Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
3MOKA2240 10 AM3R9US STANO ..03356 / 0 1 RE hib 194 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.14339/98 SEZIONE LAVORO 6979"Crom. 687р Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente b Dott. Marino Donato SANTOJANNI Ud. 20.12.00 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA 2 'ab sul ricorso proposto da: ET RA, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione unitamente all'avv. prof. Siro Centofanti, che lo rappresenta e difende per procura a margine;
- ricorrente-
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, rappresentato e 5597 difeso per mandato in calce dagli avv.Paolo Marchini, Domenico Ponturo e Fabrizio Correra e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto -1- alla via della Frezza n. 17 in Roma;
n. · controricorrente - 184/26 (318/1/16)avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.25 del 20.3.1998. Reg. Gen. n.3184.96 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Siro Centofanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 6 maggio 1987 FI SC propose opposizione a decreto ingiuntivo dell'INPS per omesso versamento di contributi. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore emise ordinanza di sospensione delle causa ex artt.443 c.p.c.. Il 3 settembre 1993 l'INPS riassumeva la causa e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio, il FI chiedeva espletarsi prova testimoniale ed all'esito di essa la causa era decisa con l'accoglimento dell'opposizione. Proponeva appello l'INPS con unico motivo deducendo che il Pretore, a sensi dell'art.443 c.p.c. ed in accoglimento della sua istanza, doveva dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione;
costituitosi il FI contestava tale assunto. Con sentenza del 20.3.1998 il Tribunale di Perugia accoglieva l'appello dichiarando -2- l'estinzione del giudizio sul rilievo che la relativa eccezione, proposta con l'atto di riassunzione, non era mai stata espressamente abbandonata, e doveva essere accolta non essendo stato il processo riassunto nei termini di legge. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il FI, resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 177, 307, 310, 443, e 653 c.p.c. (art.360 nn. 3 e 4 c.p.c.), il FI deduce la mullità dell'ordinanza di sospensione del processo ex art.443 c.p.c., in quanto la norma opera solo nei processi proposti da assicurati per prestazioni previdenziale e non anche in quelli promossi dall'INPS, con la conseguente mancanza di un valido temine perentorio per la riassunzione del processo. La censura è fondata. La ratio dell'art.443 c.p.c., che pone l'onere di preventivo ricorso amministrativo a pena di improcedibilità, disponendo in caso di mancanza del ricorso che il giudice sospenda il processo assegnando all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo e l'ulteriore termine di 180 giorni dalla cessazione della causa di sospensione per la sua riassunzione, consiste nell'interesse dell'INPS di provvedere in via amministrativa sulle istanze degli assicurati senza oneri di spese di giudizio ed esclude quindi che la norma sia applicabile nelle cause promosse dall'INPS. Cfr. Cass. n.6165 del 1999. -3- Consegue che l'ordinanza di sospensione emessa dal Pretore ex art.443 c.p.c. in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi, richiesto dall'INPS, nel quale l'Ente era l'attore sostanziale, era nulla e che doveva considerarsi non apposto il termine perentorio per la riassunzione, con l'ulteriore conseguenza che la causa poteva essere riassunta dopo detto termine e decisa nel merito. Cfr.Cass. nn. 1329 e 5160 del 2000. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo con il quale era dedotta la rinuncia tacita dell'INPS all'istanza di estinzione. La sentenza impugnata, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nel termine di cui all'art.443 c.p.c., ha falsamente applicato questa norma ad un giudizio promosso dall'INPS e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto l'unico motivo dell'appello concerneva l'estinzione, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'appello dell'INPS nei confronti di FI SC ed avverso sentenza del Pretore di Perugia del 9.7.1996. Lespese dell'appello e del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza del Pretore anche per quanto concerne le spese processuali. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del 4 giudizio di appello che liquida in lire 1.600.000, delle quali lire 1.000.000 di onorario, e di quelle del giudizio di legittimità liquidate in lire 42000 oltre lire 3.000.000 di onorario. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000 Il Consigliere est/onsigliere Il Presidenteполи я Л ожно выборами fille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 MAR. 2001 IL CANCELLIERE -5-