Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
IN 023 10/01 B EL OPO TAL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DCCUPAZIONE FONDO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Confinanto - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 20963/98 Consigliere Cron. 4787 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 741 - Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 6000 per diritti L. sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE RB SA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 37, presso 10 studio dell'avvocato SEPE V, difeso dall'avvocato SANGIORGI PARATORE SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
I
contro
AMM FINANZE, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 500 LLERIA in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
controricorrente - 2000 0925911 - 1867 nonchè contro 0975912 -1- 0975886 t 0975887 EL NI EL AR in ABBATE, SINESIO PASQUALE, PRINCIPATO GIUSEPPE;
- intimati avverso la sentenza n. 3982/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 31/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Salvatore SANGIORGI PANATORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo NI, EB ed NN Lo Buono, con atto 18/8/1960, vendettero a EP AT, a QU NE ed a OG LA tre separati lotti di un fondo in Trabia, adiacente alla spiaggia del mare, attribuendo in comune proprietà ai compratori la strada intermedia tra tali lotti. Il CI pato vendette poi a AT UI la metà del suo lotto sul quale, insieme all'acquirente, costruì un villino. Con citazione del 15/2/1966 il LA convenne in giudizio il AT e la AT lamentando che costoro, nel costruire il loro villino, avevano occupato la parte terminale della stradella comune. L'attore chiese quindi la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere eseguite sul bene co- mune. I convenuti, costituitisi, eccepirono di aver occupato una zona demaniale e non quella comune e, in subordine, chiesero che il terreno occupato in buona fede fosse dichiarato di loro proprietà dietro corrispettivo del relativo indennizzo. QU NE intervenne in giudizio associandosi alla domanda del LA. Venne chiamato in giudizio il Ministero delle Finanze il quale si costituì rimettendosi alle decisioni del magistrato. Con sentenza 18/5/1970 l'adito pretore di Termini Imerese accolse la domanda dell'attore e rigettò quella riconvenzionale relativa all'accessione invertita per carenza del requisito della buona fede. I soccombenti proposero appello e il tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva 29/1/1976, in riforma dell'impugnata decisione, attribuì la 3 proprietà della zona di terreno in questione agli appellanti, ex articolo 938 c.c., rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione della relativa indennità. Il giudice di appello escluse che la zona in contestazione apparte- nesse al demanio. Avverso la detta sentenza la AT propose ricorso per cassazione affi- dato a due motivi: il primo relativo alla qualificazione dell'azione proposta dagli avversari e il secondo concernente la motivazione sulla base della quale il tribunale aveva accertato l'occupazione di parte della stradella co- mune. Gli eredi del LA ed il NE resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale sorretto da due motivi aventi ad oggetto l'applicabilità nella fattispecie del principio dell'accessione invertita di cui all'articolo 938 c.c. Il Ministero delle Finanze, costituitosi, confermò la sua estraneità alla lite, mentre AT EP rimase contumace nel giudi- zio di legittimità. La Corte di Cassazione, con sentenza 22/12/1978, ritenne infondato il primo motivo del ricorso principale e accolse il secondo rilevando che il tri- bunale aveva riconosciuto la comunione della zona contestata sulla base del comportamento agnostico della P.A. - la quale si era rimessa alla decisione del giudice senza valutare le specifiche censure addotte in appello alla - consulenza e ponendosi in contrasto con il disposto dell'articolo 2967 c.c. con riferimento all'onere a carico del LA e del NE di provare, sia pur non con il rigore previsto dall'azione di rivendica, il loro diritto di com- proprietà sulla stradella. La decisione impugnata venne quindi cassata con assorbimento del ricorso incidentale e venne affidato al giudice del rinvio il compito di decidere sulla fondatezza o meno dell'asserto del LA e del . www.www . . . . . . . . . . . . NE in ordine alla comunione della stradella e di procedere ad ogni altra conseguenziale determinazione. AT UI riassunse il giudizio innanzi al designato giudice di rinvio, ossia altra sezione del tribunale di Palermo. Si costituirono NT e MA LA nonché l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, mentre rimase- ro contumaci il AT ed il NE. Con sentenza 31/10/1997, il tribunale di Palermo - riuniti i due procedi- menti riassunti in seguito alla sentenza non definitiva ed alla pronuncia della Corte di Cassazione - rigettò l'appello proposto da AT UI e CI pato EP e confermò la sentenza del pretore di Termini Imerese del 18/5/1970. Osservò il tribunale: che il c.t.u. nominato in primo grado era giunto a conclusioni da condividere atteso che l'indagine tecnica era stata svolta in maniera puntuale e non viziata da errori di metodo e di calcolo;
che le deduzioni mosse dalla AT alla relazione del c.t.u. non sembravano contraddire fondatamente la circostanza espressa correttamente dal consu- lente relativa allo sconfinamento della AT e del AT sulla stra- della comune e non sulla zona demaniale;
che il confine tra la proprietà pri- vata ed il demanio non era diverso da quello individuato dal c.t.u., come ri- sultava anche dalla nota dell'11/12/1969 dell'U.T.E.; che pertanto la striscia di terra in questione, di mq. 2.75, doveva ritenersi individuata dal c.t.u. e ri- cadente nella stradella comune;
che era infondata la domanda in subordine avanzata dalla AT la quale, deducendo comunque la propria buone fede nell'occupazione della striscia di terreno, aveva chiesto che le venisse attri- buita la detta striscia dietro pagamento dell'indennità ex articolo 938 c.c.; che, per principio generale, la buona fede dell'occupante deve essere dallo stesso provata e non può presumersi;
che la AT avrebbe dovuto provare e non meramente allegare la buona fede non desumibile da fatti esterni alla condotta dell'occupante quali, nella specie, l'esiguità della striscia occupata o la mancata opposizione all'occupazione, nel termine di tre mesi, da parte del LA. La cassazione della sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo in sede di rinvio è stata chiesta da AT UI con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Il Ministero delle Finanze si è costituito con controri- corso ribadendo di non aver interesse alla lite. Gli intimati ON Casel- la, MA LA, QU NE e EP AT non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso AT UI denuncia violazione degli articoli 2697 c.c. e 384 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo risulta arti- colato sulle seguente deduzioni. 1) Il tribunale ha fondato la propria decisione, in ordine alla prova fornita dagli attori del loro diritto di comproprietà sul bene immobile in questione, esclusivamente sulla c.t.u. - espletata in primo grado - che non è un mezzo di prova. 2) Nel valutare le risultanze della c.t.u. il tribunale non ha tenuto conto delle numerose e puntuali osservazioni al riguardo mosse da essa ricorrente - rigettate con motivazione sommaria e lacunosa e che, se accolte, avrebbe- ro condotto ad una soluzione opposta a quella adottata. 3) Se il tribunale avesse esaminato le dette osservazioni avrebbe dovuto quanto meno, ove non ritenute meritevoli di accoglimento, riconoscere l'esistenza di più di un dubbio e richiamare il consulente per chiarimenti e ciò in adempimento di uno specifico dovere evidenziato dalla Corte di Cas- sazione con la sentenza di rinvio. Il tribunale si è invece limitato a disatten- dere le dette osservazioni in modo sommario e senza un compiuto esame. 4) Non può essere considerata prova l'affermazione dell'U.T.E. circa la non demanialità dell'area: trattasi di una semplice affermazione non dimo- strata proveniente da un terzo estraneo alla controversia. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che si risolvono tutte, quale più quale meno, e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa va- lutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie ( con riferimento in particolare alla relazio- ne del c.t.u. ) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se come nel caso di specie sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legit- timità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una con- grua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta in- fatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convin- cimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ot- temperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a pren- 7 dere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomen- tazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli ele- menti sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per impli- cito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, il tribu- nale di Palermo, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle ri- 8 sultanze istruttorie concernenti le relazioni del c.t.u. ed i documenti acquisiti e nel pieno rispetto dei compiti affidatigli con la sentenza di rinvio, ha coe- rentemente confermato la tesi del LA e del NE in ordine allo sconfi- namento della AT e del AT in una striscia di terra di mq. 2,75 ricadente sulla stradella comune e non su zona demaniale. Il tribunale è pervenuto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In particolare, quanto alla dedotta errata interpretazione del contenuto della relazione del c.t.u. ed alle contestazioni mosse in sede di merito ad al- cuni punti delle risultanze della consulenza tecnica, è appena il caso di os- servare che come risulta chiaro dalla motivazione della sentenza impu- - gnata il tribunale, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito - dal c.t.u. e la coerenza delle conclusioni riportate nella relazione peritale, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle critiche sul punto mosse dall'appellante AT. In proposito, secondo il principio costante- mente affermato in giurisprudenza, il giudice del merito non è tenuto ad esaminare pedissequamente tutte le argomentazioni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo sufficiente che egli dimostri che ne abbia valutato la consistenza anche se non le ha conclusivamente condivise. Nella specie il tribunale, richiamandosi alla relazione peritale del c.t.u., ha implicitamente e chiaramente inteso disattendere le diverse tesi della AT. Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppon- gono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Le censure mosse dalla ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità con riferimento all'asserita erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le ri- sultanze peritali. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove mal (o non ) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u. - che sareb- 10 --- be stata acriticamente fatta propria dal tribunale di Palermo pur essendo stata oggetto di rilievi ed osservazioni - e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal con- sulente di ufficio in ordine agli elementi di fatto cui la ricorrente fa riferi- mento con le censure in esame. Le dette omissioni non consentono né di valutare – in base esclusivamente ad alcune isolate parti - il senso comples- - sivo delle relazioni del consulente di ufficio, né di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente. Deve inoltre rilevarsi con riferimento alla tesi della ricorrente relativa 1 alla dedotta indispensabilità del chiesto rinnovo – che, come è noto e come - più volte affermato da questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientran- do nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la no- mina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (così come il mancato esercizio ) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità ( tra le tante, sentenze 19/8/1998 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Peraltro la motivazione del diniego della rinnovazione della c.t.u. può essere anche implicita - come appunto nella specie - dalla risposta alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni del c.t.u. e del primo giudice ( sentenza 19/5/1999 n. 4852). Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'articolo 279 c.p.c. e delle norme sulla giurisdizione, la AT deduce che la sen- tenza non definitiva del tribunale di Palermo del 29/1/1976 aveva accertato 11 ----- l'avvenuta usurpazione, da parte di essa ricorrente e del AT, di una porzione dell'area contestata e, sulla base di tale presupposto, ritenendo la loro buona fede, aveva applicato in loro favore l'articolo 938 c.c. attribuen- do agli stessi la proprietà dell'area a titolo di accessione invertita. L'esame del tribunale in sede di rinvio doveva essere limitato soltanto al punto relati- vo al motivo accolto e, cioè, l'accertamento dell'avvenuta o meno usurpa- zione dei mq.2,75 in contestazione. La statuizione relativa alla accessione invertita, non essendo stata cassata dalla Corte di Cassazione (che aveva di- chiarato assorbito il gravame sul punto), era rimasta ferma e non poteva es- sere modificata dal tribunale. Infatti la sentenza non definitiva, emessa ex articolo 279 c.p.c., non può essere modificata dallo stesso giudice che la ha emessa, ma soltanto dal giudice dell'impugnazione. Quindi il tribunale in sede di rinvio, avendo ritenuto provata l'usurpazione in danno degli attori, non poteva decidere nulla in ordine all'applicazione dell'articolo 938 c.c. trattandosi di una questione già decisa ed avrebbe dovuto limitarsi a dare atto che, confermata l'avvenuta usurpazione, doveva adempiersi la prece- dente statuizione applicando la citata norma. Il motivo è inconsistente atteso che con la sentenza di questa Corte del 22/12/1978 la decisione non definitiva del tribunale di Palermo del 29/1/1976 è stata cassata e sono stati travolti tutti i capi di detta pronuncia, ivi compresi quelli relativi all'applicazione in favore della AT e del AT dell'accessione invertita di cui all'articolo 938 c.c. e che avevano formato oggetto del ricorso incidentale ritenuto logicamente assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale della AT. Il giudice del rinvio ha espletato il compito espressamente affidatogli di rie- 12 saminare la causa, con riferimento alla fondatezza o meno della tesi del Ca- sella e del NE in ordine alla comunione della stradella in questione, nonché di procedere "ad ogni altra conseguenziale determinazione”. Del tutto insussistente è pertanto l'asserita violazione dell'articolo 279 c.p.c. da parte del giudice del rinvio il quale si è scrupolosamante attenuto al detto compito procedendo ad un integrale riesame - con pienezza di poteri e senza tener conto della precedente pronuncia non definitiva interamente superata e posta nel nulla dalla citata sentenza di questa Corte del 22/12/1978. - dell'appello proposto da AT UI e da AT EP avverso la sentenza del pretore di Termini Imerese del 18/5/1970. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 938 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia. Sostiene la AT che il tribunale, in ogni caso, avrebbe dovuto applicare l'articolo 938 c.c. confermando la buona fede dei convenuti nell'avere occupato l'area ritenuta parte della stradella. Il tribu- nale, invece, ha totalmente omesso di considerare gli indizi gravi precisi e concordanti ( quali l'eseguità dell'area e la mancata opposizione all'occupazione) dai quali doveva desumersi la buona fede degli occupanti. Sul punto la motivazione posta a base dell'impugnata sentenza è insuffi- ciente e contraddittoria oltre che contrastante con i principi elaborati in giu- risprudenza in tema di accessione invertita. Peraltro gli indizi, se devono es- sere valutati, sono necessariamente costituiti da "fatti esterni" al contrario di quanto affermato dal tribunale il quale non ha considerato la difficoltà og- gettiva di individuare l'esatto confine: lo stesso c.t.u., infatti, è arrivato a tale individuazione solo dopo un lungo e complesso studio e con molte in- 13 certezze. Pertanto, se l'accertamento dell'esatto confine è stato così difficile e complesso per un tecnico qualificato, è evidente che per l'uomo della stra- da (quali i convenuti ) tale accertamento era praticamente impossibile. Non si vede quindi con quali altri mezzi essa AT ed il AT avrebbero potuto provare la loro buona fede. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato. Occorre premettere che, come questa Corte ha più volte affermato, la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita ex articolo 938 c.c. con- siste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare nel proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. La buona fede non può esse- re presunta come è previsto in tema di possesso dall'articolo 1147 c.c. - = ma deve essere dimostrata, al pari dei requisiti oggettivi della complessa fattispecie, dallo stesso costruttore che voglia conseguire, contro il principio generale dell'accessione ("superficies solo cedit" ), il trasferimento della proprietà del suolo occupato con la costruzione e, ai fini probatori, è neces- sario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convinci- mento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'estensione della co- struzione sul proprio suolo e non su quello altrui, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che tali debbano presuntivamente ritenersi. Per- tanto la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari cir- costanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio an- che solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino. La valutazione del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno di detta buona fede si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente 14 . ☐ ☐ .***............ motivato, è incensurabile in sede di legittimità ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 30/3/1999 n. 3058; 25/3/1997 n. 2589; 29/11/1993 n. 11836). Nella specie il tribunale non è incorso negli errori denunciati giacché ha negato la buona fede della AT e del AT adeguandosi rigorosa- mente ai riportati principi di diritto. Il giudice di rinvio ha incensurabil- mente rilevato che la AT aveva solo allegato ma non provato la sua buona fede non desumibile sol per l'esiguità della striscia occupata o per la mancata opposizione all'occupazione. Tali circostanze, come è evidente, da sole non possono di certo ritenersi tali da consentire alla AT di desume- re di essere divenuta proprietaria del terreno sul quale aveva costruito. In proposito deve anche tenersi conto di quanto riportato in fatto nell'impugnata sentenza in ordine al lungo tempo trascorso tra il momento della formazione del titolo con il quale era stato costituita la comproprietà della stradella in questione e l'occupazione di parte del bene immobile co- mune con conseguente ampia possibilità, durante tale periodo, di verificare gli esatti confini e la precisa estensione di detta striscia di terreno così come fino ad allora pacificamente posseduta dai comproprietari. D'altra parte dalla lettura della decisione di cui si chiede l'annullamento non risulta (né è stato dedotto in ricorso) che la AT abbia chiesto am- mettersi mezzi istruttori al fine di assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare – oltre ai requisiti oggettivi - uno degli elementi - della complessa fattispecie di cui all'articolo 938 c.c., ossia la sua buona fe- de nell'occupazione della parte del terreno comune, occupazione effettuata nel ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo e di non com- mettere alcuna usurpazione. 15 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 4116 2099 4. . versate €. 182,43 (J EWORTTANTALUE 143 p. Il Dirigente Area Serviz ponsabile Servizio Atti Clu Dr. Mauro RACCIONY In definitiva può ritenersi corretta la decisione del tribunale nella parte in cui con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede di legittimità -- ha coerentemente affermato di dover escludere il requisito della buona fede della AT la quale avrebbe dovuto sin dall'inizio quanto meno dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo in questione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente ed il Ministero delle Finanze che si è limitato a dichiarare di non essere interes- sato alla lite. Tutti gli altri intimati non si sono costituiti in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra la ricorrente ed il Ministero delle Finanze le spese del giudizio di cassazione. Roma 16 novembre 2000 Il consigliere estensore esidente Il presidente IL CANCELLIERE Dott.ssa Donatella D'NN 80000 ! 330000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Moma 16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CT лофт 12р-11 4567 41.32 8067 1200 182.43 16