Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, il cartellino orario e la scheda magnetica costituiscono, a tutti gli effetti, atto pubblico, contenendo l'attestazione della attività prestata nel presidio ospedaliero, e vanno equiparati al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente. I suddetti documenti, di conseguenza, sono suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la prova della presenza sul posto di lavoro del sanitario, sia per consentire il controllo della attività di assistenza fornita dalla USL, anche allo scopo di evitare disservizi nell'ambito di una funzione essenziale dello Stato e della regione.
Commentario • 1
- 1. Il cartellino marcatempo ha natura di atto pubblico (Cass. pen., n. 19299/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2012
1. Premessa E' risaputo che, al di là di alcune oscillazioni nella giurisprudenza penale, specie con riferimento ai dipendenti di enti pubblici oramai privatizzati, l'orientamento decisamente prevalente è nel senso di riconoscere al foglio di presenza natura di atto pubblico, in quanto il dipendente che dichiara la sua presenza in ufficio assume il ruolo di pubblico ufficiale chiamato ad attestare un fatto rilevante non soltanto in funzione delle competenze retributive, ma anche di tutto ciò che possa inerire al regolare svolgimento del pubblico servizio (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, 15.10.2003, n. 39065). Se così è, non v'è dubbio che il momento perfezionativo dell'atto (rectius …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1998, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 10.12.98
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.2222
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N.13195/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI IN nata a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Firenze del 24 10 1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore e avv. Gabriella Sartiani
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza la NI alla pena di mesi 8 e 10 di reclusione per i delitti di falso in atto pubblico aggravato (artt.476, 479, 61 n. 2 c.p.) e tentata truffa aggravata (artt.56, 640 e cpv. n. 1 c.p.) unificati dal vincolo della continuazione, in relazione alla falsa attestazione - su cartellino orario a rilevazione meccanica - della durata di prestazione lavorativa presso la R.S.A. di Scansano.
La ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Falsa applicazione dell'art. 479 c.p. 2) Violazione degli artt. 56.e 640 c.p., in conseguenza del primo motivo.
3) Manifesta illogicità di motivazione, in relazione al ritenuto onere probatorio circa la prestazione lavorativa tra le ore 14.00 e le ore 15.00 del 10.02.1994.
4) Violazione di norme penali in relazione al dolo per il delitto ex artt.56 e 640 c.p. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo motivo è destituito di ogni fondamento giuridico. Il "cartellino orario" o la "scheda magnetica" costituiscono atto pubblico - al pari del "foglio di presenza" sottoscritto dal pubblico dipendente - poiché contiene attestazioni, in ordine all'attività svolta nel presidia ospedaliero, suscettibili di produrre effetti giuridici per la p.a. nel fornire la prova non so lo al fine del pagamento delle retribuzioni ma soprattutto a quello di consentire il controllo dell'attività di assistenza sanitaria fornita dalla U.S.L. ed evitare disservizi nell'ambito di una funzione essenziale dello Stato e della Regione (vedi Cass. Sez. 5, 10.02.1989, Pampanini;
Sez. 5, 17.06.1992, Moretti;
Sez. 5, 23.09.1996, Benussi). La presenza nella struttura, pertanto, assume rilevanza e giustifica proprio in relazione svolgimento dell'attività lavorativa contrattualmente prevista;
non avrebbe alcun senso - altrimenti - la "timbratura" attestante la presenza quale privato cittadino a comunque per l'espletamento di condotta non inerente al rapporto con la p.a.
La rispondenza delle mansioni svolte a quelle contrattualmente previste è, poi, una questione diversa che assume rilevanza molto relativa nell'economia della struttura argomentativa, come si vedrà in relazione al terzo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, legato logicamente al precedente nella misura in cui l'accoglimento del primo avrebbe - secondo la sola tesi prospettata - escluso il tentativo di truffa, va rigettato di conseguenza.
Il terzo motivo, che sembra voler denunciare come viziata, sotto il profilo logico, l'affermazione di mancato svolgimento di attività lavorativa tra le ore 14.00 e le ore 15.00 senza che l'accusa si sia fatto carico di provarla, si risolve in una censura di ordine fattuale non consentita in questa sede di legittimità. Anzitutto la corte non ha mai affermato che l'imputata avrebbe dovuto assolvere all'onere probatorio.
Una simile considerazione, è solo contenuta nell'esposizione dei motivi d'impugnazione del P.M. e va ricollegata al netto convincimento dell'appellante circa la piena prova (fornita dall'accusa) "dell'assenza ingiustificata della prevenuta dal suo reparto", sicche quella della "giustificazione" doveva essere data dalla NI.
Chiarito tale equivoco, la trama argomentativa sostegno dell'impugnata sentenza utilizza dichiarazioni testimoniali (PA e LL) in ordine all'assenza della NI dal suo reparto, dopo la timbratura del cartellino;
contiene inoltre precisazioni circa la sua presenza, per assistere alcune pazienti nel reparto del dott. Pellegrini, solo a partire dalle ore 15.00. Rimaneva scoperto quanto meno il periodo 14.00/15.00. Onde il convincimento della corte fiorentina circa la responsabilità della NI risulta congruamente motivato, superata in punto di fatto la questione, circa l'incerta prassi nello svolgimento del lavoro straordinario fuori reparto, che poteva avere rilevanza solo in relazione al breve periodo successivo alle ore 15.00.
Del pari, l'ultimo motivo sul dolo concernente il solo tentativo di truffa, valorizza ancora una volta un dato fattuale (la prassi sul c.d. "plus orario") estraneo al principale nucleo argomentativo dell'impugnata sentenza e va, pertanto, rigettato. Al rigetto globale del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999