Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
Non costituisce errore di fatto emendabile a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'attribuzione, da parte della Corte di cassazione, alla censura mossa con il ricorso di una portata diversa da quella voluta dalla parte, trattandosi di vizio ascrivibile a valutazioni del giudice di legittimità che lo qualificano come errore interpretativo e, come tale, non suscettibile del rimedio citato. (Nella specie il ricorrente aveva lamentato che la Corte avesse ritenuto l'irripetibilità dei prelievi eseguiti sulle mani e sugli indumenti dell'imputato - cd. stubs -, pur avendo egli contestato non già tale irripetibilità, bensì quella degli esami di laboratorio condotti sui predetti prelievi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 23844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23844 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 11/04/2002
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 1557
Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO M. CRISTINA - Consigliere - N. 000063/2002
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) ON NZ N. IL 27/04/1975
avverso sentenza del 05/04/2001 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiarsi inammissibile per manifesta infondateza il ricorso. Sentito il difensore, avv. Giovanni Aricò, in sost. del difensore di fiducia, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Con atto del 29/12/2001 CE ON ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis C.P.P. avverso la sentenza di questa Corte del 5/4/2001 (depositata il 18/5/2001) con la quale era stato respinto il ricorso del ON avverso la sentenza 17/5/2000 della Corte di Assise di Appello di Palermo che lo aveva condannato alla pena di anni 25 di reclusione quale corresponsabile dell'omicidio di AL CA e dei connessi reati di detenzione e porto illegali di una pistola.
Il ricorrente ha chiesto annullarsi la sopra indicata sentenza di questa Corte per manifesta sussistenza di un errore "materiale e percettivo" attinente agli accertamenti tecnici disposti ex art. 360 C.P.P. dal P.M., avendo la Corte ritenuto la indifferibilità (e quindi la utilizzabilità) degli accertamenti eseguiti sulle mani e sugli indumenti degli imputati in considerazione della mobilità e labilità delle particelle e degli effetti del decorso del tempo sui tessuti, pur essendosi in gravame contestato non già la irripetibilità dei prelievi in relazione ai quali era certamente corretta la statuizione della Corte ma quella degli esami di laboratorio degli stubs, che sarebbe stato corretto eseguire con le forme dell'incidente probatorio tempestivamente richiesto dalla difesa ex art. 360, comma 4, C.P.P. Rilevato quindi come l'errore in cui era incorsa la Corte avesse gravemente influenzato la decisione, supportata proprio dall'esito di siffatti accertamenti, il ricorrente ha sottolineato l'esperibilità del rimedio di recente introduzione e chiesto di procedere alla correzione dell'errore di fatto ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.625 bis comma 4 del C.P.P. per manifesta infondatezza della richiesta del ON di procedere all'annullamento della sentenza 5/4/2001 n. 542 di questa Corte - prima sezione penale, per preteso errore di l'atto o percettivo che avrebbe viziato il giudizio di legittimità. Nella assai recente giurisprudenza di questa Corte, formatasi con riguardo alla esigenza di definire i limiti della "correzione" dell'errore di fatto inficiante i provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione ed in difetto di una definizione legislativa nel testo della citata disposizione, quale introdotto dall'art. 6 comma 6 della L. 128/01, si è avuto modo di formulare alcune rilevanti statuizioni
(cfr. la sentenza n. 16104/2002 delle S.U. penali):
1. L'errore di fatto, di natura percettiva, e cagionato da una "svista" nella quale sia incorsa la corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, deve assumere un ruolo decisivo, e rilevabile ictu oculi, nella formazione della decisione assunta (diversa da quella che sarebbe stata adottata in difetto dell'errore);
2. In ossequio alla evidentissima esigenza di una stretta interpretazione (art. 14 delle disp. sulla legge in generale) della deroga al principio di irrevocabilità delle sentenze della Corte di legittimità, deve escludersi alcuna sindacabilità dell'errore che abbia attinto il procedimento di interpretazione delle norme seguito dalla Corte di Cassazione o di valutazione degli atti o fatti di causa nei casi in cui tale valutazione sia stata compiuta;
3. Deve essere, però, escluso che le ipotesi di denunziabilità dell'errore percettivo in discorso siano limitate dal riferimento esclusivo agli atti percepibili attraverso la denunzia di errores in procedendo (art. 606 comma 1 lett. e - C.P.P.) e cioè agli atti del processo sui quali, soltanto, si potrebbe appuntare la percezione della Corte di legittimità: ed infatti se oggetto del giudizio di legittimità è la sentenza impugnata nulla impedisce di ammettere che l'errore de quo abbia a cadere su dati fattuali, quali, ovviamente, accertati dal giudice del merito, posto che in tali casi l'errore nasce dalla supposizione della es19tenza od inesistenza di un fatto che sia stata invece incontrovertibilmente esclusa od affermata dalla testuale pronunzia sottoposta al sindacato di legittimità;
4. Occorre, infine, rammentare, che il delineato errore percettivo deve riferirsi al processo formativo della pronunzia di legittimità e non certo all'accertamento operato dal giudice di merito, e interamente recepito dalla Cassazione, posto che in tal caso il vizio del "travisamento dei fatti" potrebbe essere fatto valere solo nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie avverso la sentenza di quel giudice.
Orbene, alla lettura della richiesta di correzione della sentenza sottoposta al giudizio di cui all'art. 625 bis C.P.P., si evince con chiarezza che il ricorrente si duole del contrasto sussistente tra la decisione di questa Corte (di ritenere irripetibili "gli accertamenti eseguiti sulle mani e sugli indumenti: cd stubs") ed il reale contenuto della contestazione difensiva (per la quale sarebbero stati indifferibili solo i prelievi strumentali a detti accertamenti e non questi ultimi, certamente differibili e come tali ben eseguibili nelle forme del richiesto incidente probatorio).
Ad avviso del ricorrente, quindi, la Corte di Cassazione non avrebbe preso in esame l'effettiva censura proposta ma avrebbe giudicato del ricorso conoscendo delle altre doglianze ed in difetto di consapevolezza di quella contestazione in grado di revocare in dubbio la coerenza della affermazione di generale ed indiscriminata indifferibilità degli accertamenti.
Sulla base delle dianzi esposte premesse appare di immediata evidenza la totale e palese inconsistenza delle censure, posto che la sentenza della quale si chiede la revoca ha preso in esame ed interpretato il motivo del ricorso (cfr. pag. 4 della sentenza) e lo ha respinto dichiarando di condividere appieno l'accertamento e la valutazione operati dai giudici di merito (...Il Collegio ritiene pienamente convincente e condivisibile la ritenuta indifferibilità degli accertamenti eseguiti sulle mani e sugli indumenti dei due imputali, motivata dalla corte di primo grado...e dalla sentenza ora impugnala in considerazione della mobilità e labilità delle particelle e degli effetti......).
Ciò importa che, nell'esame diretto e critico del motivo di ricorso (il che esclude alcuna ipotesi di vizio percettivo da "negligenza" per omesso esame), la Corte di Cassazione, fatto proprio l'accertamento di fatto operato dal giudici del merito ha condiviso come persuasiva la valutazione di indifferibilità quale da quel giudici formulata ed ha rigettato la censura contenuta nel terzo motivo, sull'assunto che essa mirasse ad affermare in primis proprio la differibilità degli accertamenti tecnici.
Il che è quanto dire che se un errore nella lettura degli atti, e segnatamente nella interpretazione della contestazione, è stato commesso, così come sostiene il ricorrente (là dove afferma di avere con precisione affermato la indifferibilità dei ed stubs ed invece sostenuto la piena possibilità di differire l'indagine su quanto prelevato), questo errore non è errore di fatto o percettivo ma errore interpretativo nel senso che esso coinvolge la individuazione non della esistenza della censura ma soltanto della sua portata (per avere attribuito ad essa un contenuto impugnatorio diverso da quello voluto), un errore quindi che è frutto di valutazioni che possono essere condivise o meno ma che restano comunque immuni da qualsivoglia sindacabilità con lo strumento di cui all'art. 625 bis C.P.P. L'evidente carenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento di una adeguata somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso straordinario e condanna il ricorrente ON CE al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2002