Sentenza 26 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di intercettazioni, la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate nella ordinanza cautelare comporta l'ineludibile obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del tribunale del riesame, garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti, sicché, anche alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestiva la richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica di prossimità all'udienza detta, anche laddove fossero pervenute plurime concomitanti richieste relative ad una corposa mole di materiale intercettativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2023, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA UL, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3371 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 17 marzo 2022 ha confermato la condanna ad un anno e mesi quattro di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena, emessa dal Tribunale di Avellino in relazione al delitto di cui all'art. 368 c.p., per avere il AU falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno bancario in tal modo accusando indirettamente il prenditore del reato di appropriazione di cosa smarrita e del reato di ricettazione i successivi eventuali giratari nonché il negoziatore del titolo (fatti accaduti nel dicembre del 2014). 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo viene denunciata la nullità della citazione all'imputato per il giudizio di appello. AU, infatti, aveva eletto domicilio in via Ponte Comone n. 5, Prata P.U., Avellino, mentre la citazione per l'appello era stata tentata in "via Cosome n. 5" ove l'imputato non era risultato risiedere. A quel punto, la notifica era avvenuta presso il difensore di fiducia ex art. 161 comma 4 c.p.p. Avendo il difensore rinunciato espressamente alla domiciliazione ex lege all'atto della nomina, la notifica per il giudizio di appello deve considerarsi inesistente con conseguente nullità del giudizio e della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza ed illogicità della motivazione relativa all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non essendo emerso in modo convincente l'esistenza del necessario presupposto del delitto di cui all'art. 368 c.p., ossia la consapevolezza della falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno, invece consegnato, per mera cortesia, a tale RI. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato 2.1. Va rilevato che all'udienza dinanzi alla Corte di appello del 17 marzo 2022 il difensore dell'imputato richiamava i motivi di appello chiedendone l'accoglimento, senza eccepire alcuna nullità relativamente alla notifica del decreto di citazione in appello eseguita nei confronti dell'imputato. 2.2. Come ritenuto, in riferimento ad un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente ricorso, da una recente sentenza di questa Sezione (n. 20526 del 13 aprile 2022, gin) la nullità dedotta con il presente motivo di ricorso "ove pure sussistente, non integrerebbe un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, in quanto l'art. 179 cod. proc. pen. prevede tale forma di invalidità per il solo caso di "omessa" citazione. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.U, n.119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539; in senso conf. Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.2017, Amato, Rv. 269028). In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (Sez.2, n. 45990 del 7/11/2007, Spitaleri, Rv.238509). Con specifico riguardo al giudizio di appello, si è affermato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del 3 decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.4, 15081 dell'8/4/2010, Cusmano, Rv. 247033) Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite in una recente pronuncia che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame. Si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771)". 2.3. Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta avrebbe al più natura di nullità a regime intermedio, in quanto tale sanata dall'omessa eccezione che andava formulata dal difensore immediatamente dopo la costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. Deve anche aggiungersi come sia inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 24741 del 4 gennaio 2018, Micci, Rv. 273101); pregiudizio nel caso in esame neppure allegato. 3. Il secondo motivo è ugualmente manifestamente infondato. 3.1. Anzitutto va rilevato che sia l'imputazione che le sentenze di merito hanno individuato quale delitto falsamente denunciato, nei confronti del prenditore dell'assegno, la fattispecie di appropriazione indebita di cosa smarrita. 3.2. In realtà, l'ipotesi di reato rinvenibile nell'ipotesi oggetto della falsa denuncia è piuttosto il furto. Infatti, "nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed 4 intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori" (Sez. 2, n. del 4132 del 18 ottobre 2019, dep. 2020, Slavos Kostantin, Rv. 278225). 3.3. Per altro verso, rileva il Collegio che l'intervenuta abrogazione dell'art. 647 c.p., trasformato in illecito amministrativo dal decreto legislativo n. 7 del 2016, non ha inciso sulla fattispecie di calunnia che, come correttamente argomentano i giudici di merito, è comunque configurabile. Invero, il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (Sez. 3, n. 39981 del 17 maggio 2018, D'Agostino, Rv. 273844: in motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente NC un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto precedentemente commesso conserva la sua offensività nonostante la successiva depenalizzazione). 3.3. Ugualmente irrilevante è la circostanza che il AU non abbia presentato querela né in sede di falsa denuncia di smarrimento dell'assegno (nelle sentenze si parla di mera denuncia) per l'ipotesi di eventuale appropriazione di cosa smarrita (delitto che era procedibile solo a querela di parte) né successivamente. Infatti, in tema di calunnia indiretta, quando per il tenore della falsa denunzia i reati presupposti siano genericamente individuati è irrilevante che taluni di essi siano procedibili a querela, a condizione che le circostanze falsamente rappresentate siano comunque idonee a determinare l'avvio di un procedimento penale per fatti potenzialmente perseguibili d'ufficio (v. Sez. 6, n. 13702 del 27 febbraio 2020, Sinatra, Rv. 278841, relativa proprio a una falsa denunzia di smarrimento di un assegno in precedenza utilizzato per 5 estinguere un'obbligazione, potenzialmente idonea ad instaurare un procedimento penale per il reato di ricettazione). 3.4. Tutto ciò premesso, il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione logica e convincente, ha dato risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello chiarendo le ragioni per le quali doveva essere confermata l'affermazione di penale responsabilità del AU. In particolare, risulta pacifico che l'imputato ha consegnato un assegno bancario, tratto sul suo conto corrente e da lui firmato, al RI che gli aveva detto che lo avrebbe dato in pagamento per saldare il debito relativo ad una fornitura di carburante. Pochi giorni dopo la consegna, l'imputato ha denunciato lo smarrimento di quell'unico assegno che, già versato dalla beneficiaria per l'incasso in banca, è risultato oggetto di denuncia di smarrimento. 3.5. Come esattamente precisato dalla sentenza impugnata, non rilevano le circostanze che il RI si fosse impegnato a fornire al AU la somma contenuta nell'assegno (cosa non avvenuta) né che prima di formalizzare la denuncia di smarrimento l'imputato avesse di ciò avvertito il prenditore del titolo. Invero, la falsa denuncia di smarrimento di un assegno invece regolarmente consegnato integra pienamente gli estremi - oggettivi e soggettivi - della fattispecie di calunnia. In particolare, per quel che concerne il dolo di fattispecie, la prova dell'elemento soggettivo della calunnia ben può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'NC (così, Sez. 6, n. 10289 del 22 gennaio 2014, Lombardi, Rv. 259336). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2022