Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/1999, n. 7486
CASS
Sentenza 15 luglio 1999

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Massime1

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro, il diritto alle prestazioni di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni, e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale, trovando la severità di tale principio un temperamento unicamente nella sussistenza di un complesso di norme,quali gli artt. 56, 63 e 64 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, dirette a provocare accertamenti d'ufficio in ordine alle cause e circostanze dell'infortunio. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un operaio, deceduto per un incidente stradale mentre era a bordo del suo ciclomotore, in una strada ubicata fuori del tragitto che collegava gli uffici postali presso i quali il lavoratore doveva recarsi per conto della società datrice di lavoro alla sede di quest'ultima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/1999, n. 7486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7486
    Data del deposito : 15 luglio 1999

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