Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17729 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7729/ 0 2 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DRACE B BLTY A IN NO E DE POPOL ITALIANO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sentenza giudice SEZIONE TERZA CIVILE di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11951/99 Dott. Ugo FAVARA - Consigliere- Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere- Cron. 41688 Dott. Ennio MALZONE Rep. Dott. Mario - Consigliere FINOCCHIARO Ud.11/06/02 - Rel. Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVIS AUTONOLEGGIO SPA, in persona del suo legale rapp.te e Presidente Mariano Velloni, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato CARLO FALZETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SIMONETTA BELLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI AUTOSTRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2002 elettivamente domiciliata in ROMA VIA PILO ALBERTELLI 1342 1, presso lo studio dell'avvocato PIERA CARTONI, che la 1 difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 9801/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 16/11/98 e depositata il 17/11/98 (R.G. 19186/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Piera CARTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 3.4.1998 la Autostrade -Concessioni e Co- or struzioni Autostrade spa notificava alla AVIS Autono- leggio ingiunzione di pagamento della somma di L. 907.600 per la mancata corresponsione dei pedaggi auto- stradali da parte di conducenti di autoveicoli di pro- prietà della AVIS Autonoleggio. Questa proponeva davanti al Giudice di pace di Roma opposizione contestando la pretesa della società auto- stradale. In particolare, eccepiva l'illegittimità del- le norme contenute nell'art. 176 nuovo c.d.s., in quan- to il Governo non era delegato dalla legge n. 190/1991 ad emanare disposizioni di legge in tema di pedaggi, 2 nonché dell'art. 373 del d.P.R. n. 495/1992 (regolamen- to esec. e att. c.d.s.), non potendo i regolamenti con- tenere norme contrarie alle disposizioni di legge. La società Autostrade, costituitasi in giudizio, resisteva all'opposizione, facendo in particolare ri- chiamo all'art. 1 comma 2 1. 190/91. Con sentenza pronunciata il 16.11.1998 il giudice di pace rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza la AVIS Autonoleggio spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due moti- vi. Resiste la Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade spa con controricorso. Le parti hanno depo- sitato memoria. opy MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 176 commi 11 e 17 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 373 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regola- mento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Assume la ri- corrente che il giudice di pace ha respinto le conclu- sioni della AVIS Autonoleggio sostenendo che l'art. 373 del detto regolamento risulta emanato in modo legittimo e corretto, senza tener conto che tale norma al momento della decisione non era più esistente, essendo stata 3 annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 2251/1998. Spiega, altresì, che l'art. 373, nella parte in cui statuisce che al pagamento del pedaggio sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo, è contra legem. Il motivo non può trovare accoglimento. Pacifico che nella specie si è in presenza di sen- tenza pronunciata dal giudice di pace in causa il cui valore non eccede lire due milioni, e pertanto decisa a norma dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo modifi- cato- secondo equità, è principio di diritto (Cass. S.U. n. 716/1999) che il ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza per violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentito solamente per th violazione di norme costituzionali e di norme comunita- rie di rango superiore alla norma ordinaria. In tale prospettiva la sentenza equitativa del giu- dice di pace non può essere pertanto impugnata per vio- lazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. nella specie degli artt. 176 commi 11 e 17 c.d.s. e 373 reg. esec. e att. c.d.s.- atteso che l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità- a proposito del giudizio equitativo- della violazione di regola posta dalla legge, che presuppone un giudizio secondo dirit- 4 to. Né può essere dedotta la violazione della norma astrattamente applicabile, l'individuazione della quale non è neppure richiesta al giudice di pace, ed il giu- dizio rimane equitativo pur se siano state applicate norme di legge, esplicitamente o implicitamente ritenu- te corrispondenti all'equità. Ciò considerato, rilevasi che nel caso concreto il giudice di pace di Roma, ritenuto implicitamente corri- 373 reg. esec. spondente all'equità la norma dell'art. (da ritenere vigente neth specie), e att. c.d.s.
5. ha applicato la regola di equità secondo cui la responsabilità del proprietario e del conducente dell'autoveicolo è solidale per quanto attiene il paga- mento del pedaggio autostradale nei casi in cui è dovu- to e da parte ricorrente non è stato dedotto e dimo- strato che la regola di equità così applicata è in con- trasto con una norma costituzionale ° comunitaria di rango superiore alla norma ordinaria. Con il secondo motivo è proposta eccezione di ille- gittimità costituzionale dell'art. 176 commi 11 e 17 c.d.s. perché in contrasto con l'art. 76 Cost. per ec- cesso di delega. Il motivo si appalesa inammissibile per difetto di interesse, poiché il giudice di pace, che ha implicita- mente ritenuto corrispondente all'equità l'art. 373 del regolamento esec. e att. c.d.s., nessun riferimento ha fatto all'art. 176 c.d.s., esulando così la decisione dallo stesso. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euroof 4,00/settantaquattro oltre euro 400/00 per onorari.₤4,00 Così deciso, 1'11.06.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Pilprest Wir \ IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 6