Sentenza 17 ottobre 2018
Massime • 1
Integra il delitto di furto la condotta di colui che sottragga una cosa già rubata poichè essa, ancorché abbandonata dal ladro, non costituisce "res derelicta" suscettibile di appropriazione da parte di chiunque, atteso che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto, tale non potendo essere considerato il ladro.
Commentario • 1
- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2018, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
02299-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1953/2018 IPresicente - FAUSTO IZZO 17/10/2018 UP CARLA MENICHETTI R.G.N. 19422/2018 Relatore DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposta da: ER IA HA nato a [...] il [...] MA MA nato a [...] # 27/04/1993 avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMFLLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato BLANCA MARCELLO del foro di MESSINA in difesa di BE IA MI MA MA che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Si rilascia attestazione di partecipazione in udienza. M RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina il 25 ottobre 2017 ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina l'8 agosto 2014 all'esito del giudizio abbreviato, appellata dagli imputali, con cui GE IS IH e HD FI sono stati riconosciuti colpevoli in concorso del reato di tentativo di furto di un'auto pluriaggravato (dalla violenza sulle cose, avendo forzato il cilindretto di accensione, e dalle esposizione alla pubblica fede, essendo il mezzo parcheggiato per strada), fatto commesso il 31 luglio 2014, e, senza attenuanti generiche, operata la diminuzione per rito, condannati alla pena di grustizia.
2. Ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza gli imputali, tramite un medesimo ricorso curato da difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e difetto motivazionale. L'impugnazione è articolata in due motivi, il primo comune ad entrambi ricorrenti ed il secondo esclusivamente riferito a HD AM.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la ritenuta violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., essendo stata - si ntiene - erroneamente applicata l'aggravante della esposizione alla pubblica fede. Ad avviso dei ricorrenti, difetterebbe nel caso di specie sia l'antigiuridicità della condolta sia la lesione del bene giuridico tutelato, in quanto l'autovettura oggetto del reato addebitato agli imputati era stata già rubata in precedenza e lasciata nel punto in cui GE IS IH e HD FI, secondo la ricostruzione dei giudici di merilo (p. 3 della sentenza impugnata), tentarono di forzarla. Nel caso di specie difetterebbe, dunque, il previo - si assume- *comportamento necessitato diretto a lasciare incustodito il bene in un luogo pubblico o aperto al pubblico ossia alla pubblica fede» (p. 3 del ricorso), che costituisce l'in sé e la ratio dell'aggravante in parofa.
2.2. Con il secondo motivo, svolto nell'interesse del solo HD FI, si lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 624 cod. pen.) e difetto motivazionale, in quanto la motivazione della Corte territoriale con la quale si intenderebbe chiarire il motivo della responsabilità, a titolo di concorso morate o materiale, di HD FI sarebbe, ad avviso del ricorrente, del tutto carente, illogica e priva di aderenza con i fatti emersi nel processo. Riferisce la difesa che nella sentenza di appello si legge (alla p. 3) che l'imputato era chino con la testa nell'abitacolo, sicché stava fornendo un proprio apporto, quantomeno morale, alla condotta di GE, essendo logico presumere che la posizione di HD servisse a schermare alla vista di eventuali passanti la condotta illecita che si stava consumando all'interno dell'autovettura. 2 مانات Quello tenuto dall'imputato nel caso concreto sarebbe, in realtà, ad avviso del ricorrente, un atteggiamento passivo e privo di significato rispetto all'evolversi dei fatti ritenuti rilevanti penalmente. La motivazione fornita è assolutamente apparente, mancando del tutto un minimo accenno al contributo causale del HD ai fatti contestati» (p. 5 del ricorso), poiché la mera presenza inerte sul luogo del reato sarebbe una mera connivenza (non punibile) e non già un contributo (punibile) alla condotta altrui, sottolineata la distinzione anche mediante il richiamo di plurimi precedenti di legittimità ritenuti pertinenti, Si invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che esso integra una (ipotetica) violazione di legge non previamente dedotta con l'appello, con la Inevitabile - conseguenza disciplinata dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, la questione di diritto, se cioè sia configurabile o meno il furto di una cosa già rubata, è stata già correttamente impostata e risolta nella sentenza di primo grado, ove (alla p. 4) si è, in maniera pertinente, richiamato il principio di diritto puntualizzato da Sez. 5, n. 24330 del 18/05/2005, Merola, Rv. 232211, secondo cui «In tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) la sottrazione di beni già rubati dal terzo, in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce "res derelicta" appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro;
ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario» (in continuità con l'insegnamento, proprio in un caso di furto di autovettura, di Sez. 6, n. 5454 del 26/02/1986, Dr Benedetto, Rv. 173099, secondo cui «La cosa rubata e poi abbandonata dal ladro non costituisce res derelicta, la cui appropriazione sia consentita a chiunque, poiché non vi è abbandono senza la volontà dell'avente diritto e tale non può certamente ritenersi quella del ladro e poiché la cosa, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario con la necessaria conseguenza che integra furto in danno di quest'ultimo l'ulteriore sottrazione di beni già rubati da terzi»; in conformità, v. già Sez. 6, n. 3066 del 06/11/1981, dep. 1982, Palta, Rv. 152866, e Sez. 2, n. 7449 del 04/02/1977, Clausing, Rv. 136177 e, più recentemente, Sez. 5, n. 30321 del 15/05/2012, P.G. in proc. Messina, Rv. 253314). 3 m 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si tratta, in realtà, della mera reiterazione della questione già posta con l'appello nell'interesse di HD FI (pp.
3-9 dell'impugnazione di merito) e già risolta dalla Corte territoriale, che (alle pp.
3-4 della sentenza impugnata) ha precisato che la polizia giudiziaria ha colto GE all'interno dell'auto mentre con la tenaglia in mano stava forzando il cilindretto di accensione, tenaglia che, alla vista dei Carabinieri, ha gettato sul tappetino e non già mentre stava ascoltando la musica, come in maniera stimata dai giudici di merito implausibile è stato - riferito dai due imputati all'udienza di convalida (p. 3 della sentenza di primo grado), mentre contemporaneamente HD stava fuori dall'auto ma piegato e con la testa all'interno dell'abitacolo lato passeggero, così apportando un contributo, quantomeno morale, alla condotta di GE. Si tratta di un ragionamento congruo, logico ed immune da violazioni di legge, anche perché alla condotta materiale direttamente percepita dai Carabinieri si aggiunge, nel ragionamento dei giudici di merito, un ulteriore elemento logico, con il quale in realtà la difesa non si confronta, cioè l'essere risultata non veritiera la versione fornita dagli imputati.
2.Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 17/10/2018. Il Consigliere estensore Daniele Cenci Fausto DEPOSITATO IN CL IL FUNZIONAR 10 GEN 2019 Irene Caffend oggl 4