Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro, il diritto alle prestazioni di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni, e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale, trovando la severità di tale principio un temperamento unicamente nella sussistenza di un complesso di norme,quali gli artt. 56, 63 e 64 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, dirette a provocare accertamenti d'ufficio in ordine alle cause e circostanze dell'infortunio. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un operaio, deceduto per un incidente stradale mentre era a bordo del suo ciclomotore, in una strada ubicata fuori del tragitto che collegava gli uffici postali presso i quali il lavoratore doveva recarsi per conto della società datrice di lavoro alla sede di quest'ultima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/1999, n. 7486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7486 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Vincenzo TRIFONE - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI MA VE RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTESANO 52, presso lo studio dell'avvocato ENNIO PIZZINO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE PERRONE CAPANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO VINCENZO NOTO, BETTINO TORRE, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 126/96 del Tribunale di TRANI, depositata il 28/03/96 r.g.n.300/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Antonino CATANIA per delega Avv. Antonio Vincenzo NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 1991, IA CI esponeva che il proprio coniuge Vincenzo EA era deceduto in data 13 marzo 1990 a causa di un incidente stradale avvenuto mentre era nello svolgimento delle sue mansioni di operaio specializzato alle dipendenze della S.p.A. Dabith.
Precisava che il predetto coniuge era addetto a svolgere lavori vari (commissioni presso gli uffici postali, banche, fornitori ecc.) anche all'esterno dell'azienda ed era autorizzato ad avvalersi del proprio ciclomotore e che, pertanto, l'incidente era avvenuto in occasione di lavoro, tanto che l'INAIL aveva provveduto a versare ad essa istante la somma di lire 1.685.000 a titolo di assegno funerario. Aggiungeva che, nonostante ciò, in data 7 gennaio 1991 l'Istituto aveva respinto la sua domanda di indennità temporanea e di rendita per i superstiti assumendo che l'infortunio non risultava avvenuto "a causa e in occasione di lavoro" e chiedendo la restituzione della somma già erogata.
Tanto premesso la CI conveniva FINAIL dinanzi al Pretore di Trani, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannato a corrisponderle l'indennità temporanea spettante per il tempo intercorso tra la data dell'infortunio (23 novembre 1989) e la data della morte (13 marzo 1990) del EA, nonché la rendita per i superstiti, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, l'INAIL chiedeva il rigetto del ricorso assumendo che l'incidente era avvenuto su un percorso non imposto dalle esigenze di lavoro ma scelto dallo stesso lavoratore, sicché si trattava di rischio elettivo e che inoltre si era verificato a causa di un malore non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa. Mancava pertanto nella concreta fattispecie il requisito dell'occasione di lavoro previsto dall'art.2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Ammessa ed espletata prova per testi, con sentenza resa il 7 marzo 1994, il Pretore rigettava la domanda, aderendo alla tesi dell'Istituto.
Avverso tale decisione proponeva appello la CI, con ricorso depositato il 23 gennaio 1995, insistendo nelle proprie pretese. Ricostituitosi il contraddittorio l'Istituto contestava il gravame chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 25 gennaio- 28 marzo 1996 l'adito Tribunale di Trani, ritenuto che il sinistro si era verificato fuori dal tragitto che collegava gli uffici postali -ove il EA doveva recarsi per espletare le incombenze affidategli- alla sede della datrice di lavoro e che quindi difettava il requisito della "occasione di lavoro", confermava la sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio di appello.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la CI formulando tre motivi.
Resiste l'Istituto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso IA CI, vedova EA, deduce errore di diritto in relazione all'incidente in itinere subito dal marito;
insufficiente motivazione relativamente all'assenza del nesso eziologico e omessa motivazione relativamente all'esclusione della causa violenta e dell'occasione di lavoro nell'incidente occorso al EA.
In particolare, la ricorrente, con i suddetti tre motivi -da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione- lamenta, in primo luogo, che il Tribunale abbia rapportato il caso in esame all'ipotesi dell'infortunio in itinere, il quale si riferisce all'incidente, di cui rimane vittima il lavoratore durante il tragitto tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro o viceversa , e non a quello che invece si verifica durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Dovendo il caso in esame inquadrarsi in questa seconda ipotesi, non era necessario che "la ricorrente dimostrasse l'obbligatorietà del percorso rispetto agli altri pure possibili, la maggiore brevità dello stesso e lo stretto collegamento con le mansioni che doveva svolgere", come invece richiesto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Conseguentemente, la circostanza che il dipendente, al momento dell'incidente, si trovasse in una via posta fuori del tragitto che collegava gli uffici della posta centrale alla sede della datrice di lavoro, non aveva nessuna rilevanza pratica, tenuto conto dell'autonomia di movimento di cui godeva il EA nell'espletamento delle incombenze proprie del suo lavoro. Nè -secondo la ricorrente- poteva parlarsi, nella specie, di rischio elettivo in quanto il rischio affrontato dal lavoratore nella via ove era avvenuto il sinistro era lo stesso che avrebbe corso in qualsiasi altra strada nello svolgere il suo lavoro.
Sussisterebbe quindi, nel caso in esame, il nesso causale tra l'attività svolta e l'infortunio subito dal EA e, per ciò stesso, l'occasione di lavoro, quale elemento determinante per l'indennizzabilità dell'infortunio, essendosi l'evento causativo della morte di quest'ultimo, e cioè la caduta dal motorino per la viscidità (provocata dalla pioggia) del fondo stradale, verificato in occasione del lavoro di fattorino che il defunto EA svolgeva presso la Dabith S.p.A.
In ogni caso - soggiunge la ricorrente- anche a voler ritenere che il EA, al momento dell'incidente stesse raggiungendo, come ipotizzato dal Giudice d'appello, la propria abitazione, sia pure anticipatamente rispetto alla conclusione della giornata lavorativa, egualmente l'incidente era da qualificarsi come "in itinere "e come tale indennizzabile per l'esistenza di una "causa di servizio". Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. Questa Corte ha più volte statuito che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro, il diritto alle prestazioni di cui al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale, trovando la severità di tale principio un temperamento unicamente nella sussistenza di un complesso di norme (artt. 56, 63 e 64 del citato d.p.r. n. 1124 del 1965) dirette a provocare accertamenti d'ufficio in ordine alle cause e circostanze dell'infortunio (cfr. ex plurimis:
Cass. 4 ottobre1995 n. 10496; Cass. 29 marzo 1993 n. 3744). Orbene, il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. Ed invero, con una motivazione congrua e pienamente condivisibile per le ragioni che la sorreggono, e pertanto non censurabile in questa sede di legittimità, ha affermato che la domanda della CI non poteva trovare accoglimento non avendo la stessa fornito la prova -sulla stessa incombente- che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussisteva un concreto e preciso nesso di derivazione aziologica e non, quindi, soltanto un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, dovendo l'evento dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità; sicché doveva concludersi che la morte del lavoratore era stata la concretizzazione di un rischio generico, e pertanto non protetto dal d.p.r. n. 1124/1965, considerato che - come era pacifico - l'incidente avvenne, mentre il EA era alla guida del suo ciclomotore, sulla via Alvisi, ubicata fuori del tragitto collegante gli uffici postali alla sede della datrice di lavoro e che la CI non aveva fornito elementi di prova, ancorché di natura indiziaria, che giustificassero la presenza del EA sulla detta via.
Coerentemente pertanto il Tribunale ha ritenuto che, mancando, nella specie, il nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento nonché tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa -nel senso che il primo era stato percorso dal lavoratore per ragioni personali non ricollegabili alla seconda- doveva escludere che l'incidente occorso al EA il 23 novembre 1989 fosse avvenuto in occasione di lavoro ex art. 2 D.P.R. 1124/1965. Il ricorso va quindi rigettato.
In ragione della natura della controversia nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione (art.152 disp. att. cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999