Sentenza 13 marzo 2012
Massime • 1
È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, dette pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2012, n. 13616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13616 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 13/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. TARDIO Angela Consigliere N. 815
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 38608/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS AL CO N. IL 29/01/1954;
avverso l'ordinanza n. 151/2010 TRIBUNALE di NICOSIA, del 05/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 5 luglio 2011 il Tribunale di Nicosia, giudice dell'esecuzione, su istanza del P.M., irrogava a carico di AS RE, già condannato alla pena dell'ergastolo, la sanzione di mesi sette di isolamento diurno in relazione a due sentenze di condanna intervenute successivamente.
2. Avverso il provvedimento detto ricorre per cassazione il AS, con l'assistenza del difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione dell'art. 72 c.p. e difetto di motivazione.
Osserva, in particolare, la difesa ricorrente che la norma citata prescrive, al secondo comma, che, in ipotesi di concorso tra delitti che importano la pena dell'ergastolo e delitti che importano pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi. Nel caso di specie ritiene il difensore che non possa applicarsi la sanzione dell'isolamento, perché applicabile ai delitti non puniti con l'ergastolo il provvedimento di condono, il cui beneficio porta la pena relativa sotto la soglia dei cinque anni. Espone infine il difensore che ha il G.E. affrontato la questione come innanzi prospettata, pervenendo poi alla esclusione che alla fattispecie non possa essere applicato il provvedimento di clemenza sul travisato ed erroneo presupposto che avrebbe già il AS beneficiato del condono nella misura massima consentita.
4. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata dappoiché fondate le argomentazioni difensive.
5. Le conclusioni del P.G. sono condivise dal Collegio. Ed invero l'ordinanza impugnata fonda la decisione sulla considerazione, errata, che il detenuto abbia già goduto del triennio condonabile, mentre, per quanto verificabile dagli atti, il AS ha goduto di due condoni di pena in relazione alle sentenze di cui ai nn. 20 e 24 del cumulo dedotto in giudizio, comunque inferiori, una volta sommati, al triennio massimo condonabile. Di qui l'illegittimità del provvedimento in esame giacché non considerato, ai fini dell'osservanza dell'art. 72 c.p. e della applicabilità, alla fattispecie, della sanzione dell'isolamento diurno, lo sconto di pena di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241. L'ordinanza in esame va pertanto annullata con rinvio al G.E. il quale riesaminerà la questione sottopostagli, tenuto conto della entità del beneficio già goduto e di quanto ancora fruibile, alla luce del seguente principio di diritto: "è consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico il quale, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, le pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio" (in termini: Cass., Sez. 1^, 06/03/2009, n. 13599).
P.Q.M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nicosia.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012