Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA CANCELLERIA 0154 2 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CO Oggetto CG073252 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13612/98 Dott. Massimo GENGHINI Consigliere 14719/98 Dott. Ettore MERCURIO .3300 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - Cron. - Rel. Consigliere SIMONESCHI Dott. Guglielmo Rep. - AMOROSO - Consigliere -Dott. Giovanni Ud.20/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 654 SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti 3 FEB. 2001 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA, in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CG408264 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINEO FRANCESCO;
UFFICIO COPIE - intimato Richiesta copia studio dal Sig. AMATI e sul 2° ricorso n° 14719/98 proposto da: per diritti L. 3000 MINEO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA || 5.2-et 2000 IL CANCELLIERE 4332 CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO -1- G. SANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato FESTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE EMILIO, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. PE AMI controricorrente e ricorrente incidentale - per dirita L. 11152-01 nonchè
contro
IL CANCELLIERE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato PERSIANI MATTIA, UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva giusta delega in atti;
ELSTA dal Sig. STA controricorrente al ricorso incidentale diritti L per 128 FEB 2001# avverso la sentenza n. 24/98 del Tribunale di ORVIETO, IL CANCELLIERE depositata il 19/02/98 R.G.N. 214/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato FESTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, per il rigetto del motivo del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Orvieto IN Francesco, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Orvieto dal gennaio 67 al giugno 94, conseguendo il grado di capo ufficio e svolgendo mansioni di notevole importanza e complessità, quali la contrattazione e la gestione dei tassi di interesse con le banche corrispondenti, sempre in autonomia, ricevendo le direttive generali esclusivamente dal vice direttore generale dell'Istituto, conveniva in giudizio il suddetto istituto di credito per l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore con l'attribuzione della qualifica di quadro e la condanna al pagamento delle conseguenti retributive. Costituitosi il differenze espletata l'istruttoria mediante contraddittorio, l'assunzione di prove testimoniali, il Pretore accoglieva la domanda con i conseguenti provvedimento. Sull'appello principale dell'Istituto ed incidentale dell'appellato, il Tribunale di Orvieto, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo, così come ritenuto dal svolte dal IN Pretore, che le mansioni mostravano elevata capacità professionale, con 3 facoltà decisionali, in un settore di notevole importanza per l'attività della azienda qual1 quella della gestione dei rapporti interbancari, mediante accordi sui tassi e spostamento di liquidità da una banca ad un'altra. Riteneva quindi che tali mansioni erano riconducibili alla declaratoria sull'inquadramento dei quadri prevista dall'ar. 8 del c.c.n.l. 16 gennaio 1991, richiamando altresì l'art. 9 dello stesso contratto relativo all'inquadramento nella categoria impiegatizia, per rilevare che nessuno dei profili professionali dell'appellato erano quest'ultima riconducibili disposizione, a osservando inoltre, all'autonomia quanto dell'attività del IN che tale requisito, riconducibile alla facoltà decisionale del quadro nell'ambito delle direttive ricevute dal superiore gerarchico, doveva intendersi in senso sostanzialmente attenuato rispetto alla autonomia propria al dirigente, essendo un quadro colui la cui autonomia soprattutto il frutto dell'esperienza maturata e della capacità di lavoro acquisita, e che per questo collabora con il personale direttivo con attività che non necessitano di un controllo continuativo. A 4 conferma del giudizio maturato il Tribunale richiamava infine diverse deposizioni testimoniali, testualmente trascritte, onde evidenziare la delicatezza del settore e delle operazioni alle quale il IN era addetto, presupponenti una notevole capacità professionale ed onde evidenziare l'autonomia dello stesso IN richiamava la deposizione di un teste che aveva riferito che lo prendeva disposizioni dal solo stesso IN EL che era vicedirettore generale Rigettato l'appello principale, il Tribunale accoglieva di conseguenza l'appello incidentale del IN proposto al fine della maggiorazione del trattamento pensionistico integrativo aziendale, limitandosi sul punto ad una condanna generica. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Istituto di credito censurandola con due motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito l'intimato resistendo alla avversarie censure e proponendo ricorso incidentale. Il ricorrente principale resiste con memoria al ricorso incidentale dell'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Cassa di Risparmio deduce violazione dell'art. 1362 c.c. in 5 8 e 9 n.11 del c.c.n.1. 16 relazione agli artt. gennaio 1991 per i quadri, impiegati della Casse di Risparmio, violazione dell'art. 2 della legge 13 maggio 1989, n.190, violazione dell'art. 116 c.p.c., oltre a vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente per la sussistenza della qualifica di quadro la disponibilità di una certa facoltà decisionale, senza considerare che per la declaratoria contrattuale occorre anzitutto la prova di una elevata capacità professionale, ovvero della particolare qualità della prestazione resa. Da qui la definizione di quadro, data dal ricorrente, nella interpretazione dell'art. 8 del c.c.n.l., quale categoria cui appartengono i lavoratori che assumono decisioni di particolare responsabilità, anche se tale responsabilità non sia continuativamente esercitata. Nozione che, per il ricorrente, trova riscontro nella nozione legale dei quadri, di cui alla legge n.190 del 1985 il cui art. 2 dispone che appartengono alla categoria dei quadri i prestatori di lavoro che con carattere svolgono funzioni di una certacontinuativo 6 importanza, la dove il Tribunale, per quanto detto, avrebbe omesso ogni indagine sulla qualità delle funzioni esercitate dal IN. Il ricorrente, con lo stesso motivo, richiamava, le deposizioni testimoniali per tranne una conferma in negativo della elevata capacità professionale dell'intimato e per dedurre da una deposizione testimoniale, che affermato che generalmente i tassi indicatiaveva dal IN erano confermati, che ciò non significava affatto autonomia nella prestazione di lavoro, ma semplicemente che la di lui prestazione era svolta Contestata, infine, dalla Cassacon diligenza. anche l'esattezza della interpretazione dell'art. 9 (relativa alla categoria impiegatizia) del contratto, la censura si concludeva osservando che il Tribunale aveva dato una motivazione ambigua circa l'indicazione di quale delle due fattispecie previste dalla norma contrattuale si era avvalso per l'accoglimento della domanda. Con il secondo motivo si deduce inoltre violazione dell'art. 6 della legge n.190/85, oltre a vizio di motivazione, per trarre la conseguenza che dalla istruttoria espletata, era risultato che, soprattutto nel periodo successivo alla cessazione del rapporto del rag. EL, la vera e propria contrattazione 7 dei tassi da parte del IN era stata del tutto episodica e saltuaria, mentre nel periodo precedente era sostanzialmente limitata a brevi periodi di sostituzione del Chiarello. La Corte, preso atto delle precedenti, specifiche censure, ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque rigettato. Inammissibile perché chi propone ricorso per Cassazione non può limitarsi a richiamare le regole delle quali assume la violazione, ma deve specificare in concreto i canoni violati, nonché il punto e il modo in cui il giudice si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento in fatto inammissibile in sede di legittimità (Cass. 22 settembre 2000, n.12550). Il che è quanto avvenuto con il ricorso, non indicando il ricorrente altro che una soluzione interpretativa diversa da quella adottata dal Tribunale, senza precisare in che cosa lo stesso giudice abbia adottato canoni interpretativi errati, proponendosi 8 invece una diversa interpretazione della clausola contrattuale relativa alla definizione di quadro, e, infine, effettuando una strumentale valutazione delle deposizioni testimoniali.
Per questi motivi
il ricorso principale va dichiarato inammissibile, come inammissibile deve ritenersi il ricorso incidentale proposto dall'intimato tendente a sostituirsi, quanto alla liquidazione delle spese, alla discrezionalità di cui fruisce il giudice di merito nel disporre la compensazione delle spese medesime, sì che, per costante giurisprudenza a tale provvedimento può pervenire senza alcuna indicazione dei motivi a sostegno del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso 3 3 5 0 1 . principale, dichiara inammissibile quello . N T A S R 3 S I A ' 7 A D - L T , 8 , L - O E incidentale. principale A Condanna il ricorrente 1 L S D 1 L E I P O S S E B N I I G E N D S G G alle spese di questo giudizio che si liquidano in E I A O L A T S A O A O D L..65.000 T L P E T L , I M E I R O oltre a L.
3.000.000 per onorari, I D R A D T S D I O E G T E R N E Così deciso in Roma il 20 ottobre 2000 S E Лихийшоfleegkini II Presidente: II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, - 3 FEB. 2001 IL COLLABORATORE CASS DI CANCELLERIA O N E H