erano state costruite fondamenta di notevoli dimensioni, tant'è che il Comune ne aveva in un primo momento ordinato la demolizione, poi revocata all'esito di ulteriori accertamenti in ordine alle caratteristiche del macchinario. Si osserva, quindi, nell'impugnata sentenza che pur non essendo, il giudice, vincolato dalle decisioni dell'Autorità Amministrativa, le conclusioni della medesima in ordine alla natura dell'impianto devono essere condivise, stante "l'impossibilità tecnica di attribuire alla gru mobile in oggetto le caratteristiche di costruzione edilizia, di attività o di opera con caratteristiche tali da necessitare di concessione, dato che l'oggetto di cui trattasi, al di la dell'inamovibilità o meno della struttura, della sua precarietà o perpetuità o della sua destinazione, non è da considerarsi costruzione, ne' attività, ne' opera, trattandosi appunto tecnicamente di un macchinario autonomo".
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica di Venezia che la censura, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., per violazione delle disposizioni di legge applicate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il ricorrente che il giudice di merito, dopo aver proceduto ad una corretta descrizione dell'intervento eseguito (impianto per il sollevamento delle barche poggiante su rotaie lunghe mt. 20 realizzate su profonde fondazioni), giunge alla errata conclusione che alla luce della vigente normativa lo stesso non necessitava del rilascio di concessione edilizia, pur trattandosi di opere destinate ad incidere in modo rilevante sullo assetto urbanistico del territorio;
che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza delle violazioni di cui ai capi b) e c), senza tener conto della idoneità dell'intervento posto in essere a modificare l'assetto paesaggistico del territorio e del danno alle bellezze naturali, fatti da valutarsi autonomamente e non in funzione della assoggettabilità delle opere a concessione edilizia. Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito, dopo avere esattamente premesso in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 10/1977, costituisce attività soggetta al rilascio di concessione edilizia ogni intervento comportante una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e che tale concetto non comprende le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti in una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo, per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (sez. III, 9710709, Mirabile;
sez. VI 9708520 Stanzione;
sez. III, 9405326, Alzetta), applica in modo errato tale principio di diritto, avendo giudicato irrilevante la inamovibilità o meno della struttura realizzata, la sua precarietà o perpetuità, in considerazione esclusiva della natura di macchinario autonomo, semovente, dell'impianto.
Va in contrario affermato che qualsiasi impianto costituito da strutture fisse, saldamente ancorate al suolo, la cui installazione comporta una indubbia modifica dell'assetto del territorio, necessita del rilascio di concessione edilizia, mentre a nulla rileva, in contrario, che tale impianto sia integrato o prevalentemente costituito da un macchinario semovente.
La normativa richiamata ed applicata dal giudice di merito, invero, non prevede deroghe di natura funzionale, che tengano conto delle ragioni dell'intervento sul territorio, ad eccezione di quelle derivanti dalla applicazione delle medesime norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione è assorbente delle ulteriori censure del ricorrente.
Va, tuttavia, confermata in punto di diritto l'esattezza del rilievo della pubblica accusa, in ordine alla necessità che la violazione del vincolo paesaggistico e del danno ambientale costituiscano oggetto di autonoma ed apposita valutazione, non essendo legata la lesione dell'interesse protetto dalle norme ad essi relative alla assoggettabilità o meno a concessione edilizia dell'attività posta in essere (cfr. sez. III, 9600737, Consolati).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice competente per l'impugnazione di merito (art. 569, ultimo comma, c.p.p.), in quanto la sentenza era appellabile (art. 593, ultimo comma, c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2000