Sentenza 18 novembre 2020
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la domanda di erogazione del sussidio alimentare di cui all'art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 può essere presentata dai soggetti, anche diversi dal proposto, che si trovino a subire una limitazione dei propri diritti patrimoniali a seguito dell'emissione del provvedimento di prevenzione.(Fattispecie in cui l'istanza era stata proposta dal figlio del soggetto portatore di pericolosità, ritenuto intestatario formale di beni oggetto di sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2020, n. 8868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8868 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2020 |
Testo completo
0886 8-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA ANNA SARACENO Presidente - Sent. n. sez. 3067/2020 CC 18/11/2020- GIUSEPPE SANTALUCIA R.G.N. 10487/2020 FRANCESCO CENTOFANTI RAFFAELLO MAGI -Relatore - CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG E. Cericcole, du he diesio Roy didicerarsi inquemissibile il ricorso -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per le Misure di Prevenzione, con ordinanza del 10 febbraio 2020 ha respinto l'opposizione introdotta da LL LL avverso la decisione con cui gli era stato negato il sussidio alimentare di cui all'art. 40 co.2 d.lgs. n.159 del 2011. 1.1 Giova precisare che l'istante è il figlio del soggetto portatore di pericolosità PE LL, deceduto - ed è intestatario di beni oggetto di sequestro.
2. In motivazione il Tribunale, nel confermare la prima decisione, osserva in sintesi che: a) il sequestro ha colpito effettivamente beni ritenuti riferibili a PE LL e formalmente intestati ad LL LL, riducendo fortemente le entrate apparentemente lecite dell'istante; b) il fatto che l'istante abbia rinunziato alla eredità paterna ed ai correlati diritti sulla porzione di beni non caduti in sequestro è frutto di libera scelta del - medesimo;
c) l'attuale condizione dell'istante è quella di soggetto detenuto per la commissione di delitti aventi finalità di lucro (usura ed estorsione) commessi in concorso con il padre, il che rende verosimile l'esistenza di una provvista finanziaria di illecita provenienza;
R d) l'avvenuto licenziamento della moglie risale al gennaio del 2019 e non ha determinato la ricerca di nuova occupazione, né l'istante ha precisato quali entrate hanno consentito il mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare. Si conclude, pertanto, per l'assenza dei presupposti di legge di cui all'art.40 co.2 d.lgs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge - LL LL, articolando due motivi.
2.1 Al primo motivo deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice, individuata nell'art.40 co.2 d.lgs. n.159 del 2011. Si afferma che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non esistente il diritto di LL LL di chiedere l'erogazione del sussidio alimentare in ragione della sua condizione di 'terzo intestatario' di beni caduti in sequestro. La procedura di prevenzione si svolge infatti nei confronti dei successori del soggetto portatore di pericolosità, tra cui l'attuale ricorrente, che è pertanto 'parte' del procedimento. 2 Sarebbe pertanto arbitraria la esclusione della legittimazione attiva ad operare la richiesta, essendo cadute in sequestro tutte le utilità patrimoniali intestate a LL LL. Si rappresenta che il Tribunale, pur operando valutazioni di merito, ha sottolineato che l'istante non riveste la qualità di proposto ed ha costituito un autonomo nucleo familiare, in ciò esprimendo una ricognizione dei contenuti della disposizione non rispondente al testo ed alla ratio della medesima.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata. Si evidenzia come la attuale condizione del ricorrente, portata all'attenzione del Tribunale, è quella di soggetto sottoposto ad arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale. Ciò impedisce lo svolgimento di attività lavorativa (si allega, sul punto, il diniego opposto dal Gip) e rende concreta la ricorrenza del presupposto di legge per l'erogazione del sussidio. Si afferma, pertanto, che il Tribunale finisce con il valorizzare in sede di diniego argomenti 'non conferenti', arrivando ad ipotizzare l'avvenuta percezione di redditi illeciti da attività delittuose che non risultano ancora accertate, in palese violazione della presunzione di non colpevolezza. Anche le considerazioni sulla capacità del nucleo familiare di sostenere, dopo il licenziamento del coniuge, il pagamento del RMY canone di locazione dell'immobile attualmente destinato ad abitazione del nucleo familare non risultano conferenti né assistite da una istruttoria adeguata. Si evidenzia pertanto l'utilizzo di argomentazioni 'estranee al perimetro della decisione' e si insiste per l'annullamento della decisione.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo, va evidenziato che la disposizione di legge di cui all'art.40 co.2 d.lgs. n.159 del 2011 compie riferimento, quanto al soggetto titolare della facoltà di operare la richiesta del sussidio alimentare alla «persona sottoposta alla procedura e alla sua famiglia». Il riferimento è da intendersi, ad avviso del Collegio, a tutti i soggetti che si trovino a subire una limitazione dei propri diritti patrimoniali in forza della emissione di un provvedimento di prevenzione e non riguarda - pertanto il solo soggetto proposto - per l'applicazione della misura (in tal senso, spunti in Sez. I n. 51458 del 19.11.2013, rv 257658 ) . con la prospettazione difensiva, atteso che senza dubbio -sul punto Si concorda alcuno il soggetto che vede sottoposti a sequestro di prevenzione (in tutto o in parte) i propri beni (intendendosi per tali quelli a lui intestati 'formalmente' e 3 pertanto assistiti sino a prova contraria da una presunzione di corrispondenza tra titolarità formale e sostanziale) è da ritenersi «sottoposto» alla procedura. La espressione, ampia, di «sottoposizione alla procedura» utilizzata dal legislatore nel testo dell'art.40 co.2 cit., identifica come condizione legittimante, pertanto, l'avvenuta emissione nei confronti del soggetto di un provvedimento emesso - nell'ambito della procedura tale da comportare limitazione di un diritto anche soltanto a contenuto patrimoniale.
3.2 Ciò posto, non è esatto affermare che il Tribunale di Roma abbia respinto l'istanza per un difetto di legittimazione del richiedente. Pur essendo contenuta nella decisione impugnata una affermazione iniziale orientata in tal senso (nel cui ambito si riferisce al solo proposto la facoltà di richiesta), la ratio decidendi è duplice e si estende, nella parte successiva, all'esame delle circostanze di fatto allegate dall'istante . -Va pertanto operata una mera rettificazione della decisione ai sensi dell'art. 619 co.1 cod.proc.pen. su tale aspetto, trattandosi di argomento non decisivo nel percorso motivazionale della decisione impugnata.
3.3 Quanto al secondo motivo, va premesso che la disposizione di cui all'art.40 co.2 d.lgs. n.159 del 2011 rinvia, come è noto, al testo dell'art.47 co.1 Rd n.267 del 1942, quanto alla descrizione delle «condizioni» la cui integrazione rende possibile স7 l'erogazione del sussidio. Vi è pertanto un fenomeno di reciproca integrazione tra la disciplina legale delle misure di prevenzione e quella del fallimento, nel settore specifico degli effetti del fallimento per il fallito. Da ciò deriva che la condizione di fatto presa in esame, al fine della erogazione del sussidio a titolo di alimenti è quella della «mancanza dei mezzi di sussistenza» vista essenzialmente come effetto del procedimento in cui è venuta in essere la - limitazione di diritti o facoltà del soggetto in questione (fallimento/sequestro di prevenzione), in ragione di una esigenza di sostegno di carattere solidaristico (non si tratta di un diritto soggettivo, come ritenuto in sede di interpretazione dello stesso art.47 l.fall., v. Sez. I civ. n. 2755 del 25.2.2002), affidata alla discrezionalità del giudice.
3.4 Ciò rende, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, per nulla esorbitanti dal perimetro della decisione gli argomenti utilizzati dal Tribunale al fine di confermare nel caso in esame - il diniego del sussidio alimentare. - La «integrazione normativa» prima descritta rende infatti rilevanti, in sede di applicazione dell'art.40 d.lgs. n.159 del 2011, aspetti relativi alla procedura di prevenzione (vista come antecedente causale della prospettata indigenza), con 4 particolare riferimento a dati fattuali idonei a rappresentare l'esistenza di fonti di reddito occulte, tali da rendere insussistente la condizione di indigenza prospettata. Non si tratta, pertanto, di valorizzare aspetti non conferenti, quanto piuttosto - di - calare la disposizione di cui all'art.47 1.fall. nel contesto specifico della procedura di prevenzione, basata essenzialmente sulla interpretazione di evidenze probatorie idonee a rappresentare il ricorso a fonti non dichiarate di sostentamento. Sul punto il Tribunale non ha pertanto introdotto argomenti non pertinenti, essendo la condizione del LL - quanto alla pregressa commissione di reati produttivi di reddito illecito caratterizzata dall'avvenuta emissione di un titolo cautelare in sede penale. Non vi è pertanto una mera sottoposizione al procedimento penale ma esiste una delibazione in quella sede - della gravità indiziaria a carico, che ben può essere - recepita, ai fini qui considerati, dal giudice della prevenzione. Le considerazioni espresse nella decisione impugnata, pertanto, risultano conferenti al tema trattato ed esprimono, in modo non illogico, il convincimento negativo circa l'integrazione del presup posto di legge della 'mancanza' dei mezzi di sussistenza.
3.5 Da quanto sinora esposto deriva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 novembre 2020 ^Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaello Magi Rosa Anna Saraceno Moseme Jewe погор DEPOSITATA IN CANCELLERIA NI G -4 MAR 2021 E L D E R E Pucho Meb 5