Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Ai fini del ripristino della misura cautelare, già dichiarata inefficace per scadenza dei termini, non è richiesta l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, garantito, invece, dalla possibilità d'impugnazione, atteso che il provvedimento di ripristino, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcun accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie di ripristino di misura adottato contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado su richiesta del P.M. intervenuta fuori udienza il giorno precedente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2008, n. 46788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46788 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/11/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1287
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 25497/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ER FA UR, nato in [...] il 9 novembre del 1972;
avverso l'ordinanza del 17 giugno del 2008 del tribunale di Ancona;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Luigi Ciampioli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Decurtis Nicola, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/05/08, il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, disponeva nei confronti del FI FA, contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado, il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere ex art.307 c.p.p., comma 2, lett. b);
Avverso il predetto provvedimento il difensore, in data 31/05/2008, proponeva ricorso al Tribunale della libertà eccependo, in via preliminare ed assorbente di ogni altra doglianza, la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. e) e art. 180 c.p.p., in quanto il Tribunale di Ancona all'udienza del 22/05/08 aveva ritenuto di dover accogliere la richiesta di ripristino della misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero solo in data 21/05/08, ossia il giorno prima della decisione collegiale, in palese contrasto con il diritto di difesa e garanzia del contraddittorio tra le parti. Il Tribunale di Ancona, sezione riesame, con proprio provvedimento del 17/06/08 confermava l'ordinanza in base al rilievo che nella fattispecie non era necessaria l'instaurazione del contraddittorio. Ricorre per cassazione il difensore deducendo:
la violazione di norme stabilite a pena di nullità per la mancata instaurazione del contraddittorio nonché mancanza ed illogicità della motivazione e più precisamente per la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2. Assume che nella fattispecie il ripristino della custodia cautelare, disposto ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) dal tribunale di Ancona in data 22/05/2008, era avvenuto sulla base di elementi non emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma addirittura successivi alla chiusura della stessa. A tal fine precisa che, all'udienza del 14/05/2008, con la deposizione della teste RA ET NC, persona offesa dal reato, si era conclusa l'istruttoria dibattimentale del processo e le parti erano state pertanto invitate a concludere. Il Pubblico Ministero aveva formulato le proprie richieste senza avanzare alcuna istanza in merito a provvedimenti cautelari da adottare. Il tribunale di Ancona aggiornava l'udienza al 22/05/2008 per la sola lettura del dispositivo della sentenza. Il giorno prima di tale udienza e cioè il 21/05/2008 il pubblico ministero, sulla base di sommarie informazioni rese medio tempore (e precisamente il 16 e il 17 maggio 2008) dalla persona offesa, depositava in cancelleria, all'insaputa della difesa, istanza volta ad ottenere il ripristino della misura cautelare nei confronti del FI. In definitiva il provvedimento limitativo della libertà personale era stato adottato sulla base di risultanze processuali emerse fuori del dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo,giacché, per ripristinare la custodia cautelare nelle ipotesi di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2 non occorre sentire il difensore o l'imputato. Il contraddittorio si instaura con l'impugnazione del provvedimento.
Invero l'art. 307 c.p.p., comma 2 in base ad una precisa direttiva contenuta nella Legge Delega, art. 2, n. 62, dispone che nei confronti del soggetto già scarcerato la custodia cautelare è ripristinata, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275 c.p.p.:
a) nell'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura disposta a norma del comma 1 sempre che in relazione alla natura della trasgressione ricorra taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.; in tale situazione il ripristino della misura può essere adottato in qualsiasi momento, a differenza di quanto si verifica nel caso di fuga o di pericolo di fuga;
b) nelle ipotesi di fuga o di pericolo di fuga;
in tale caso la custodia cautelare può essere ripristinata solo contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna. Il pericolo di fuga va valutato in relazione al fatto per il quale si procede. Nelle ipotesi anzidette non va disposto alcun interrogatorio di garanzia, in quanto l'art. 307 c.p.p., nel disporre il ripristino della misura cautelare, ha ritenuto prevalente l'esigenza di garantire la collettività dalla pericolosità dell'imputato, manifestatasi attraverso la violazione degli obblighi o la fuga, rispetto alla ulteriore garanzia del previo riesame dell'imputato. La scelta ha la sua ragione nel fatto che il ripristino viene disposto, non già per l'individuazione di nuovi elementi inerenti la pericolosità dell'imputato, che avrebbero dovuto subire la verifica attraverso il confronto processuale, ma perché la violazione degli obblighi o il pericolo di fuga ha modificato la situazione di garanzia sociale disposta dopo la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in carcere. Sono proprio gli anzidetti elementi che fanno assumere nuovamente rilevanza alle ragioni di pericolosità ex art. 274 c.p.p., già valutate dal tribunale con la precedente ordinanza impositiva. In altri termini nel bilanciamento fra la tutela della società dalla pericolosità sociale manifestata dall'imputato, rispetto alla garanzia di un previo confronto processuale, il legislatore ha correttamente previsto l'immediato ripristino della misura restrittiva, rinviando a dopo l'esame delle eventuali ragioni dell'imputato, attuando una scelta di politica criminale legittima e conforme alle norme poste dalla Costituzione a garanzia della libertà dei cittadini. In definitiva il provvedimento con cui si ripristina la misura cautelare ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2 fa rivivere quello originario ,senza che si richieda un nuovo accertamento sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, tanto più quando la misura venga ripristinata a seguito della fuga o del pericolo di fuga, posto che in tali casi essa, come già precisato, può essere ripristinata solo con la sentenza di condanna o dopo che è stata già pronunciata una condanna, ossia quando il quadro indiziario è stato già valutato dal giudice del dibattimento. D'altra parte, essendo il ripristino della custodia cautelare un'attività a sorpresa, non può essere preventivamente informato l'imputato o il suo difensore specialmente se il ripristino è determinato dal pericolo di fuga. Il contraddittorio si instaurerà con l'impugnazione del provvedimento, il quale è impugnabile non con la richiesta di riesame, che pone in discussione l'intero quadro indiziario, ma con l'appello, diretto alla verifica delle esigenze cautelari, quale mezzo d'impugnazione residuale che è esperibile in tutti i casi in cui non è consentito il riesame. Nella fattispecie,come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la custodia cautelare è stata ripristinata a norma dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), ossia per il pericolo di fuga. Quindi
l'imputato o il suo difensore non aveva il diritto ad essere preventivamente informato il pericolo di fuga può desumersi eventualmente anche da elementi emersi fuori dell'istruzione dibattimentale, oltre che ovviamente dalla stessa entità della pena già irrogata (su quest'ultimo punto cfr da ultimo Cass. n. 30972 del 2007). Nel merito il ricorrente non ha contestato gli elementi dai quali si è desunto il percolo di fuga.
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di L. mille.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dell'imputato, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario di detenzione perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008