Sentenza 17 febbraio 2001
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- 1. Legge Pinto: i casi in cui si applica al processo tributarioAccesso limitatoMaurizio Villani · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 02 3 1 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti L. 17 FEB. 2001 R.G.N. IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 21277/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro De Musis Dott. Rosario Presidente Cron.4936 Dott. Vincenzo Mileo Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 11 gen- Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere naio 2001 Dott. Florindo Minichiello Consiglie- re CANCELLERIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA CG064475 sul ricorso proposto da: LO ME MA, elettivamente domiciliata in Napoli, Galleria Um- berto Primo n. 50, presso l'avv. MA Teresa Marra, che la rappresen- ta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domi- ciliato pressoi suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 117 0
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5910/97, decisa il 17 ottobre 1997 e pub- blicata il 22 novembre 1997, resa dal Tribunale di Napoli nel pro- cedimento n. 46206/95 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 aprile 1994 LO MA conveniva in giu- dizio dinanzi al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione moneta- ria sui ratei di pensione di inabilità corrisposti in data 10 ot- tobre 1989 con decorrenza dal primo ottobre 1986. Il Ministero dell'Interno si costituiva ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale. Il Giudice adito, con sentenza in data 14 giugno 1995, accoglie- va la domanda in parte, riconoscendo il diritto ad interessi e ri- valutazione fino alla data di pagamento del capitale per i ratei di pensione;
respingeva la domanda relativa agli interessi e riva- lutazione successivi a tale data Interponeva appello la EL per ottenere l'accoglimento inte- grale della domanda e, in via incidentale, il Ministero dell'Interno, dolendosi del mancato accoglimento dell'eccezione di 2 A prescrizione quinquennale. In esito il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5910/97, emessa in data 17 ottobre 22 novembre 1997, rigettava l'appello princi- pale e, in accoglimento dell'appello incidentale, ravvisava il fondamento dell'eccezione di prescrizione, rigettando conseguente- mente la domanda di parte attrice;
così, per quanto rileva in que- sta sede, motivava la decisione. Osservava che la memoria con la quale era stato proposto l'appello incidentale, se interpretata secondo il principio di ricerca della volontà della parte e di conservazione dell'atto, riproponeva, pur nell'anomala redazione, la richiesta di applicazione della pre- scrizione quinquennale. Riteneva quindi fondata tale eccezione, affermando il principio che per gli interessi la prescrizione si compie col decorso di cinque anni. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne LO MA, con atto notificato in data 7 novembre 1998; deduce a sostegno cinque motivi. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 16 dicembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 436 cpc;
si af- ferma che sarebbe errata la lettura dell'appello incidentale come effettuata dal Collegio di merito il quale aveva ritenuto esser 3 stata riproposta l'eccezione di prescrizione. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 346 cpc;
si afferma che il Ministero, formulando l'appello incidentale con esclusivo riferimento al cumulo di interessi e rivalutazione, avrebbe fatto acquiescenza dl capo di sentenza relativo al mancato decorso della prescrizione. Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 4 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
si af- ferma che il Tribunale avrebbe pronunciato oltre i limiti della richiesta di parte, decidendo in ordine ad una non proposta doman- da di applicazione della prescrizione quando l'appello incidentale atteneva esclusivamente al cumulo di interessi e rivalutazione. Col quarto mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cc;
si 360 cpc, afferma che il credito per interessi difetterebbe dei requisiti di autonomia, periodicità e pronta liquidazione e sarebbe quindi sog- getto alla prescrizione decennale. Col quinto mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la "violazione dei criteri di interpretazione delle norme rispetto alla legge 118/71 e 18/80". Si afferma che la normativa richiamata è stata travisata in quanto si è attribuita liquidità a prestazioni che sono semplicemente quantificabili ex lege. I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente siccome volti a 4 denunciare un preteso errore in cui sarebbe incorso il Collegio di merito nell'interpretare la memoria di risposta del Ministero dell'Interno, attribuendovi effetto di appello incidentale anche in ordine alla mancata applicazione della prescrizione quinquenna- le. Trattasi di denuncia di error in procedendo, che consente alla Corte di legittimità di esaminare gli atti del procedimento. In esito a tale esame è agevole osservare che la valutazione com- piuta dal Tribunale costituisce un giudizio di fatto, siccome at- tinente all'interpretazione della domanda, cui è stato attribuito un significato ampiamente plausibile e convincente. La motivazione adottata al riguardo appare del tutto coerente ed accettabile dal momento che pur se la formula relativa alla propo- sizione di appello incidentale segue le ampie argomentazioni svol- te dal Ministero in ordine all'ampiezza del termine di prescrizio- ne, sussiste una chiara connessione tra le due parti della memoria deduttiva e d'altro canto non si vede quale senso abbia riproporre istanze disattese dal giudice di primo grado se non si intende proporre appello incidentale al riguardo. Rettamente dunque il Collegio di merito ha richiamato il principio di ricerca dell'effettiva volontà delle parti e di conservazione degli atti processuali, nonché l'ammonimento di questa Corte di Legittimità (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 1178 del 27 otto- bre 1995) nel senso che finalità propria del processo è quella di pervenire ad una pronuncia sul merito e non già ad una pronuncia 5 sull'ordine del processo. I primi tre motivi vanno dunque disattesi. Il quarto ed il quinto motivo vanno esaminati congiuntamente, siccome intesi a contestare l'applicabilità della prescrizione quinquennale al credito da rivalutazione di prestazioni assisten- ziali tardivamente corrisposte. La censura è fondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità. "nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali de- terminata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 (ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), gli interessi e la rivalutazione costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione, con la conseguente appli- cabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al cre- dito base, -e quindi, in particolare per i crediti di tipo pen- sionistico, compresi quelli correlati all'invalidità civile del- - la prescrizione decennale, ogni qual volta manchi la liquidità del credito (intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di anche relativamente alla sola parte resi- mancato completamento dua del credito del procedimento amministrativo di liquidazione - della spesa: cfr. l'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e Corte Cost. n. 283 del 1989). La prescrizione relativa agli acces- sori, peraltro, comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale, e quindi, quanto alla pensione di invalidità civile, dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo rateo, e, in relazione agli altri, dalla scadenza di ciascuno di essi” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 9825 del 26-07-2000, conformi Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 1998, n. 292, Cass. civ., sez. lav., 22 agosto 1997, n. 7882). Questo Collegio ritiene di conformarsi a tale giurisprudenza che appare del tutto convincente, non senza dare atto che il Ministero dell'Interno nulla rileva al riguardo nel controricorso e si limi- ta a non tener conto delle pronunce sopra indicate ed a riafferma- re la liquidità del credito per accessori, richiamando sentenze di questa Corte, peraltro non massimate, senza indicare i principi che se ne dovrebbero trarre a sostegno della tesi riproposta. Si impone quindi l'accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso. Segue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro Giudice in grado di appello, che si individua come in dispositivo. Detto Giudice deciderà la causa in conformità ai principi enuncia- ti nella massima ufficiale estratta dalla sentenza di questa Corte n. 9825 dell'anno 2000 (rv 538835), sopra riportata, disponendo anche in ordine alle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
کے La Corte Rigetta i primi tre motivi. Accoglie il quarto ed il quinto motivo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli. Roma, 11 gennaio 2001 IL PRESIDENTE Ropario de Mmis IL CONSIGLIERE ESTENSORE Allerde ba да Chilla IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 FEB. 2001 . I oggi, A D S , A IL COLLABORATORE S O DI M A 0 L 3 E DI CANCELLERIA T 1 L R 3 , . P O 5 U A T B S S R . I E A P D N ' S L I A L 3 T N E 7 S - G D O 8 O I - P S 1 A M N 1 I D E E S A E , I D G O A E R G T T E O S N L I T E T G I S E A E R R I L L D E O D 8