Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di diritto d'autore, la detenzione per la vendita o la distribuzione di CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti abusivamente configura il reato di cui all'art. 171 ter lett. B) della legge n. 633 del 1941, anche se commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore delle legge n. 248 del 2000, in quanto costituiscono supporti contenenti sequenze di immagini in movimento, ai sensi della lett. A) del citato art. 171 ter, per i quali la semplice detenzione per la vendita risultava già sanzionata penalmente nel testo introdotto dall'art. 17 del D. Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 1996 n. 204.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2006, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/12/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2101
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 42978/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UM LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 30.6.2006 della Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, con semenza del 30.6.2006, in parziale riforma della sentenza 6.12.2004 del Tribunale monocratico di quella città:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di EN LA in ordine ai reati di cui:
alla L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. modif., art. 171 ter, lett. b), perché deteneva per porli in commercio o comunque concederli in noleggio n. 313 CD (di cui 119 riproducenti brani musicali e 194 riproducenti videogiochi) abusivamente riprodotti;
alla L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. modif., art. 171 ter, lett. b), perché deteneva per porli in commercio o comunque concederli in noleggio gli anzidetti supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. - acc. in Catanzaro, il 17.6.1999;
e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., determinava la pena principale complessiva in mesi 2,
giorni 15 di reclusione ed Euro 650,00 di multa, confermando la pena accessoria e la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna;
b) assolveva l'imputato dall'ulteriore contestazione di cui all'art.648 c.p., "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del EN, il quale ha eccepito:
la inconfigurabilità dei reati residui, perché "il giovane extracomunitario non è stato mai colto nell'atto di vendita dei CD sequestrati";
la incongrua ed immotivata determinazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le specificazioni di seguito illustrati.
2. Quanto alle fattispecie delittuose per le quali è intervenuta condanna deve rilevarsi che:
La L. 22 aprile 1941, n. 633 apprestava originariamente tutela penale al diritto di autore sotto un duplice profilo: sia direttamente art. 171, lett. f), che sanzionava la registrazione-riproduzione abusiva dell'opera dal vivo dell'autore, quale opera dell'ingegno sia indirettamente con la previsione dell'art. 171, lett. e), come modificata dalla L. 5 maggio 1976, n. 404, che vietava la riproduzione, con qualsiasi processo di duplicazione, di dischi o di altri supporti analoghi nei quali le opere d'ingegno fossero state già fissate, con la conseguente tutela del diritto esclusivo di riproduzione e commercializzazione spettante al produttore). - La L. 28 luglio 1981, n. 406 - occupandosi esclusivamente della tutela penale del "corpo meccanico" (disco, nastro o diverso supporto), al cui produttore è riconosciuto il diritto esclusivo (per la durata ed alle condizioni stabilite) di riprodurlo con qualsiasi processo di duplicazione e di porlo in commercio - soppresse della L. n. 633 del 1941 (art. 3), art. 171, la lett. e) e sanzionò l'abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi nastri o supporti analoghi nonché la detenzione di essi per la vendita da parte di chi non avesse partecipato alla riproduzione illecita (art. 1).
Intervenne, quindi, la L. 20 luglio 1985, n. 400 a reprimere l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche e il D.L. 26 gennaio 1987, art. 2, n. 9, convertito nella L. 27 marzo 1987, n. 121 (recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e modifiche alla L. n. 517 del 1975 sulla disciplina del commercio agevolato) estese l'applicabilità di tali norme anche alle videocassette riproducenti opere cinematografiche.
Il coacervo delle disposizioni normative dianzi ricordate, però, non soltanto si presentava palesemente disorganico ma incideva negativamente, per difetti di coordinamento, sulla stessa organicità ed unitarietà della disciplina fondamentale del diritto d'autore, posta dalla L. n. 633 del 1941. Con il D.Lgs. n. 685 del 6 novembre 1994, il legislatore pertanto, anche di fronte all'evoluzione dei fenomeni del noleggio e del prestito nella distribuzione dei supporti - dando attuazione alla Direttiva del Consiglio CEE n. 92/100 del 19 novembre 1992 - intese aggiornare e risistemare la regolamentazione di tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola proprio alla L. 22 aprile 1941, n. 633. Nella relazione che accompagnava il D.Lgs. in questione, invero, (a proposito dell'art. 17, che aggiunse alla L. n. 633 del 1941, l'art. 171 ter) veniva espressamente evidenziata "l'opportunità di riunire nel presente articolo della legge sul diritto d'autore la normativa sanzionatoria attualmente contenuta nella L. n. 406 del 1981, L. n.400 del 1985 e L. n. 121 del 1987, alla luce di esigenze di armonizzazione e chiarezza interpretativa".
In particolare, l'art. 171 ter sanzionava penalmente, alla lett. c), la condotta di chiunque "Vende o noleggia, videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla S.I.A.E.".
Il precetto contenuto nell'art. 171 ter, lett. c) è stato ulteriormente innovato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 14 che ha configurato come reato la condotta di chiunque, a fini di lucro, "pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lett. a) e b)".
3. Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema era ravvisabile una difformità di orientamenti in ordine alla questione se la semplice detenzione a scopo di vendita o noleggio di musicassette abusivamente riprodotte e/o prive comunque del contrassegno della S.I.A.E. possa o meno farsi rientrare nelle fattispecie tipiche di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b) e c), per fatti che (come quello per il quale si procede) si siano verificati nella vigenza del D.Lgs. n. 685 del 1994 ed anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 248 del 2000 (cioè fino al 20.9.2000).
3.1 Secondo alcune decisioni (Cass., Sez. 3^: 27.11.2000, n. 12149, ric. Gaye;
13.2.2004, ric. Romano;
11.5.2004, ric. Andreano;
nonché Sez. feriale, 2.8.2005, ric. Contino), la semplice detenzione di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E., sia pure a scopo di vendita, non rientra nella precedente fattispecie tipica di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. c), in quanto quel testo puniva il comportamento di chiunque vendesse o noleggiasse supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E..
Solo con il nuovo testo dell'art. 171 ter, introdotto dalla L. n. 248 del 2000, art. 14 anche la semplice detenzione per la vendita delle musicassette è stata incriminata, così anticipando il momento consumativo del reato, al fine di facilitarne l'accertamento e la repressione.
3.2 Secondo l'opposto orientamento, invece (Cass., Sez. 3^:
3.12.2001, n. 43312, ric. Peloso;
27.11.2002, ric. Diop;
1.7.2003, n. 28170, ric. Leye;
4.5.2005, ric. Volpe), nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), anteriormente alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 248 del 2000, la formula "vende o noleggia" deve essere intesa non soltanto come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì anche come attività di detenzione perla vendita o per il noleggio di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E..
Già la L. 29 luglio 1981, n. 406, art. 1 aveva anticipato il momento consumativo del reato dapprima previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 stabilendo appunto che l'illecito si realizzava con la loro semplice detenzione a scopo di vendita (vedi espressamente, in proposito, Cass., Sez. 3^, 22.4.1985, n. 3788, ric. Zambelli. Vedi pure, ex plurimis, quanto al riferimento alla detenzione per la vendita, Cass.: Sez. 5^, 2.12.1983, n. 10323; Sez. 2^ 13.12.1991, n. 12597; Sez. 3^, 6.5.1993, n. 4625) e il D.Lgs. n. 685 del 1994, art.20 (che ha aggiunto alla L. n. 633 del 1941, l'art. 171 ter) ha abrogato della L. n. 406 del 1981, l'art. 1 soltanto in quanto è stato trasfuso nella L. fondamentale n. 633 del 1941 il contenuto di tale norma abrogata, allo scopo di perseguire (come espressamente enunciato nella Relazione di accompagnamento) "esigenze di armonizzazione e chiarezza interpretativa".
La L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 14 dunque, prevedendo espressamente, tra le varie condotte sanzionate, anche quella della detenzione per la vendita o la distribuzione, non contiene una disposizione innovativa rivolta ad anticipare il momento consumativo dei reato, ma ribadisce la precedente normativa con opportuna specificazione, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco.
3.3 Il contrasto di cui si è dato conto è stato recentemente "armonizzato" da questa Corte Suprema attraverso un indirizzo interpretativo secondo il quale la condotta costituita dalla detenzione a fine di vendita di musicassette (o CD musicali) abusivamente riprodotti e/o privi comunque del contrassegno della S.I.A.E., se posta in essere prima della entrata in vigore della L. n. 248 del 2000, è suscettibile di essere qualificata, ricorrendone i presupposti, come tentativo di commissione del reato configurato dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), nel testo all'epoca vigente (vedi Cass., Sez. 3^: 6.3.2006, n. 7822;
29.12.2005, n. 47251; 19.12.2005, n. 45979; 1.4.2005, n. 12345;
1.2.2005, n. 3338).
4. Nella vicenda in esame la responsabilità dell'imputato è stata affermata in relazione ai reati di cui:
- (capo A della rubrica) alla L. n. 633 del 1941 e succ. modif., art. 171 ter, lett. b), perché deteneva per porli in commercio o comunque concederli in noleggio n. 313 CD (di cui 119 riproducenti brani musicali e 194 riproducenti videogiochi) abusivamente riprodotti:
- (capo B della rubrica) alla L. n. 633 del 1941 e succ. modif., art. 171 ter, lett. b), perché deteneva per porli in commercio o comunque concederli in noleggio gli anzidetti supporti non contrassegnati dalla S I.A.E..
Il riferimento normativo contenuto nella contestazione di cui al capo B) è errato, poiché la condotta illecita in esso descritta era riconducibile, sia pure sotto il profilo del tentativo, all'epoca dei fatti - sia per i CD musicali sia per quelli riproducenti videogiochi (costituenti supporti contenenti "sequenze di immagini in movimento") alla fattispecie incriminatrice di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, comma 1, lett. c) nel testo vigente prima della entrata in vigore delle modifiche introdotte L. n. 248 del 2000. La detenzione per il commercio dei CD abusivamente duplicati o riprodotti a fini di lucro (contestata al capo A), invece, sempre all'epoca da fatti, era già sanzionata penalmente dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b), - per i soli CD
riproducenti videogiochi.
Ritiene, conseguentemente, il Collegio di dovere affermare e ribadire i seguenti principi:
Ai sensi del vecchio testo della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter (precedente alle modifiche apportate dalla L. n. 248 del 2000), la semplice detenzione ai fini di vendita di musicassette e supporti audio privi del contrassegno S.I.A.E. ed abusivamente riprodotti, non integrava il reato di cui al comma 1, lett. c) perché questo puniva soltanto la vendita o il noleggio e non anche la detenzione ai fini di vendita e di noleggio, e neppure integrava il reato di cui allo stesso comma 1, lett. b) perché questo, pur contemplando anche la detenzione ai fini di vendita o di noleggio, riguardava però soltanto le opere cinematografiche o audiovisive abusivamente duplicate o riprodotte, mentre le musicassette o i supporti audio sono diversi dalle videocassette o dalle opere cinematografiche o televisive e dai "supporti analoghi" previsti dalle lettere a) e b), proprio in quanto hanno contenuto musicale e non cinematografico, ferma restando la configurabitità del tentativo.
È configurabile il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b), nel testo anteriore alla L. n. 248 del 2000 contestato al capo A, per i soli CD contenenti videogiochi di cui l'imputato è stato trovato in possesso e questa Corte ha già evidenziato (sia pure con riferimento alle videocassette) che per esse, costituenti supporti contenenti "sequenze di immagini in movimento" di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. a), anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 248 del 2000, già era espressamente vietata, dalla successiva lett. b) della menzionata norma, la detenzione per la vendita (vedi Cass. Sez. 3^, 18.6.2004, ric. Di Guardo).
5. Nella specie la Corte di merito ha omesso di valutare la vicenda concreta alla stregua dell'anzidetta distinzione delle condotte illecite, nonché di riscontrare - in punto di fatto - la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle due diverse previsioni incriminatrici, essendosi limitata ad affermare, senza alcuna specificazione delle concrete modalità dell'azione, che "l'imputato era intento alla vendita, nei pressi del supermercato Standa di Catanzaro, ove teneva esposta la merce".
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, affinché rivaluti, alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati, la sussistenza dei presupposti integranti:
il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. b), con riferimento alla "detenzione per porre in commercio" dei soli CD riproducenti videogiochi;
- il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), con riferimento alla "vendita ovvero al tentativo da vendita" (non alla mera detenzione per il commercio) di tutti i CD sequestrati.
Restano assorbite da tale pronuncia di annullamento le doglianze svolte in ricorso in ordine alla determinazione della pena.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007