Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
La norma incriminatrice di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dall'art. 171, comma primo, lett. c) che a quelle contemplate dalla lett. d) della legge citata, atteso il richiamo espresso alle "copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". (In motivazione la Corte ha precisato che soltanto se la violazione si riferisce alla mancanza del contrassegno SIAE trova applicazione la sentenza della Corte di Giustizia Schwibbert; diversamente, come nella fattispecie esaminata, ove la violazione è riferibile all'abusiva riproduzione o duplicazione di opere tutelate dal diritto d'autore, detta sentenza non può trovare applicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 12520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12520 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 454
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 37873/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Turrisi Antonio, difensore di fiducia di AL AS, n. a Palermo il 21.11.1973;
avverso la sentenza in data 23.3.2010 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Palermo in data 29.12.2008, venne condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, quale colpevole dei reati: a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a); b) di cui all'art. 648 c.p., ed alla pena di giorni venti di arresto, quale colpevole del reato: e) di cui all'art. 651 c.p.. Visti gli atti la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di AL AS in ordine ai reati: a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a); b) di cui all'art. 648 c.p.; c) di cui all'art.651 c.p., a lui ascritti per avere posto in commercio 440 CD e DVD,
che contenevano riproduzioni abusive di opere tutelate dal diritto d'autore; avere ricevuto o acquistato i predetti supporti, conoscendone l'illecita provenienza, ed essersi rifiutato di dare ai poliziotti che procedevano agli accertamenti indicazioni sulla propria identità.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che il fatto di cui al capo a) della contestazione non è più previsto dalla legge come reato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'8.11.2007, HW, che ha dichiarato non opponibile ai privati il contrassegno SIAE e dedotto la illegittimità costituzionale della fattispecie aggravata di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2.
Sul primo punto, in particolare, la sentenza ha osservato che la pronuncia della Corte di Giustizia Europea deve essere riferita solo alla fattispecie di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), della legge citata, che prevede come reato la mancata apposizione del contrassegno SIAE, mentre continuano a costituire reato le altre ipotesi previste dal predetto articolo, tra le quali quella della commercializzazione di supporti contenenti la riproduzione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore, ipotesi che è quella contestata al AL.
La Corte ha altresì dichiarato manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, ma ha accolto l'appello in ordine alla pena inflitta all'imputato, rideterminando quella dei reati di cui ai capi a) e b) nella misura precisata in epigrafe. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 530 c.p.p., art. 648 c.p., della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), art. 24 Cost. e art. 25 Cost., comma 2. Sostanzialmente il ricorrente, da un lato ripropone le argomentazioni in base alle quali è stato affermato che a seguito della citata sentenza HW le fattispecie che prevedono come illecito la mancata apposizione del contrassegno SIAE non sono più previste dalla legge come reato, citando la giurisprudenza di questa Suprema Corte sul punto, dall'altro sostiene che le fattispecie di cui alle alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d), sono in rapporto di specialità tra loro.
Si deduce, in sintesi, che il contrassegno SIAE è destinato ad essere apposto, ai sensi dell'art. 181 bis, inserito dalla L. n. 248 del 2000, esclusivamente sulle riproduzioni delle opere tutelate dal diritto d'autore destinate alla commercializzazione, sicché, se l'opera dell'ingegno non è destinata alla commercializzazione, la sua abusiva riproduzione trova tutela nel disposto di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c); se, invece, l'opera abusivamente riprodotta è destinata alla commercializzazione la sua tutela è affidata al disposto di cui al citato comma 1, lett. d). Da tali rilievi si inferisce che, stante il rapporto di specialità tra le fattispecie previste dal comma 1, citate lett. c) e d), la condotta posta in essere dall'imputato doveva essere inquadrata nell'ipotesi di cui alla lett. d).
Nel prosieguo del ricorso viene inoltre riproposta la questione di legittimità costituzionale della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, per carenza di determinatezza della fattispecie criminosa. Si deduce che la fattispecie prevista dalla disposizione citata attribuisce maggiore gravità alla condotta di chi pone in commercio più di cinquanta opere tutelate dal diritto d'autore, senza che siano adeguatamente specificate, nel ventaglio delle previsioni di tutela contenute nell'art. 171 ter, comma 1, a quale di esse debba riferirsi la previsione della fattispecie aggravata, ed in particolare non è specificato dalla norma se la disposizione sia applicabile indistintamente a tutte le ipotesi descritte nel primo comma e, cioè, sia a quelle che prevedono l'assenza del marchio SIAE quale elemento costitutivo del reato sia a quelle che ne prescindono. Si aggiunge che su tutti gli esposti rilievi, già dedotti nei motivi di gravame dinanzi alla Corte territoriale, vi è carenza di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso non è fondato. Deve essere, in primo luogo, ribadito quanto già affermato nella sentenza impugnata in ordine agli effetti della sentenza HW della Corte di Giustizia CE, e, cioè, che la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno SIAE, quale effetto della mancata comunicazione dello stesso alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno, (sez. 3^, 24.6.2008 n. 34555, Cissoko, RV 240753).
Va, poi, osservato che la fattispecie prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d) costituisce una forma di tutela ulteriore ovvero avanzata rispetto alle ipotesi previste dalle lettere precedenti, nel senso che mentre tali fattispecie tutelano in generale le opere d'autore dalla abusiva riproduzione e successiva commercializzazione, sicché il fatto costitutivo del reato, a cominciare dalla tutelabilità dell'opera dell'ingegno, deve formare oggetto di accertamento, nel caso di apposizione del contrassegno SIAE è sufficiente la mancanza del contrassegno ad integrare la condotta criminosa.
La legittima apposizione del contrassegno sui supporti magnetici, infatti, presuppone ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 181 bis, comma 2, introdotto dalla L. 10 agosto 2000, n. 248, art. 10, comma 1, l'attestazione da parte del richiedente il contrassegno
"dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi". La tesi del ricorrente in ordine alla carenza di destinazione alla commercializzazione delle opere tutelate ai sensi della lett. c) è in contrasto con il chiaro disposto della lett. a), pure richiamata dalla lett. c), che si riferisce ad opere destinate, tra l'altro, al circuito della vendita o del noleggio.
Con riferimento alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 si deve rilevare che, contrariamente a quanto sembra sostenersi in ricorso, da un lato la norma prevede fattispecie autonome di reato, in quanto sono descritte condotte più incisive sulla violazione del diritto d'autore rispetto a quelle previste dal primo comma (sez. 3^, 12.2.2008 n. 13844, Di Martino, RV 239691; sez. 3^;
5.11.2003 n. 42190; sez. 3^, 25.5.2007 n. 39415), dall'altro la tutela si riferisce sia alle ipotesi previste dalla lett. c) che a quelle di cui alla lett. d), stante il riferimento della lett. a), comma 2 alle "copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi", con la conseguenza che se la violazione si riferisce alla sola mancanza del contrassegno SIAE trova applicazione la sentenza HW, se invece la violazione del diritto d'autore si riferisce alla abusiva riproduzione o duplicazione di opere tutelate dal diritto d'autore, che ha formato oggetto di accertamento, non può trovare applicazione la sentenza HW. Quanto osservato implica la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente in relazione alle ipotesi previste dall'art. 171 ter, comma 2; manifesta infondatezza già dichiarata dal giudice di primo grado e ribadita dalla sentenza impugnata con argomentazioni assolutamente esaustive. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011