Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
In tema di reati edilizi, è soggetta al rilascio del permesso di costruire e, in difetto, integra la violazione dell'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di una struttura tubolare in ferro, in quanto si tratta di un intervento edilizio non assentibile in base a semplice D.I.A. perché modificativo della sagoma dell'edificio preesistente. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo nella quale la Corte ha, peraltro, precisato che a nulla rileva la circostanza della mancanza d'aumento volumetrico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2008, n. 35878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35878 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/06/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00784
Dott. LOMBARDI Alfredo MA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 014005/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) GU EL MA, N. IL 29/01/1938;
avverso ORDINANZA del 26/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 20 febbraio 2006 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli convalidava il sequestro preventivo disposto dalla polizia giudiziaria il 15 febbraio 2008 ed avente ad oggetto il manufatto (struttura tubolare in ferro zincato) di proprietà di LA MA RI, indagata in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e art. 349 c.p.. A seguito di istanza di riesame proposta dall'indagato il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, annullava l'impugnato provvedimento e disponeva l'immediata restituzione di quanto in sequestro alla GU.
Riteneva il Tribunale che trattatasi di intervento realizzabile mediante semplice D.I.A., atteso che a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 sono subordinati al rilascio del permesso di costruire gli interventi che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio o che comportino una modifica della sagoma degli edifici esistenti associata ad un aumento di volume degli stessi, mentre nel caso in esame si trattava di una mera struttura, priva di copertura fissa ed idonea a sorreggerne una mobile e realizzata, come assumeva la difesa, anche con piante rampicanti. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con un unico motivo, il ricorrente deduce che la decisione del Tribunale del Riesame si basava su presupposti giuridici errati, in quanto ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, lett. c, art. 22, comma 3, lett. a e art. 44, comma 2 bis un manufatto che modifichi la sagoma ed il prospetto dell'immobile può essere realizzato con la DIA, ma, nel caso in cui anche questa manchi, si configura il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, u.c.. Non poteva inoltre ritenersi che la norma di cui alla lett. c) del D.P.R. suddetto richieda che l'aumento volumetrico sia il presupposto essenziale per configurare l'illecito penale. Infine nel caso in esame, trattandosi di zona vincolata a livello paesaggistico, sussisteva la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, delitto che comunque legittima già di per sè la sussistenza del sequestro preventivo e che non era stato neppure preso in considerazione dal Collegio.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 1 sono realizzabili mediante denuncia di attività soltanto gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente. L'art. 10 del citato D.P.R. al comma 1, lett. c) prevede, tra l'altro, che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, anche quelli che comportino modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. Perché sia necessario il permesso di costruire è quindi sufficiente che vi sia una modifica della sagoma dell'edificio preesistente, non essendo necessario anche il contestuale aumento di volume, come ha invece erroneamente ritenuto il Tribunale del riesame.
E non è contestabile che la struttura in questione modifichi in modo stabile e duraturo la sagoma dell'edificio preesistente. Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 29 gennaio 2008, n. 11113, Taglione e altro) secondo cui "in tema di reati edilizi, ove un intervento edilizio eseguito in base a D.I.A. (denuncia inizio attività) non rientri tra quelli assentibili con tale titolo abilitativo ma necessiti di permesso di costruire, l'intervento deve essere considerato come abusivo ne' l'intervenuta presentazione della denuncia di inizio attività esclude la configurabilità del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. B)". L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli alla luce di principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008