CASS
Sentenza 27 novembre 2023
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2023, n. 47537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47537 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT LI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 6 dicembre 2022 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LA RA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata 1'11 ottobre 2023 dall'avv. REMO LOT, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 6 dicembre 2022, la Corte d'appello di Trieste, confermando, sostanzialmente, la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto EL UC, nella sua qualità Penale Sent. Sez. 5 Num. 47537 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/10/2023 di amministratore di fatto della Prima Regola s.r.l. (poi divenuta Levigatura s.r.I.) ed in concorso con LI IC, altro amministratore di fatto, nonché con LA IO e MA BO, entrambi amministratori di diritto e prestanomi dei predetti, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto le scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio e degli affari, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e arrecare pregiudizio ai creditori) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto e dissipato le attrezzature e i macchinari esistenti). Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi di censura, dei quali il quarto deve essere letto congiuntamente a ciascuno dei primi tre motivi in quanto riproduce, sotto il profilo del vizio motivazionale, le medesime censure già diversamente articolate in termini di violazione di legge o inosservanza di norma processuale nei primi tre. Si deduce: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2639 cod. civ. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello si sarebbe limitata ad argomentare l'effettivo svolgimento delle funzioni gestorie da parte del ricorrente solo nella prima fase della vita societaria, in relazione alla posizione di amministratore di fatto della Prima Regola s.r.I., ma nessuna argomentazione veniva spesa, invece, per il periodo successivo, a far data dal 16 aprile 2010, per la Levigatura s.r.I., la nuova denominazione societaria assunta dalla Prima Regola;
- inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. e 522 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe dedotto la sottrazione della documentazione contabile dall'accertata disponibilità da parte dello UC di tre fatture, senza considerare: che erano state prodotte dalla coimputata, la IC (già condannata con sentenza passata in giudicato), che si trattava di copie di originali già depositate al nuovo amministratore e che, comunque, nessuno aveva mai chiesto allo UC di consegnarle. Tanto più che la documentazione contabile era stata fino a quel momento effettivamente tenuta (come si desumerebbe dalla pacifica redazione dei bilanci relativi agli anni 2008 e 2009) ed era stata consegnata all'acquirente delle quote, tale ND UC, al momento della cessione e contestuale mutamento di ragione sociale intervenuta ad aprile del 2010; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla base di deposizioni testimoniali generiche, non riscontrate in alcun dato contabile e, comunque, inattendibili e, simmetricamente, svalutato in modo illogico il ruolo del SA (ritenuto un mero prestanome), senza adeguatamente considerare come quest'ultimo fosse l'unico titolare di firma degli atti societari, completamente autonomo nell'organizzazione del proprio lavoro e avesse organizzato personalmente la cessione delle quote (incassandone il relativo corrispettivo) in favore del sedicente ND UC. CONSIDERATO IN DIRITTO Si è detto che il ricorrente censura, in primo luogo, l'accertamento dell'effettivo svolgimento delle funzioni gestorie per il periodo successivo all'aprile 2010, quando le quote erano state cedute a tale ND LI, al quale era stata consegnata, tra l'altro, l'intera documentazione contabile. Il motivo è inammissibile sotto due distinti profili. In primo luogo, nei termini in cui è formulata, la censura non risulta sollevata con i motivi di appello, che, pur contestando lo svolgimento delle funzioni gestorie, non prospetta alcuna necessaria limitazione temporale. E tanto, imponendo la valutazione della censura un accertamento in fatto, preclude la possibilità di sollevarla solo in questa sede. In secondo luogo, comunque, non si confronta con la motivazione offerta nella sentenza impugnata, fondata sulle convergenti dichiarazioni del coimputato AB IO e dei testi UC TR, LO TR, IV SO, RA TI, EL IV, TE OF, tutti dipendenti o fornitori della società. Dichiarazioni che coprono l'intero periodo di vita della società, dalla sua costituzione a pochi mesi prima del fallimento, senza alcuna limitazione temporale e senza operare alcuna distinzione nei termini prospettati dal ricorrente. Ne deriva, logicamente, l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, fondato, appunto sul presupposto logico dell'omesso accertamento delle funzioni gestorie, dal quale, invece, discende l'assunzione della qualifica di amministratore di fatto e, con essa, dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto e la conseguente responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). D'altronde, l'oggetto materiale della condotta di bancarotta fraudolenta documentale deve individuarsi non nei soli libri e nelle scritture obbligatorie (come per la bancarotta documentale semplice), ma in ogni documentazione utile ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, De Bernardi, Rv. 281875). Cosicché, in sé, anche le fatture, in quanto documentazione rappresentativa dell'esecuzione di una prestazione e del relativo corrispettivo, può essere elemento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio e della vita economica della società. 3 Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che tale documentazione non fosse stata richiesta dal curatore. L'imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all'impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 I. fall., oggi 194 CCI). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 I. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento;
art. 16 I. fall., oggi 49 CCI). Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l'oggetto (i soli bilanci o le complessive scritture contabili) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilltà, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell'impresa in quanto strumentale ai primi innprocrastinabili adempimenti del curatore) attengono alla sola documentazione relativa agli ultimi tre anni di vita dell'impresa. Mentre la "consegna" di cui all'art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.). Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all'evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell'art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73. Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. In tal senso, infatti, l'inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari. Inammissibile è anche il terzo motivo. La valutazione di un eventuale travisamento delle dichiarazioni testimoniali sulle quali si fonda la decisione è preclusa dall'omessa valutazione di rilevanza del dato probatorio asseritamente travisato all'interno del complessivo impianto argomentativo e dall'omessa produzione o specifica indicazione degli atti processuali su cui fa leva (Sez. 5, n. 4 CORTE DI CASSAZIONE 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517), nonché dall'esistenza di una convergente valutazione, sul punto, di entrambi i giudici di merito (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Peraltro, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerte dalla Corte territoriale, dietro la parvenza di una prospettata violazione di legge e di un asserito difetto motivazionale, invocano, di fatto, una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie, già esaminate dai giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole al ricorrente. Ma tanto, com'è noto, è inammissibile in quanto il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione non involge né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251760). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LA RA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata 1'11 ottobre 2023 dall'avv. REMO LOT, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 6 dicembre 2022, la Corte d'appello di Trieste, confermando, sostanzialmente, la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto EL UC, nella sua qualità Penale Sent. Sez. 5 Num. 47537 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 17/10/2023 di amministratore di fatto della Prima Regola s.r.l. (poi divenuta Levigatura s.r.I.) ed in concorso con LI IC, altro amministratore di fatto, nonché con LA IO e MA BO, entrambi amministratori di diritto e prestanomi dei predetti, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto le scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio e degli affari, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e arrecare pregiudizio ai creditori) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto e dissipato le attrezzature e i macchinari esistenti). Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi di censura, dei quali il quarto deve essere letto congiuntamente a ciascuno dei primi tre motivi in quanto riproduce, sotto il profilo del vizio motivazionale, le medesime censure già diversamente articolate in termini di violazione di legge o inosservanza di norma processuale nei primi tre. Si deduce: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2639 cod. civ. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello si sarebbe limitata ad argomentare l'effettivo svolgimento delle funzioni gestorie da parte del ricorrente solo nella prima fase della vita societaria, in relazione alla posizione di amministratore di fatto della Prima Regola s.r.I., ma nessuna argomentazione veniva spesa, invece, per il periodo successivo, a far data dal 16 aprile 2010, per la Levigatura s.r.I., la nuova denominazione societaria assunta dalla Prima Regola;
- inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. e 522 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe dedotto la sottrazione della documentazione contabile dall'accertata disponibilità da parte dello UC di tre fatture, senza considerare: che erano state prodotte dalla coimputata, la IC (già condannata con sentenza passata in giudicato), che si trattava di copie di originali già depositate al nuovo amministratore e che, comunque, nessuno aveva mai chiesto allo UC di consegnarle. Tanto più che la documentazione contabile era stata fino a quel momento effettivamente tenuta (come si desumerebbe dalla pacifica redazione dei bilanci relativi agli anni 2008 e 2009) ed era stata consegnata all'acquirente delle quote, tale ND UC, al momento della cessione e contestuale mutamento di ragione sociale intervenuta ad aprile del 2010; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 - 223 I. fall. nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla base di deposizioni testimoniali generiche, non riscontrate in alcun dato contabile e, comunque, inattendibili e, simmetricamente, svalutato in modo illogico il ruolo del SA (ritenuto un mero prestanome), senza adeguatamente considerare come quest'ultimo fosse l'unico titolare di firma degli atti societari, completamente autonomo nell'organizzazione del proprio lavoro e avesse organizzato personalmente la cessione delle quote (incassandone il relativo corrispettivo) in favore del sedicente ND UC. CONSIDERATO IN DIRITTO Si è detto che il ricorrente censura, in primo luogo, l'accertamento dell'effettivo svolgimento delle funzioni gestorie per il periodo successivo all'aprile 2010, quando le quote erano state cedute a tale ND LI, al quale era stata consegnata, tra l'altro, l'intera documentazione contabile. Il motivo è inammissibile sotto due distinti profili. In primo luogo, nei termini in cui è formulata, la censura non risulta sollevata con i motivi di appello, che, pur contestando lo svolgimento delle funzioni gestorie, non prospetta alcuna necessaria limitazione temporale. E tanto, imponendo la valutazione della censura un accertamento in fatto, preclude la possibilità di sollevarla solo in questa sede. In secondo luogo, comunque, non si confronta con la motivazione offerta nella sentenza impugnata, fondata sulle convergenti dichiarazioni del coimputato AB IO e dei testi UC TR, LO TR, IV SO, RA TI, EL IV, TE OF, tutti dipendenti o fornitori della società. Dichiarazioni che coprono l'intero periodo di vita della società, dalla sua costituzione a pochi mesi prima del fallimento, senza alcuna limitazione temporale e senza operare alcuna distinzione nei termini prospettati dal ricorrente. Ne deriva, logicamente, l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, fondato, appunto sul presupposto logico dell'omesso accertamento delle funzioni gestorie, dal quale, invece, discende l'assunzione della qualifica di amministratore di fatto e, con essa, dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto e la conseguente responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). D'altronde, l'oggetto materiale della condotta di bancarotta fraudolenta documentale deve individuarsi non nei soli libri e nelle scritture obbligatorie (come per la bancarotta documentale semplice), ma in ogni documentazione utile ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, De Bernardi, Rv. 281875). Cosicché, in sé, anche le fatture, in quanto documentazione rappresentativa dell'esecuzione di una prestazione e del relativo corrispettivo, può essere elemento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio e della vita economica della società. 3 Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che tale documentazione non fosse stata richiesta dal curatore. L'imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all'impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 I. fall., oggi 194 CCI). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 I. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento;
art. 16 I. fall., oggi 49 CCI). Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l'oggetto (i soli bilanci o le complessive scritture contabili) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilltà, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell'impresa in quanto strumentale ai primi innprocrastinabili adempimenti del curatore) attengono alla sola documentazione relativa agli ultimi tre anni di vita dell'impresa. Mentre la "consegna" di cui all'art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.). Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all'evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell'art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73. Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. In tal senso, infatti, l'inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari. Inammissibile è anche il terzo motivo. La valutazione di un eventuale travisamento delle dichiarazioni testimoniali sulle quali si fonda la decisione è preclusa dall'omessa valutazione di rilevanza del dato probatorio asseritamente travisato all'interno del complessivo impianto argomentativo e dall'omessa produzione o specifica indicazione degli atti processuali su cui fa leva (Sez. 5, n. 4 CORTE DI CASSAZIONE 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517), nonché dall'esistenza di una convergente valutazione, sul punto, di entrambi i giudici di merito (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Peraltro, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerte dalla Corte territoriale, dietro la parvenza di una prospettata violazione di legge e di un asserito difetto motivazionale, invocano, di fatto, una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie, già esaminate dai giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole al ricorrente. Ma tanto, com'è noto, è inammissibile in quanto il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione non involge né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251760). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023