Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B LA CORTE SUP0194 12 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME L POPOLO M D CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10408/99 Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI -12499/99 И Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Cron. 4689 Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a., ora RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., società di trasporti e servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. N. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AC ER intimato 4339 1 e sul ricorso n. 12499/99 proposto da: AC ER, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici n. 2, presso l'avv. Maria C. che lo rappresenta e difende, giusta Alessandrini, delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a., ora RETE FERROVIARIA servizi per ITALIANA s.p.a., società di trasporti e azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. N. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 9649 del Tribunale di Roma depositata il 22 maggio 1998 (R.G. n. 56/50/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Alessandro Garlatti (per delega avv. Gerardo Vesci) e Maria C. Alessandrini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 22 maggio 1998, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 26/28 giugno 1995 che aveva accolto la domanda di ER ON, già dipendente delle Ferrovie posto in quiescenza il 1° luglio 1991, volta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal ccnl 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n. 3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato conferito da soggetto (dr. Raffaele Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso 3 contenente ricorso incidentale, a cui la società ha replicato con controricorso. Quest'ultima, infine, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. che ha depositato, evidenzia, prima di procedere all'illustrazione delle censure proposte, di avere assunto, a seguito di atto di scissione del 21 giugno 2001, la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 cod. proc. civ. Si deve però rilevare la inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto con esso il resistente non formula alcuna richiesta di cassazione della sentenza investita di impugnazione, soltanto sollecitando, nella ipotesi di accoglimento del ricorso principale, l'esame del merito della controversia, precluso in sede di legittimità, con la conferma della pronuncia di primo grado. Le censure proposte dalla società ricorrente possono riassumersi come segue: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 4 e 77 cod. proc. civ., nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente escluso la validità della procura al dr. Rubino, per contro attributiva - come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. - di poteri sia processuali 4666 dell'8 maggio 1998 che sostanziali;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., in relazione all'art. 38 del ccnl del 18 luglio 1990 e vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di esaminare il merito della controversia, concernente la computabilità o no, ai fini dell'indennità di buonuscita, di tutti gli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza del contratto collettivo. Il primo motivo di ricorso dev'essere accolto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4666 dell'8 maggio 1998, hanno ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. Rubino, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di rappresentare in giudizio le Ferrovie dello Stato, con l'attribuzione di tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. 5 M. adesione Non potendo non prestarsi a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Società. Il secondo motivo di ricorso, invece che assorbito, va dichiarato inammissibile, in quanto la questione di merito da esso proposta non fu affatto esaminata dal Tribunale (coerentemente limitatosi alla pronuncia d'inammissibilità del gravame). In conclusione, accogliendo il primo motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso e il ricorso - che, in considerazione incidentale, il Collegio giurisprudenziale sulla questione del contrasto della validità della procura, ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione deve cassare - l'impugnata sentenza e rinviare la causa alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il secondo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza 6 impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Линіші Ravagani Анто нованогра е IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 FEB 2002 IL CANCELLIERE I D , O L A L 0 S O 1 S * B * . A I * T T D . R A A A ' S T I L S P L 2 O S E I 7 P D - N M 8 I I - G S 1 O N A 1 E D A S D E E I T E G A , N G E O O E S R T L E T T S I I R A I G L E D L R E O D 7