Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1998, n. 2898
CASS
Sentenza 10 dicembre 1998

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Massime1

In tema di reati contro la fede pubblica, il cartellino orario e la scheda magnetica costituiscono, a tutti gli effetti, atto pubblico, contenendo l'attestazione della attività prestata nel presidio ospedaliero, e vanno equiparati al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente. I suddetti documenti, di conseguenza, sono suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la prova della presenza sul posto di lavoro del sanitario, sia per consentire il controllo della attività di assistenza fornita dalla USL, anche allo scopo di evitare disservizi nell'ambito di una funzione essenziale dello Stato e della regione.

Commentario1

  • 1Il cartellino marcatempo ha natura di atto pubblico (Cass. pen., n. 19299/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2012

    1. Premessa E' risaputo che, al di là di alcune oscillazioni nella giurisprudenza penale, specie con riferimento ai dipendenti di enti pubblici oramai privatizzati, l'orientamento decisamente prevalente è nel senso di riconoscere al foglio di presenza natura di atto pubblico, in quanto il dipendente che dichiara la sua presenza in ufficio assume il ruolo di pubblico ufficiale chiamato ad attestare un fatto rilevante non soltanto in funzione delle competenze retributive, ma anche di tutto ciò che possa inerire al regolare svolgimento del pubblico servizio (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, 15.10.2003, n. 39065). Se così è, non v'è dubbio che il momento perfezionativo dell'atto (rectius …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1998, n. 2898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2898
Data del deposito : 10 dicembre 1998

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