Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la condotta consistente nell'esecuzione di mere prestazioni di manodopera integra il reato prima previsto dagli artt. 1 e 2 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (oggi sostituito dagli artt. 4 e 18 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), atteso che tra le due fattispecie è ravvisabile un'ipotesi di "continuità normativa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2007, n. 21789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21789 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/04/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1209
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 27211/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RO, n. Genova il 7.2.1956;
RI OR, n. Novi Ligure il 20.1.1967;
avverso la sentenza del tribunale di Alessandria del 20.1.2006;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. GOGLINO Agostino del foro di Alessandria anche in sostituzione dell'avv. DI BENEDETTO Giovanni del foro di Genova. la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RN GI, OL RO e RI OR erano imputati del reato p. e p. dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2, per avere, i primi due, in qualità di amministratori delegati della Casa di Cura Satus s.r.l., affidato ed il terzo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Aqua s.r.l., preso in appalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro subordinato, consistenti nella effettuazione di mansioni di infermiera professionale e di operatore tecnico addetto all'assistenza nella detta Casa di Cura, mediante l'impiego di nove lavoratrici, per complessive 2646 giornate di lavoro, lavoratoci assunte e retribuite, quali socie, dalla cooperativa Aqua (in Alessandria accertato il 28 luglio 2003).
Il tribunale di Alessandria con sentenza del 20 gennaio 2006 dichiarava gli imputati colpevoli e li condannava alla pena dell'ammenda di Euro 13.230,00.
2. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione gli imputati OL e RI con distinti ricorsi con cui parimenti si dolgono del mancato rilievo della ritenuta abolitio criminis, dell'omessa escussione dei testi ai quali il P.M. aveva rinunciato ai testi ed infine della mancata concessione delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si appalesa inammissibile sia sotto il profilo dell'incensurabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e correttamente motivate nella sentenza impugnata, che sotto il profilo della genericità dei motivi di ricorso che, in tal modo, non denunciano specificamente un errore logico o giuridico determinato. Va innanzi tutto ribadito (Cass., sez. 3, 28-01-2005, De Ciutiis) che le condotte vietate di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previste come reato dagli L. 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2, sono riconducibili alla nuova fattispecie criminosa di cui al D.L. 10 settembre 2003, n. 276, art. 4 e 18, che ha abrogato ex art. 85 cit.
1. n. 1369, vertendosi non in ipotesi di abolitio criminis, bensì di successione di leggi nel tempo ex art. 2 c.p.. Occorre poi considerare che, secondo il disposto dell'art. 192 c.p.p. è riservato al giudice di merito il potere di valutazione della prova ove la motivazione posta a base della decisone adottata espliciti le ragioni del libero convincimento che il giudice si sia formato, tenendo anche conto che esula dai poteri di questa Corte la verifica dell'affidabilità delle fonti di prova svolta dal giudice di merito (Cass., sez. 5, 10-12-1999, Calabrese). Infine va ribadito (Cass., sez. 1, 04-11-2004, Palmisani) che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
2. L'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca). Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, in solido, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento, ciascuno di essi, di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007