Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
Legittimato a proporre il ricorso previsto dal'art.6,comma 4,della legge 30 luglio 1990 n.217 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è soltanto l'interessato e non anche il difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 02/03/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 1254
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 30447/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da:
1) SE PE n. 2/9/1958
avverso l'ordinanza del 15/5/1997 TRIBUNALE DI PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gemelli Torquato Con ordinanza del 15/5/1997 il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dal difensore di PE CC, avverso il decreto della Corte di Assise di Palermo in data 28/3/1997 di rigetto della richiesta di ammissione dell'imputato al beneficio del gratuito patrocinio, sotto il profilo della mancanza di legittimazione del difensore, essendo la facoltà di impugnazione riservata all'interessato.
Avverso il suddetto provvedimento ancora il difensore del CC ha proposto ricorso contestando la tesi giuridica del Giudice del merito e sostenendo la generale estensione delle facoltà e dei diritti dell'imputato al difensore a norma del primo comma dell'art. 99 c.p.p., salvo espressa riserva, individuata con l'avverbio
"personalmente", nei confronti dell'interessato. Il ricorso è manifestamente infondato.
Com'è ripetuta giurisprudenza della Corte Suprema, l'art. 6 co. 4 l.30/7/90 n. 217 dispone in modo chiaro che legittimato a proporre ricorso al Tribunale o alla Corte di Appello avverso il provvedimento del Giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è solo l'interessato. Invero, è inequivoco il dato normativo derivante da tale disposizione, sicché non è suscettibile di estensione al difensore. È conferma il contenuto del secondo comma dell'art. 2 legge citata, che prevede la sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente a pena d'inammissibilità; ed anche il disposto del primo comma dell'art. 6, che prevede la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento soltanto all'interessato, nonché quello del quinto comma che riconosce il diritto di proporre il ricorso per cassazione sempre all'interessato, senza riconoscere analoga facoltà al difensore.
Il ricorso, pertanto, sottoscritto dal solo difensore, va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui al dispositivo - resta assorbita la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L. 217/90 sotto il profilo del calcolo del reddito, anche in rapporto alla durata, alla complessità ed al numero dei processi a carico dell'interessato - .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1998