Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7480 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 2133/1999+4880/1999 Udienza del 24 gennaio 2001 7480/0 1 Oggetto: azione per rilascio immobile. REPUBBLICA ITA NA LA SUPLEMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Oron 17275 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 2858 Presidente Dott. GAETANO GAROFALO Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE.Dott. OLINDO SCHETTINO Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 SENTENZA il 4-GIU.2001 -- - sul ricorso proposto da: IL EL AR NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari n. 3, presso Maria Terasa Acone. difeso dall'avv. Modestino Acone in forza di CANCELLERIA mandato in atti;
- ricorrente principale -
contro
OF455648 AL EL, quale procuratore generale di MARICONDA ARMANDO. elettivamente domiciliato in Roma, via Oxilia n. 21, presso l'avv. Luigi Franza, difeso dall'avv. Filideo Capozzi, in forza di mandato in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - 2133/1999 +4880/1999 TI DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 133/01 2 nonchè TI UD
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 5 novembre 1982 LI DI, quale procuratore generale di Armando RI, residente all'estero, conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino AN TI e IC TI, esponendo di avere acquistato da quest'ultimo, con atto del 22 agosto 1978, per conto del suo rappresentato, un terreno esteso circa mq. 500 sito in Candida. Detto immobile comprendeva anche una striscia di terreno a livello inferiore rispetto alla parte principale, dalla quale era separata da una scarpata, striscia che era detenuta da AN TI il quale, assumendo di esserne proprietario, si rifiutava di rilasciarla. Chiedeva quindi la condanna di AN TI al rilascio della striscia in contestazione ed al risarcimento del danno, e di essere garantito da IC TI qualora fossero risultate fondate le pretese dell'altro convenuto. Con sentenza del 23 gennaio 1995 il tribunale accoglieva la domanda dichiarando l'esclusiva proprietà del RI sulla striscia di terreno in 2133/1999 - 4880/1999 TI / DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 3 questione e condannando AN TI al rilascio della stessa, nonché al risarcimento dei danni nella misura di £.
2.000.000. A seguito di impugnazione da parte di AN TI la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 giugno 1998, confermava la decisione di primo grado. Rilevava la corte che gli assunti dell'appellante, secondo il quale la striscia di terreno in contestazione non sarebbe rientrata nel trasferimento di cui all'atto del 22 agosto 1978, e che comunque egli l'avrebbe acquistata per usucapione, erano rimasti privi di qualsiasi prova. Infatti il c.t.u., esaminato il tipo di frazionamento allegato all'atto di compravendita, aveva confermato che la particella n. 48, oggetto del trasferimento, comprendeva anche la striscia in questione, rientrando nei mq. 500 acquistati dal DI, come risultava anche dalla sentenza relativa alla divisione in base alla quale la particella era pervenuta al venditore, prodotta dall'appellato. Circa l'asserita usucapione i testimoni escussi avevano riferito che la striscia di terreno non era stata mai coltivata, ed il forno ivi esistente era in disuso da circa quaranta anni, come accertato dal c.t.u. Infine la corte rilevava che il risarcimento del danno, liquidato in due milioni, era adeguato alla durata del periodo, di circa tredici anni, in cui l'acquirente era stato privato della striscia di terreno acquistata. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza AN TI, per tre motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso il DI, nella qualità, il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. 2133/1999 + 4880/1999 TI / DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e ss., 1158 e ss. e 2697 c.c., nonché 51, 65, 115 e 116 c.p.c., oltre alla omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, il ricorrente principale sostiene che il DI non avrebbe fornito la prova del proprio diritto sulla striscia di terreno in contestazione, non essendo sufficiente a tale fine la produzione dell'atto per notar RN, relativo all'acquisto di un più ampio appezzamento di terreno, pervenuto al venditore a seguito di un giudizio di divisione ereditaria conclusosi con la sentenza del tribunale di Avellino in data 15 gennaio 1974. La corte di appello, resasi conto di ciò, aveva richiamato per chiarimenti il c.t.u. e questi, senza neppure prestare giuramento, aveva apoditticamente affermato che dall'atto di frazionamento allegato al contratto di vendita del 1978 risultava che la particella 448 comprendeva anche la striscia di terreno in questione, senza alcun riferimento al titolo di provenienza, senza l'esame del quale non poteva affermarsi il diritto del venditore. Il motivo è fondato. La corte di appello ha sull'argomento rilevato che, a parere del c.t.u.. la striscia di terreno in contestazione sarebbe compresa nella compravendita di cui all'atto per notar RN del 22 agosto 1978. Tuttavia a tale riguardo si è limitata a fare acriticamente proprio il parere espresso dal c.t.u. il quale, “dopo avere esaminato il tipo di frazionamento allegato all'atto per notar RN", aveva dichiarato di dover "confermare...che la particella 448 comprende anche la 2133/1999 + 4880/1999 TI / DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 1 0 striscia in contestazione...", osservando, per giustificare il convincimento che quella striscia di terreno effettivamente appartenesse al venditore IC TI, che a questi era pervenuta in virtù di sentenza di divisione ereditaria n. 385 del 15 gennaio 1974, del Tribunale di Avellino, prodotta dall'appellato. Tuttavia la sentenza impugnata nulla dice sul perché detta striscia fosse compresa nella quota attribuita a IC TI, malgrado le contestazioni sollevate in proposito dal DI, e quindi è evidentemente incorsa nel denunciato vizio di difetto di motivazione. Quando infatti l'appellante muove censure specifiche alla relazione del c.t.u. il giudice di appello non può limitarsi a richiamare genericamente le conclusioni cui è pervenuto il consulente o ad affermarne l'esattezza e l'attendibilità, ma deve in qualche modo spiegare perché ritiene infondate le censure proposte dall'appellante. Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 ss. e 2697 c.c., e 61, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, dalle deposizioni dei tre testimoni escussi (le cui dichiarazioni sono trascritte nel ricorso) sarebbe risultato il possesso ultraventennale della striscia di terreno in questione, esercitato prima da NO TI, genitore di esso ricorrente, e quindi dal ricorrente stesso. I testimoni, pur riferendo che la striscia non veniva coltivata, avevano confermato che essa, adiacente ad altro terreno e ad un fabbricato prima di NO e poi di AN TI, era da costoro posseduta, così come il forno esistente sulla striscia, di cui i proprietari si erano serviti sino al 1980, allorché il fabbricato era stato dichiarato inagibile a causa del terremoto. 2133/1999 +4880/1999 TI / DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. Anche questo motivo merita accoglimento. La corte in proposito si è limitata ad osservare che “i testi escussi non hanno chiarito nulla: è risultato, infatti, che quel terreno non è stato mai coltivato... Il discusso rudere di un forno, secondo il c.t.u., è in disuso da almeno quaranta anni, ed in ogni caso l'atto per notar RN risale al 1978 e, pertanto, cade anche l'eccezione di usucapione". In tal modo, tuttavia la corte non ha considerato che il possesso su di un terreno può essere esercitato anche in modi diversi dalla coltivazione dello stesso. I testimoni escussi (NO TI, MI LA e CE TI), infatti, come risulta dalla trascrizione delle deposizioni effettuata dal ricorrente, hanno riferito che comunque la striscia W di terreno in questione, sebbene non coltivata, veniva ripulita dalle erbacce da h il AN TI e, prima di lui dal padre NO, i quali avevano anche utilizzato il forno su di essa esistente, almeno sino al 1980, allorché la attigua abitazione era divenuta inabitabile a causa del terremoto;
che su di essa esisteva un canale che veniva svuotato dai TI;
che tale striscia veniva utilizzata per fare giocare i bambini della suddetta famiglia. La corte di appello avrebbe dovuto spiegare per quale motivo riteneva che tali attività non potessero costituire manifestazione di un possesso utile alla usucapione, anziché limitarsi ad affermare genericamente che la prova testimoniale nulla aveva chiarito in merito all'usucapione. Infine, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 ss. e 2043 c.c. e l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza il ricorrente si duole della condanna al pagamento di due milioni di lire per risarcimento danni, benché la zonetta di terreno non fosse coltivata, e del mancato 2133/1999-4880/1999 TI / DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 7 accoglimento della censura della sentenza di primo grado relativa alla condanna al pagamento delle spese del giudizio. Il motivo deve ritenersi assorbito, per effetto dell'accoglimento dei due motivi precedenti. Quanto al ricorso incidentale condizionato del DI, costui. denunziando la violazione degli artt. 2909 e 1158 c.c., si duole che la corte di appello abbia ignorato la sua eccezione di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla controparte per dimostrare l'acquisto del terreno in contestazione per usucapione, ammettendo la prova stessa senza alcuna motivazione, benché i relativi capitoli fossero in contrasto con le risultanze di atti pubblici non più impugnabili, come la sentenza del 1974 del Tribunale di Avellino. Il ricorso deve essere rigettato in quanto privo di fondamento. La corte di appello ha correttamente disatteso implicitamente l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, finalizzata a dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno in contestazione da parte del TI, in alternativa all'acquisto a titolo derivativo a seguito della divisione di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino. Peraltro, non poteva sussistere alcun contrasto tra la prova testimoniale e la predetta sentenza, in quanto l'usucapione non si riferiva all'intero fondo assegnato a IC TI con la sentenza predetta, ma solo ad una piccola parte di esso, vale a dire alla striscia di terreno per cui è causa, che il RI contesta che fosse compresa in detto fondo. In definitiva il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, cioè limitatamente ai primi due motivi, mentre quello incidentale va 2133/1999 +4880/1999 TI / DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 8 disatteso. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale deciderà la controversia tenendo conto dei principi sopra enunciati, con motivazione esauriente, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio acquisiti. La corte di rinvio provvederà inoltre in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del presente del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2001. UgoUps Miggia est бай ни Сантов роль: IL EL C1 Francesco AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 40000 4 GHU. 2001 Roma IL EL C1 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 - 7 NOV. 2001 4 Registrato in data Serie 19294. 290.000 versate £. PHON al n DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia LEPPO) II Responsabile Service Anti Giudiziari (Dr. M./RACCICHINI) 2133/1999 + 4880/1999 TI / DI Udienza del 24 gennaio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio.