Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0 44 1 1 /0 2 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 16305/99 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron.во 200 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LI NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIONFALE 2610, presso lo studio dell'avvocato LEONE LEONELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato TULLIO CALFA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 344 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 21/99 del Tribunale di LAMEZIA -TERME, depositata il 28/04/99 R.G. N. 53/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Lamezia Terme, NO TO deduceva di essere lavoratrice dipendente in agricoltura iscritta negli appositi elenchi negli anni 1986 – 1993 per 101 giornate lavorative e nel 1994 per 51 - giornate. Nel corso dell'ultimo anno era stata in astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, per cui aveva diritto a percepire l'indennità di maternità, che l'Inps non aveva corrisposto. Conveniva pertanto in giudizio l'istituto per ottenere tale indennità. Sulla contestazione dell'Inps, il pretore, con sentenza del 15 giugno 1998, rigettava la domanda, ritenendo non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il tribunale di Lamezia terme, investito dell'appello della lavoratrice,con sentenza del 15 aprile 1999, rigettava il gravame. Avverso la sentenza NO TO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia vizi della motivazione sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria e con il secondo motivo l'omessa valutazione di punti 114 decisivi della controversia. I motivi sono infondati. Per quanto attiene ai vizi della motivazione, la ricorrente critica la ѝ sentenza del tribunale che le ha addossato, vista la contestazione effettuata dall'Inps sulla qualità, l'onere di dimostrare che fosse una اسو lavoratrice agricola dipendente. ن La censura non può essere condivisa. I E' giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte che nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati nell'agricoltura deve essere provata la prestazione dell'attività lavorativa con tutte le caratteristiche della subordinazione, al di là del dato formale costituito dalla iscrizione negli appositi elenchi ( ex pluris Cass. n.3975 del 2001). Per quanto attiene invece al secondo motivo di ricorso, esso appare addirittura inammissibile, in quanto secondo questa censura il tribunale avrebbe omesso di valutare il lavoro prestato a favore di altre aziende diverse da quella del padre. Infatti si tratta di un motivo del tutto generico, in quanto il ricorso non indica quali siano gli elementi di fatto in base ai quali il tribunale avrebbe dovuto formarsi un convincimento diverso da quello di cui alla sentenza impugnata. Inoltre va tenuto presente che in fattispecie simili, cioè di lavoro prestato nell'ambito di un rapporto familiare, può operare anche una presunzione di gratuità, per cui esattamente il tribunale ha ritenuto che il giudice ha il compito di valutare se in concreto sussistano i presupposti della insubordinazione, come il tribunale ha puntualmente ти fatto ( Cass., n. 1097 del1992 e n.3975 del 2001 ), in aderenza al principio, elaborato da questa Corte ( v., tra le altre, Cass. n. 8132 del 1999), per il quale ove la presunzione di gratuità delle prestazioni C lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o di affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto di convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto. ha comunque l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti 2 gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili delle onerosità e della subordinazione". Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l'Inps costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 24 gennaio 2002. Il Presidente Il Cons. est. whith ber Ba м ил IL CANCELLARE Depositato in Cancelleria 27MAR. 2002 oggi, B IL CANCELLIERE More Fiersello O C 3