Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3115
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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In tema di classificazione di una impresa ai fini previdenziali, ove l'attività dell'imprenditore abbia carattere promiscuo occorre tener conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell'attività primaria svolta dall'impresa rispetto alla quale le altre risultino secondarie, ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l'imprenditore eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, nel qual caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale è stata affermata la natura commerciale di una impresa esercitante le attività promiscue di vendita di veicoli e di officina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3115
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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