Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, le pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio (nella specie è stata esclusa l'applicazione del condono perché le pene cumulate a quella dell'ergastolo riguardavano delitti aggravati dal metodo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2009, n. 13599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13599 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 961
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 027856/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP CO N. IL 02/02/1950;
avverso ORDINANZA del 02/07/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello F.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 2/7/2008 la Corte di Assise di Appello di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da ET AP avverso l'ordinanza 11/7/2007 della medesima Corte con la quale era stata respinta la richiesta dell'AP volta ad ottenere l'applicazione dell'indulto all'isolamento diurno, la cui durata complessiva era stata determinata in un anno e due mesi. La Corte ha ritenuto che, pur svolgendo l'isolamento diurno funzione di sanzione per i reati concorrenti con quello punito con l'ergastolo, esso non poteva essere equiparato ad una pena detentiva nella sua accezione comune quale accolta dalla L. n. 241 del 2006 e, quindi, assoggettato al beneficio dell'indulto (salva la sua applicabilità, ove sussistenti tutti i presupposti di legge ed un concreto interesse del condannato, alle pene detentive temporanee previa "riconversione" dell'isolamento). Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato ribadendo la piena applicabilità dell'indulto anche all'isolamento in quanto costituente vera e propria sanzione di natura sostanziale. Il ricorso deve essere rigettato.
Può certamente convenirsi con il ricorrente in ordine alla possibile applicazione dell'indulto all'isolamento diurno: e ciò previa scissione del cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua ed a condanne a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, determini ex art. 72 c.p. l'applicazione della pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno, dovendosi a quest'ultimo riconoscersi natura di sanzione e non già di modalità dell'esecuzione della pena dell'ergastolo (cfr. Cass. sent. n. 2116/2000). Tuttavia deve, nella specie, parimenti convenirsi sulla correttezza della reiezione della richiesta avanzata dal condannato - solo rettificandosi sul punto la motivazione del provvedimento impugnato - atteso che le pene temporanee inflitte a AP ET, e che hanno portato all'applicazione nei suoi confronti, unitamente alla pena perpetua, dell'isolamento diurno, riguardano reati ostativi alla concessione dell'indulto in quanto aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Da qui la piena rispondenza a legge della decisione impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AP ET al pagamento delle spese giudiziarie.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009