Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Dont T oiano 01 495 /03 Composta cagli ri .m q. Magistral R.G.N.19595/01 Dott. Giovanni MAZZARTELA Consigliere Cron.3169 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dot Camillo TLADORC Cors. Fel. Rep- Ud. 26/11/02DOLL. US CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZ A sul ricorso proposto da: LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei doLL. Domenico Castelli, procuratore speciale giusta procura 1 gennaio 2000 rilasciata dal Notaio di Firenze dott. racc. 2840. 9368 Luigi Ruganzini Picco, гер. in Roma, via Siila II. 3, eletLivamento dor ciliata+ presso l'avv. Carlo Ferzi, che la rappresenta c difondc giusta delega in suimuntamente all'auto Hi hippo Menichino;
4836 ricorrente
contro
MU EN, eicttivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 14, presso l'avy. Umberto Dieci, che lo rappresenta e difondo giusta delega in atti, unitamente J all'avv. Lucio Fiorino del Foro di Genova;
controricorrente avversO is sentenza del Tribunale di Chiavari del 9 Maggio-22 settembre 2000, 162, RGAC 1446 del 1999, cron.3715; Udita la re azione della causa svolta nella pubb.ica udienza del 26 novembre 2002 dal Relatore Cons. CamilTO Filadoro;
Udit gli avv. Carlo Ferz. e co Fiorino;
Udito i l P.M.. in persona ايمان SostituLo Procuratore Gener ic Do t. Ennio Attilic Sepe, il quale ha concluso. per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lettera 8-16 aprile 1993, la r'ondieri a Assic cazioni s.p.a. contestava al proprio liquidatore del sede di Genova, MU olo US, di avere riscontralo, a anguilo di JIL co llo effettuato dai diretti superior geraronica, che na 3crie di danne a_le veltura di suoi acaicurati erano stati liquidati SU semplice stima porilale, reda za su fo.ografie fornite dal carrozziore, "senza ulteriori acccrlamenti per verificare a veridiciLà dei sinistri, 19 intestazione dei mezzi E 1 vera entità del danno" Quaste operaz ori, sottolineava la Compagnici assi a rice, erano sempre necessarie per UN corretta liquidazione, ma a maggior ragione nel caso di specie, 1 cu- riparatore, assicurato e controparto, coinvol ne sinistri, si ripetevano nel temoo. La società invitava il MUciolo a presentare le proprie dai servizio "per j giustificazioni, sosperdendolo tempi tecnic necessari". 1 MUciolo rispondeva a questa p a contestazione con Lettera 19 21 aprile 1993, indicizzat all'Ufficio ci Firenze, ri levando la genericità degl Sinistri addebiti ( sinistri eranc indicat solc Con 1 numero identificativo attribuito 2 ciascuno di essi da-la 1 Compagnia). successivaCo comunicazione del 28 aprile 1993, La società disposizione deldichiarava d Ia tere: a dipencente tul a la documentazione necessaria per poter escrcitere 12 diritto di difosa in crdine ai fatti contos ali, Fermo restando - 1 provvedimento di sospensione adottato. _ 1 MUciolo rispondeva respingendo recisamente ogni addcbito con lettera 6 maggio 1993. dama 6 luglio 1993, La società contestava nuovamente al MUciolo 1 circostanzo già "parzialmente" contes Late ella prima lettera dell'8 aprile 1993, ind cara analiticamente le anomalic Y scontrate in ciascuno dei sin stri già segnalat... Con 1cttera del 30 luglio 1993, infine, società procedeva al licenziamento. Su ricorso del MUciolo, Pe re d! Genova ordinava La reintegrazione del MUciolo nel posto di lavoro. Con sentenza 9 ottobre 19 novembre 1996, il Tribunale di Genova rigettava l'appello proposto dalla socie avvorso la decisione 25 gennaio 1996 del Pretore, dopu avor ilovato 1 = tardività del a contes. zione 2 del successivo Licenz amento. Avverso questa decisiore ia Fondiaria proponeva ricorso per Cassazione. 4 Con scateлza 1.5891 del 1999, questa Corte cassava ia decisione de_ Tribunalc di Genov enunciando il sequente principio L dit to: 13 tompestività dell'esercizio del potere disciplinare non deve essere intesa i 5e180 assoluto, ma in relazione aile circostanze ae_ CASO concreto, # deve essere esclusa solo quando risulli dh comp.ess0 di cali circostanze che potere disciplinare ¿ scat.o escicilato da 1 datore di Ìavorc in modo scorretto U per fini diversi de cue 'i suo prop^i". Con Ber tenza 15 Maggio 22 settembre 2000, il Tribunalo di Chiavari, designato qua_e giudice di rinvio, rigettava l'appello della società, ritener:do che vi Foase la prova de Fatto che la società ачета fatto 190 scorretto del potere disciplinare, 1:1 quanto finalizzato a conseд re presso la sede genovesc de la società, in assenza del MUciolo, tuzla una serie di accertamenti dite a chiarire una vicenda che convolgeva L'altre licu datere della sede genovese della società, i sig. Guaico. Tale vicenda cha Aveva portaco, Lra l'altro, ancho alla perquisizione dei Locali della società - aveva nulla 三 che fore COũ _e irregolarità por Cu era ini uta 'azione disciplinar
contro
L'appeilato cicè pe le irregolaria riscontrace in nove pratiche ī di liquidazione di sinist ! e por e quali lo stesso MUciolo ora stato licenziato. Avveroo tale cocisione, ta società La Fondiaria Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. Resiste il MUcicio сол centrericorso, illustrato da nomozia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con primo motivo, _ società ricorrente denuncia illogicità delia motivazione circa un punto decisivo della controversia (art., 360 n. codice دك procedura civi_el. Se davvero la finalità deila società fosse atata quella di sv igere con UL c a In indag ui accessarie relazione a quei fatti che interessarono un collega del MUciolo, e per i era іп Korsc 10 procedimento porale, sarebbe st.at.o sufficiente tener formo provvedimento della sospensiore cautelare per tre mesi, senza necessità di procedere al licenziarento. In altre parole, 50 1 a vcra finalità della Compagnia assicuratrice fosse stata solo quella di allontanare il MUcio. peˇ i. 1 tempu necessario De procedere alle indagini sul 5 0 collega, ossa seroboe stata conseguita senza alcun bisogno di procedere al suo licenziamento, Ció Szava ત significare che dietro all'esercizio del potere disciplinare della Fondiaria non poleva esserci affatto To scopo nascosto ed illecito che 1 Tribunale di Chiaveri, Cor 17 ragionamento frettoioso e viziato, aveva rilenuto di ravvisare. Com 1 secondo motivo, la società denuncia violazione o falsa applicazione di norme diritto (art.360 [1.3 codico di procedura civile, con riferimento all'art. 7, secondo Corma, legge n. 300 dcl 1070, nonché dell'art. +375 codice civile, disapplicazione del principio di di citto sanai to da questa Corte, insufficienza ed illogicità oelia motivazione circa un pinto diccis vo della controversia jarl.360 21.5 ccdice zii procedura J.a ricorrente richiena j | principio di dilicts enunciato da questa Corte con |તા sente 7. 589 del 1999, rilevando сле, ir Dase a_lo stesso, una valutazione corret.l.d circa 1 tardività, " reno, de_ licenziamento comminalo, or avrebbe ma potato prescindere da Ina attenta considerazione di due tondamentali circostanze, a cui mancata considerazione aveva viziato in mariors insanabile il ragionamento del Tribunale di Genova: a decisiore do ia società di man onere ber ferma, tul La La duraka del procedimento, la sospensione per cautelare immediatamento disposta nei riguardi dal Т MUciolo, già z l'atto della prima contestaziono disciplinare;
1 fatto che La le ora di giustificazioni de M CC_C. , COT 1 quale quest replicava aila prima contestazione (eccedendone, tra l'altro, la ge oricità; cra stata inviata per erroze ad ת:1 ufficio sbagliato, perché prive della taccltà ai esercitaro - 1 potere disciplinare, ritardando di circa se le "reazione" de 1'cffettivo "itolace potere Disciplirare, informato delle con rodeduzion del MUciolo in notevole ritardo rispetto al momento di invio della ettera da parte del lavoratore. Delle due circostanze ora eviderziato, il Tribunale di Chavari aveva preso in considerazione solo quella relative all'errate recupico della lettera di ncntrodeduzioni, ignorando completamente l'altra idel mantenimento del provvedimento di sospensione cautelare per tutto il periodo della contestazione). 'n tal modo, Osserva 1 ricorrenze, il Tribunale d_ Chiavari ста ncorso Luttavia neilo sLesso errore gid COMMESSO la prima volta dal Tribunale di Genova, е поп avevo speso neppure una parola per spiegare come poteva consideraz i tardiva 1 = sanzione poi comminata, quando per butza la aurata del procedimento disciplinare, la Hocietà aveva scelto di Tarlenere ben ferma la 0 sospensione iriz_alment.c disposta nei confront del MUciolo, comportamento in sè Vo orte rivelatore del persistere della volontà di persequ re la condotta de dipendente sino in fondo, senza abbandonare 'azione disciplinare intrapresa. Tale posizione, oltre E contrastare apertamente con il principio di diritto enunciato са questa Coite, si il corso ida=> ролета in contrasto anche تاقان insegnamento deila SLessa, reso in numerose controvers e analocho. La scelta di ignorare completamente una circostanza ritonuna fondamente e da questa Co: Le non poteva cho invalidare tutto l'iter argomentativo fatto proprio dal Tribunale di Chiavari. г. contrasto con la documentazione prodotta ncl Lascicolo d1 parte (doc.8), i Tribuna e avev ā, inoltre, ritenuto non provata oltre chc del tutto irrilevante l'altr circostanza pure evidenziata da quenta Corte nelia sentenza 0.5891 d'1 1999, vale а die 'invio dello controdeduzioni del UC ad ur L.Ificio diverso cla quel deputato all'esercizio del ¿L dire l'ufficio del potere disciplinare: va. personale. comunicazione interra datata 9 giugno 1993 con quale il Coordinamento Sinistri di Firenze inviava "per +1 competenza" alla D1 71one Riscrse la lotte a di giustificazioni dei MUciolo, ad avviso del a ricorrente, costitu da aò sola piena prova del disquido organizzative che i 1 MUciolo aveva causato, spiegando i ritardo neli'applicazione de! provvedimento sanzionalezio. Ne la motivazione de la sentenza impugnata, continua ad SS TE TE rilevanza decisivaall'opposto, Telenten Lo de rascorrere del Lempo, cho vieno considerato, di tatto, incompatibile con הנו SC legit.t-mo de] potere disciplinare di Cui all'art.2106 codice civile, p re in presenza di Tatti oggettivi che comproving vocamerte a persistenza, in Capo L datore di lavoro, della volontà di perseguire fino 1I] fondo le condotre conteslale al lavoratore. I ferimento a circostanze anteriori, sottolinea la società, appare evidentemente ispirato al fine di dare ΕΠΑ VE :1: formale assequio → principio di diritto sancilo da questa Corte in sodo di rinvio. ragionamento seg ito dal giudice di rinvio fa cenno ad ima indagine in COLSO, in relazione ad un procedinenic ponale che vedeva coinvolto, in veste di _ndagato, 11 colloga de Xucciolo, anche eg_ liquidatore presso la sede di Genova, 'T's le riferimento, secondo i 1 Tribunale di Chiavari 1 /h rivelatore deila vera volontà delle Compagnia sarebbe assicurazioni, che Gra queila dj perseguiro il 1 MUciolo non già per i fatti oggetto di contestazione, per in qualche mode MA piuttosto allontanarlo dall' fficio, e poter continuare a svolgere i propri accertamenti relativi JL lacollega senza S a scomodia presenza, Precisa ancora la società e la inchiesta interna di amministrative こ carico del MUciolo era carattere Sicta originate proprio dalla inchiesta penale. neila Lottera Proprio per Lale motive, cenno alla indagine contestazione, Gro staco fat to penale in corso. Kon vi € 73, invece, neila let cru a ! cuna volontà di contestare al MUciolo circostanze relative ad un procedimento ponale nal quale egli non risultava neppure indayato 9, che … del resto - per esplicita u ssione de l Tribunale di Chiavari, riguardava $40 college, incoinvolto 111 esclusivamente un procedimento pегale per associazione a delinquere, per la commissiore di una serie di atti di ricettazione di assegn rubati, falsificazione degli stessi rutfe. jOsserva i Collogio: i due nctivi, da esaminare congiuntamente perché conness tra di lore, sono fondani. Nella decisione resa CAL giudica di rinvio vienc dcciniva a.i decor su del Cempo, in attr uita valcaza principi di d-ritto già enunciati da contrasto con - questa Corte con lä senLenza de! 1999 e coд il Costa Le insegnamenLo di ques La Corte, di Qui costitu_scono espressione, tra C'aites, Cass. 19 genraic 1988 21 1.1762, 13 dicembre 1991 1. 13/55, iC Maggio 1995 n. 5091, 5 novembre 1997 n. 10855, febbraic 1998 n. 1431, 9 so tembre 2000 n. 1989 In tal modo, il giudice di rinvio ריכזנת ha tenuto con o di quante stabilit da ques La Corte Telia decisiore ree ndente, Neila senler za n. 5891 de 14 giugno 1999, questa Cocte Qveva enunciato i l seguente principio di diritto: Tempestività dell'esercizio del potere disciplinare non. deve csacre intesa in 60130 assoluto, ma in relazione concreto 0 deve essereallo CLICOsLanze de_ CASO esclusa solo cuando risulti dal complesso di tali circostanzo che i cotere disciplinare è stato e poreser tato dai daLoro di lavoro in modo scorretto fin diversi da quelii su i propri", Ancora, questa Corte riteneve meritevole di Censtr la decisione cel giudice di supello, per ron avore "considerato che 'a tempestività del rocesso va 12 riferita alla necessità Q= coire are in maniera non dubbia ° modiante elemeli oggettivi i provvedimento del dazore ii Lavoro a la Causa relia Quale trova S ale giustificazione, con il riscon 70 delia inen sis CONZA di LLI comportamento del dalo re stesso incompatibile con la manifesta volontà di reccdoce da! rappo lo (Cass. 13 dicembre 1991 n.13455); che ne Caso זי esame la volontà di Iе еsso è at la tenuta ferma da datere di Lavoro in tuto l'intervallo di tempo decorso Tra prime conteslazione e l'applicazione della sanzione;
che in Lala intervallo imene di quattro mesil 1 da cro ni lavoro non soltanto ha provveduto alla rinnovazione della contestazione, ma ha manen c fermo il provvedimen sospersione immedio.amente disposto gia 'atto della prima contestazione disciplinare, P che la Letzera di s uzioni Con 1 a опате il contostazione eraTavoratore rispondeva 118 prima y Lana inviata per errore ad רכו ufficio diverso da que o titolare del potere disciplinare". To ordine tali a r osla ze [LES GUN accertamen a sLato compino dal giudice di rinvio, il quale, a zi, ha ritenu cn provata Tu circostanza (già nata per documentalmente provata da questa Corte) dell'invio delia prima Celiera del MUciolo ас un ufficio della società che non si Occupava della materia disciplinare. 13 Sul punto, il Tribunale di Chiavari ha osservato che le Grove Testmoniali nen amano ammissibili, perché г.On dedo ze zit amente med ante apposi capitoli, e comunque scaza 'indicazione dei tesli. Inoltre, ka Litenuto "non opoonibili ad un terzo" prob_em organizzativ intern della convenuta, nonostante la sentenza di questa Carte Avesse riter.uto azamento La necessità di un approfondimento di tale puro. Tribunale にう Chiavari apparc anche La sentenza doi contraddittoria rella parte in qui spiega la iniziale contes Lazioro al MUciclo Con la necessità di allontanarlc per : 1 Zerpc 3Lrettamente necessario a 110 collega, adde to al corpiere Le indagini 5:1 redesimo ufficio di Genova. Come ta postc in a società icorrente, una facilmenteasi genza di tal gonere sarebbe sta La soddisfatte disponendo somp cemente le scaponatore cautelarc del Nucciolo, par atzo il tempo necessario agli accertamenti, senza alcuna recessità di procedere in un secondo momento al GU10 licenziamento. e argomentazioni svolle Relia sentenza 1 .qhea Appaiono cul punto contraddit-orie e doi Lut Lo illogiche. T alli giudice di rinvio si è limitato od 14 osservare che i riferimenti agli accertamenti perall in Corso, а carico del collega 00. MUciolo, façovano chiaramente intravedere che le contestazion mosse a 'appellato (che aveva riassunto il procedimento seguito do. la pronuncia al questa Corte) erano dirette "A consentire presso is sedo genovese della società, e asse zu MUciolo, accertamenti Eino izzati 3 nall' de una (quella che cuir va deva l'altro chiarire vicenda Liquidatore in seae! cae nulla ауста a che vedere con ie irregolarità نانیان cul Яi ea iniziata 1'azicne ]'appellato (0 C10é per Ilc vėdisciplinare COND O sinistri sente:Ea Tribuna e Chiavard- deve pertarto La dol essero Cassaza con llarinvic Corta d'Appello perchè proceda а כנח esamo, attenendos! al principio di diritto già enunciato da questa Corte lacon sentenza zescindante n.5891 del 1999. 1 giudice di rinvio ritenga di Nell' in po esi cui merito de la vicenda, covrà consicerarc esaminare gli anpet i della condolla contestata A. Xucciclo, the תהבן sone mai presi in esame dal giudici li merito, che hanno accolto l'eccezione tempestività della contestazione Erelativa ælla 1 cenziamento. Il giudice ci invio provvederà anche in ordine al e spose di questo giudizio. । ६
P.Q.M.
la Coste accoglie il ricorso. Едиловал I r via alla Corte Cassa ia sentenza impugnata ی d'Appello di Torino anche per le spese, Così decisc in Roud, il 26 novembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE "long" LEANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 GEN. 2003 CELLIERE 16