Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18190 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 8 19 0 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL PO LOI IAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8 Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 6899/00 tt. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cron. 42894 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere - Ua.04/06/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
BELLASALMA DONATO;
- intimato avverso la sentenza n. 26/99 della Sezione distaccata 2002 di Pretura di VENOSA, depositata il 22/03/99 R.G.N. 2596 641/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Venosa, TO LA, in proprio e nella qualità di sindaco pro tempore del Comune di Venosa, propose opposizione avverso tre ordinanze ingiunzioni che la DIREZIONE Много PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA aveva emesso poiché non era stato tempestivamente denunciato all'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) l'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti GI RO, OC EN e CE TE. Con sentenza del 22 marzo 1999 il Pretore, accogliendo il ricorso, ha annullato le ordinanze. Il Pretore dichiara preliminarmente che, poiché il ricorso era stato proposto da TO LA, in proprio e nella qualità di sindaco pro - tempore del Comune di Venosa, la legittimazione attiva, contestata dalla resistente DIREZIONE, sussisteva. Poiché il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso è libero, per cui non deve tenersi conto del dies a quo e del dies ad quem, la decadenza eccepita dalla DIREZIONE non sussisteva. La denuncia all'I.N.A.I.L., aggiunge il giudicante, deve essere proposta entro due giorni dal giorno in cui il datore ha avuto notizia dell'infortunio. Poiché il fatto tipico in controversia esige la presenza dell'elemento psicologico, e poiché nel caso in esame da un canto il fatto si era verificato nel periodo estivo (quando il personale è carente) e d'altro canto non era provato il tempo in cui il LA aveva avuto notizia dell'infortunio, non poteva affermarsi che il comportamento addebitato 3 (aver inoltrato il 20 giugno 1995 il certificato medico per il lavoratore RO, ed il 28 giugno per i lavoratori EN e TE) integrasse l'illecito. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA, percorrendo le linee di due motivi;
TO LA non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. жною violazione e falsa applicazione dell'art. 22 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, il ricorrente sostiene che, poiché il termine da questa norma previsto è di decadenza, non si calcola il dies a quo e si calcola il dies ad quem, seguendo il calendario comune. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che "dalla prova documentale acquisita in causa emergeva chiaramente" che, pur essendo il Sindaco di Venosa venuto a conoscenza dell'infortunio "nell'immediatezza del fatto”, aveva denunciato il fatto "molto tempo dopo". Il primo motivo del ricorso è fondato. In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di termine libero, con esclusione cioè dal computo stesso sia del giorno iniziale che di quello finale, opera il criterio generale di cui all'art. 155 cod. proc. civ., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, bensi solo quelli finali (Cass. 3 gennaio 1995 n. 26; in applicazione di questo principio, Cass. 18 aprile 2000 n. 4994 ha ritenuto che in base al nuovo testo, i termini dell'art. 190 cod. proc. civ., non essendo a differenza del - 4 precedente qualificati come liberi, sono da calcolarsi secondo l'indicato principio generale). Per l'art. 22 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 l'opposizione deve essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
e, in assenza di specificazione ed in ., dal calcolo nuo . 155 cod . proc. civ applicazione del principio generale dell'art di questo termine deve essere escluso solo il giorno iniziale. Nel caso in esame, l'ordinanza - ingiunzione è stata notificata il 2 maggio 1997; ed il termine per proporre l'opposizione, poiché il 1° giugno. 1997 (trentesimo giorno dalla notifica) era domenica, scadeva il 2 giugno 1997, giorno del quale la legge 5 marzo 1977 n. 54 aveva soppresso la natura festiva (poi ricostituita con la legge 20 settembre 2000 n. 336). E pertanto il ricorso in opposizione, depositato il 3 giugno 1997, è inammissibile. Con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, in cui resta assorbita la necessità dell'esame del secondo motivo (la cui ragione presupponeva l'infondatezza del primo), è da accogliersi lo stesso ricorso. E, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con la dichiarazione dell'inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione. PR HR deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità Anon for verkin pugnate Coma 5 Donst Delbrahma Rmor dell'opposizione. Condanna # ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 10,00 Oltre ad EURO 2.000 per onorario. Così deciso in Roma, 4 giugno 2002. Il Consigliere estensore блоко Смого IL PRES IDENTE Tarratur fy AL CANCELLIERE alteria 2801C.2082 ANGELS 106