Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di riesame del sequestro preventivo, va riconosciuta la legittimazione all'impugnazione in favore dell'indagato che, sebbene non sia proprietario del bene, ne abbia comunque la disponibilità. Ed invero, l'interesse diretto ed attuale ai sensi dell'art. 568 c.p.p., sussiste quando vi sia la possibilità di ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato, nella finalità di evitare che dalla misura derivino o possano derivare lesioni di un diritto o di una situazione giuridica comunque tutelata.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21/1/1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 365
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 37630/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata il 24-9-98 nel procedimento a carico di TI NI e EL CC Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuliano Turone che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo esame.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 24-9-98 il Tribunale di Macerata, in sede di riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso la Pretura locale il 3-8-98, nell'ambito di un procedimento a carico di TI NI e EL CC, indagati per i reati di cui agli artt. 110, 483 c.p e 51, 52 DL.vo 22/97. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. deducendo violazione di norme processuali.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato per la decisiva ed assorbente ragione che l'istanza di riesame era inammissibile, essendo tale situazione rilevabile anche in questa sede ai sensi del dettato dell'art. 591 c.4 c.p.p., di portata generale in tema di impugnazioni.
Il gravame in questione fu avanzato dai difensori dei menzionati soggetti, testualmente aggiungendosi dopo i nomi di questi ultimi "personalmente e nella qualità di legale rappresentante della società TI NI e EL CC S.N.C., indagati nel procedimento . . . . . . ."
Orbene, se riferita agli indagati la richiesta si palesa improponibile per mancanza di interesse.
In realtà l'art. 322 c.p.p. riconosce in astratto all'indagato la legittimazione a proporre domanda di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo, ma la previsione non esclude che in concreto, ai fini dell'ammissibilità del gravame debba sussistere in capo al richiedente, ex art. 568 c.p.p., un interesse diretto ed attuale, coincidente con la possibilità di ottenere beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato, nella finalità di evitare che dalla misura derivino o possano derivare lesioni di un diritto o di una situazione in qualche modo tutelata dell'impugnante. Nella riportata ottica va riconosciuta la sussistenza di un siffatto interesse nell'indagato che, pur non proprietario del bene, ne abbia comunque la disponibilità (Cass 29-10-92 n. 0 3366 RV. 192089); deve peraltro puntualizzarsi che ciò può valere solo per ipotesi di disponibilità a sua volta diretta, ossia jure proprio e non già con riguardo a potere esplicato in virtù di rapporto organico con una società: in tal caso infatti la posizione attiva, in cui si individua l'interesse al gravame, non spetta all'indagato, ma all'entità rappresentata in nome della quale viene esercitata ed in nome della quale unicamente può essere fatta valere. Orbene, nella fattispecie, quanto sequestrato rientrava appunto (come emerge dal decreto impositivo e dalla stessa istanza di riesame) nella disponibilità della citata società, per cui gli indagati non avevano interesse, da reputarsi giuridicamente tutelato, alla rimozione del vincolo la quale avrebbe comportato la restituzione dei beni alla medesima.
D'altro canto il gravame, se riferito allo TI ed al EL quali amministratori della società e quindi a quest'ultima, va ritenuto ugualmente inammissibile perché, sotto codesto profilo, esso risulta proposto da difensore non legittimato.
Occorre al proposito considerare che il difensore della persona che ha diritto alla restituzione, la quale è da ritenersi parte nel procedimento incidentale di cui all'art.324 c.p.p., deve essere munito, al fine di instaurare lo stesso e di rappresentare e tutelare la predetta, di procura speciale al pari di quello delle altre parti private diverse dall'imputato (o indagato): il che si ricava dai principi generali in materia di rappresentanza e difesa processuale e dall'assenza di qualsiasi disposizione che equipari sul punto il soggetto de quo all'imputato.
Poiché del segnalato necessario atto non v'è traccia, s'impone la conclusione di cui sopra circa l'inammissibilità della esperita procedura del riesame con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento adottato in tale sede.
P.Q.M.
La Corte,
Rilevata l'inammissibilità dell'istanza di riesame, annulla senza rinvio
Così deciso in Roma il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 1999