Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
In tema di classificazione di una impresa ai fini previdenziali, ove l'attività dell'imprenditore abbia carattere promiscuo occorre tener conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell'attività primaria svolta dall'impresa rispetto alla quale le altre risultino secondarie, ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l'imprenditore eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, nel qual caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale è stata affermata la natura commerciale di una impresa esercitante le attività promiscue di vendita di veicoli e di officina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
کم REPUBBLICA031-15 /0 1 IN E DEL PO POLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. 19676/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron. 6592 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 20.12.00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ME CAR s.r.l, in persona dell'amministratore Giuseppe Ferraioli elettivamente domiciliato in Roma, via della Balduina n.66, presso l'avv. Giuseppe Spagnuolo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente- contro via quellaISTITUTO NA ZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Frezza, con gli suviti Folio Fou 20e aut smetic Coreth. - costituito con procura- 5598 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.30 dell'8.5.1998, REG. GEN. n.97/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Sgroi per delega dell'avv. Coretti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'8.5.1998 il Tribunale di Nocera Inferiore, decidendo sull'appello proposto da ME.CAR. s.r.l. nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per differenze contributive della società derivante dall'inquadramento nel settore commercio dei dipendenti dell'officina della società, prima inquadrati nel settore industria. Osservava in motivazione che le risultanze della relazione dell'Ispettorato del lavoro di Salerno confermavano l'esattezza della classificazione dell'impresa nel settore commerciale, atteso che l'attività prevalente di essa era nella commercializzazione di autoveicoli, essendo quella dell'officina, funzionale e complementare a quella di vendita, prestando attività di assistenza per i veicoli -2- venduti. Rilevava, infine, che le distinzioni amministrative o contabili dei due rami aziendali non conferivano autonomia funzionale all'officina. Lasa. Mesas Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati poi con memorie;
l'INPS ha depositato procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando il vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l'attività di officina funzionale a quella di vendita senza alcun valido riscontro probatorio, con riferimento al volume di affari e alla tipologia degli interventi, elementi che non hanno rilievo per la classificazione dell'impresa a norma dell'art. 2195 c.c. . La ME.CAR. pone l'accento sul fatto che l'INPS aveva in precedenza classificato l'impresa come industriale ed incombeva all'Istituto di provare la nuova classificazione. Aggiungeva che il richiamo all'art.2070 c.c. contenuto nella motivazione della sentenza non giovava alla tesi del Tribunale in quanto la norma eccettua dall'applicazione del criterio dell'attività principale l'ipotesi che le due attività esercitate dall'imprenditore abbiano il carattere dell'autonomia. Rilevava, infine. che il carattere pertinenziale deriva dalla volontà del titolare del diritto, che nella specie aveva escluso tale vincolo. Le censure sono infondate. Il Tribunale ha ritenuto che l'impresa esercitata dalla società ricorrente fosse unica, in quanto delle due attività esercitate quella dell'officina era accessoria e complementare rispetto a quella di vendita dei veicoli. Non sussiste quindi l'erronee inquadramento dell'officina nel settore commercio, -3- perchè il ramo d'azienda è stato inquadrato in quello proprio dell'intera azienda secondo il principio che le aziende esercenti attività promiscue vanno inquadrate in quella principale. Cfr. Cass. nn. 4421/95, 5841/88, 2842/86 e 5810/80. Non è quindi censurabile sul piano logico la motivazione del Tribunale con la quale, per accertare la vendita come attività principale, si è considerato il minor volume di affari dell'officina e la tipologia degli interventi, diretti all'assistenza ai veicoli venduti. Il rilievo che il vincolo di accessorietà richieda, oltre ad un collegamento oggettivo, anche l'atto volontario e consapevole dell'avente diritto, che nella specie sarebbe mancato in quanto l'officina era del tutto autonoma e nel pacchetto della cessione dei veicoli non era compreso quello della riparazione di essi, prospetta inammissibilmente in sede di legittimità fatti diversi da quelli accertati dal Tribunale, senza censurarne l'omesso esame di prove che fonderebbero l'accertamento di essi. il Tribunale ha accertato solo l'autonomia contabile e amministrativa, ma ne ha ritenuto la irrilevanza rispetto alla mancanza di autonomia funzionale, ritenuta correttamente decisiva per qualificare una attività di impresa autonoma e non di ramo di azienda. Nulla ha accertato la sentenza in ordine alle obbligazioni assunte con gli acquirenti di veicoli, ha però accertato il fatto decisivo, non contestato con il ricorso, che l'officina operava solo per l'assistenza ai veicoli degli acquirenti. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente lamenta che -4- il Tribunale abbia addossato la prova della natura dall'attività alla impresa mentre incombeva al creditore di provare il fondamento del suo diritto. Lamenta poi che si siano attinti elementi di prova dall'unico documento quando gli stessi non risulterebbero da esso. Aggiunge che il Tribunale non avrebbe dato adeguato rilievo al fatto che gli addetti alla vendita fossero quattro, mentre quelli alle riparazioni erano otto e che a questi fosse applicato il contratto dell'industria. Deduce, infine, che dalla specializzazione della attività dell'officina (riparazione veicoli FIAT-IVECO) non poteva desumersi il carattere accessorio della sua attività, e di non aver tenuto conto della diversità intrinseca delle due attività risultante anche visivamente dal tipo dei locali e dagli abiti degli addetti. Anche queste censure sono infondate. Il Tribunale, nel rilevare che l'unica prova offerta era il verbale dell'Ispettorato del lavoro, non ha affermato che incombeva alla ME.CAR s.r.l. di provare la natura autonoma dell'officina, ma solo che non vi erano altre emergenze probatorie sulle quali fondare la sua decisione. Appare quindi infondata la censura di violazione dell'art.2697 c.c.. Quanto al criterio del fatturato e non del numero dei dipendenti per stabilire l'attività principale rispetto a quella accessoria, la motivazione non è logicamente censurabile, essendo il criterio economico quello più coerente alla natura e alle finalità dell'attività imprenditoriale. -5- In ordine all'accertamento dell'accessorietà, il rilievo della distinzione dei locali, della diversa organizzazione, della diversa contrattazione collettiva applicata ai dipendenti, della diversità delle attività e degli addetti, risultanti dal verbale ispettivo non è concludente, trattandosi di elementi pacifici ed irrilevanti, in quanto non si nega da parte del Tribunale che vi fossero due rami distinti per attività, ma si afferma che l'impresa era unica e che l'attività dell'officina era complementare ed accessoria a quella della commercializzazione dei veicoli. Ed invero proprio un brano del verbale ispettivo trascritto nel ricorso per cassazione fonda l'accertamento del Tribunale: "In merito all'attività dell'officina si precisa che essa effettua interventi di riparazione esclusivamente su mezzi FIAT-IVECO, di cui l'azienda è concessionaria, sia essi coperti da garanzia che fuori garanzia con netta prevalenza dei primi”. Risulta cioè confermato che l'attività dell'officina era di assistenza ai clienti. Infatti neppure con il ricorso per cassazione si assume che l'officina riparasse veicoli FIAT-IVECO non acquistati dalla società. Caratteristica della autonomia di una impresa è il collocarsi direttamente sul mercato offrendo i servizi prodotti a tutti i possibili clienti. Essendo invece risultato nel caso in esame che essi erano offerti solo ai clienti della MER.CAR. e principalmente in adempimento di un'obbligazione di garanzia assunta con la vendita, non è censurabile sul piano della logicità la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale che l'attività dell'officina era accessoria di quella della vendita. -6- Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'INPS, che liquida in £. 200 oltre £.
4.000.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000 Il Consigliere est. Il PresidenţeС можно в тором Chill's IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -3 MAR 2001 Gogi, I A S D S , IL CANCELLERE A 3 O 0 T 3 1 L , 5 L . A O T S . B E R N I P A S ' D 3 L I L 7 N A - E T G 8 S D - O I 1 O S P A 1 N D M I E E E S , G A I O D G A R E T E L S O T I T N G T E A E I S L R R E I L E D D O -7-