CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 31393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31393 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 16 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TO Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LO NO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Siracusa, ha ritenuto assorbito il reato di lesioni personali Penale Sent. Sez. 6 Num. 31393 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/05/2023 tentate contestato al capo 2 nel reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione. Deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento applicato per la continuazione. Quanto al primo profilo lamenta la mancata considerazione del comportamento successivo al reato, posto che l'imputato ha ammesso i fatti e si è scusato sin dall'udienza di convalida dell'arresto. Quanto al secondo profilo, deduce la erronea e contraddittoria quantificazione dell'aumento per la continuazione, calcolato in mesi due di reclusione rispetto all'aumento di soli venti giorni operato dal Tribunale. 2. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha sottolineato che il primo profilo di censura contesta valutazioni di merito di carattere discrezionale non arbitrariamente motivate e, dunque, insindacabili nella presente Sede;
quanto al secondo profilo di censura, ha rilevato che la Corte di appello si è limitata a motivare sull'aumento per la continuazione in termini diversi dalla sentenza di primo grado, ma non illogici né contraddittori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1 II profilo di censura relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico ed aspecifico in quanto, insistendo apoditticamente nella tesi difensiva, omette di confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata che, in termini non irragionevoli né arbitrari, ha escluso che il comportamento dell'imputato sia sintomatico di un'effettiva resipiscenza, trattandosi di un comportamento imposto dall'avvenuto arresto nella flagranza del reato. La sentenza, inoltre, ha considerato quali elementi negativi ostativi sia le modalità della condotta che la condizione di ubriachezza dell'imputato al momento dei fatti. Come rilevato dal Sostituto Procuratore Generale, trattandosi di una valutazione riservata al giudice di merito e fondata su argomenti non illogici né arbitrari, la stessa non è censurabile in questa Sede. Va, peraltro, ribadito che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Con liere'estensore Il Pres'Oent del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 1.2 Anche il secondo profilo di censura non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non sorretto da un concreto interesse del ricorrente. Va, infatti, considerato che la Corte territoriale, pur ritenendo il reato di cui al capo 2 assorbito nel reato di cui al capo 1, ha individuato la medesima pena base già stabilita dal Giudice di primo per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. in anni uno di reclusione;
su tale pena ha poi applicato un aumento di due mesi per la continuazione interna al capo e, infine, ha applicato la diminuente processuale. Così facendo, la Corte territoriale, da un lato ha applicato un aumento per la continuazione interna in misura superiore a quello indicato dal primo Giudice, ma, soprattutto, è pervenuta ad una erronea determinazione, per difetto, della pena finale che, sulla base dei criteri indicati in sentenza, avrebbe dovuto essere pari a mesi nove e giorni dieci. Va, inoltre, considerato che la pena inflitta risulta erroneamente calcolata per difetto non solo rispetto ai criteri indicati in sentenza - che, peraltro, avrebbero condotto ad un risultato finale in violazione del divieto di reformatio in peius - ma anche rispetto a quelli risultanti dalla sentenza di primo grado in cui sulla pena base di un anno era stato calcolato un aumento di venti giorni per la continuazione interna al capo e di altri dieci giorni per il reato di lesioni. Pertanto, essendo stata inflitta al ricorrente una pena inferiore a quella che, in ogni caso, gli sarebbe stata inflitta applicando i criteri indicati dal primo Giudice, deve escludersi la sussistenza di un suo interesse a ricorrere. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue esclusivamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non potendosi ritenere che abbia dato causa alla inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TO Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LO NO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Siracusa, ha ritenuto assorbito il reato di lesioni personali Penale Sent. Sez. 6 Num. 31393 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/05/2023 tentate contestato al capo 2 nel reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione. Deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento applicato per la continuazione. Quanto al primo profilo lamenta la mancata considerazione del comportamento successivo al reato, posto che l'imputato ha ammesso i fatti e si è scusato sin dall'udienza di convalida dell'arresto. Quanto al secondo profilo, deduce la erronea e contraddittoria quantificazione dell'aumento per la continuazione, calcolato in mesi due di reclusione rispetto all'aumento di soli venti giorni operato dal Tribunale. 2. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha sottolineato che il primo profilo di censura contesta valutazioni di merito di carattere discrezionale non arbitrariamente motivate e, dunque, insindacabili nella presente Sede;
quanto al secondo profilo di censura, ha rilevato che la Corte di appello si è limitata a motivare sull'aumento per la continuazione in termini diversi dalla sentenza di primo grado, ma non illogici né contraddittori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1 II profilo di censura relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico ed aspecifico in quanto, insistendo apoditticamente nella tesi difensiva, omette di confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata che, in termini non irragionevoli né arbitrari, ha escluso che il comportamento dell'imputato sia sintomatico di un'effettiva resipiscenza, trattandosi di un comportamento imposto dall'avvenuto arresto nella flagranza del reato. La sentenza, inoltre, ha considerato quali elementi negativi ostativi sia le modalità della condotta che la condizione di ubriachezza dell'imputato al momento dei fatti. Come rilevato dal Sostituto Procuratore Generale, trattandosi di una valutazione riservata al giudice di merito e fondata su argomenti non illogici né arbitrari, la stessa non è censurabile in questa Sede. Va, peraltro, ribadito che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Con liere'estensore Il Pres'Oent del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 1.2 Anche il secondo profilo di censura non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non sorretto da un concreto interesse del ricorrente. Va, infatti, considerato che la Corte territoriale, pur ritenendo il reato di cui al capo 2 assorbito nel reato di cui al capo 1, ha individuato la medesima pena base già stabilita dal Giudice di primo per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. in anni uno di reclusione;
su tale pena ha poi applicato un aumento di due mesi per la continuazione interna al capo e, infine, ha applicato la diminuente processuale. Così facendo, la Corte territoriale, da un lato ha applicato un aumento per la continuazione interna in misura superiore a quello indicato dal primo Giudice, ma, soprattutto, è pervenuta ad una erronea determinazione, per difetto, della pena finale che, sulla base dei criteri indicati in sentenza, avrebbe dovuto essere pari a mesi nove e giorni dieci. Va, inoltre, considerato che la pena inflitta risulta erroneamente calcolata per difetto non solo rispetto ai criteri indicati in sentenza - che, peraltro, avrebbero condotto ad un risultato finale in violazione del divieto di reformatio in peius - ma anche rispetto a quelli risultanti dalla sentenza di primo grado in cui sulla pena base di un anno era stato calcolato un aumento di venti giorni per la continuazione interna al capo e di altri dieci giorni per il reato di lesioni. Pertanto, essendo stata inflitta al ricorrente una pena inferiore a quella che, in ogni caso, gli sarebbe stata inflitta applicando i criteri indicati dal primo Giudice, deve escludersi la sussistenza di un suo interesse a ricorrere. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue esclusivamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non potendosi ritenere che abbia dato causa alla inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.