CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/08/2023, n. 34288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34288 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IR GE EL, nato a [...] il primo aprile 1948 IR FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17 marzo 2022 dalla Corte di appello di Bari Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita all'udienza del 18 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna IA PA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con revoca delle statuizioni civili e di dichiarare inammissibile nel resto i ricorsi;
udito l'avv. Nunzio Palmiotto, difensore di RI Di GR e DO TR e quale sostituto processuale dell'avv. Maurizio Altomare, difensore di CO NT e ET NT, che ha depositato conclusioni e nota spese, a cui si è riportato;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34288 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/04/2023 uditi gli avv. EL Laforgia e Franco Carlo Coppi, difensori di GE EL IR, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;
uditi gli avv.ti Mario Malcangi e Franco Carlo Coppi, difensori di ES IR, che hanno chiesto l'accoglirnento del ricorso del proprio assistito. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza, datata 20 aprile 2028, di questa Corte (che ha annullato la sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte territoriale il 25 novembre 2016), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 9 maggio 2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GE EL IR e ES IR in relazione al reato di usura cui al capo A sub 1.1) e ai reati di estorsione di cui al capo B), perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena, inflitta ad entrambi gli imputati, confermando nel resto. 2. Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, le persone offese avevano acquistato, seppure in tempi diversi, materiale per l'irrigazione dalla Irri Sud, società la cui titolare era IA LL, per cui si è proceduto separatamente, e avevano pagato le relative forniture utilizzando assegni bancari o cambiali post datati. Tali assegni, alle scadenze convenute, risultavano scoperti e venivano rinnovati, previa pattuizione o corresponsione di un tasso di interesse usurario, che le persone offese accettavano dietro minaccia di subire il protesto dei suddetti titoli di credito. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello i difensori degli imputati hanno proposto - con un unico atto - ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 3.1 vizi della motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e, in particolare, al giudizio sulla credibilità soggettiva dei denuncianti e sull'attendibilità intrinseca del loro narrato. I ricorrenti hanno ricordato che la Corte di appello ha affermato che sarebbe difficile ipotizzare che le diverse persone offese, che non erano legate da rapporti di particolare amicizia o parentela o di altro tipo e che nulla avevano in comune, ad eccezione del medesimo fornitore, costituito dall'azienda commerciale gestita dagli imputati, si fossero messe d'accordo per denunciare calunniosamente questi ultimi. La menzionata Corte ha ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese fossero confortate dalle matrici di assegni, relative ai conti correnti delle persone offese, nonché dai titoli bancari, rinvenuti nel corso della perquisizione ai danni degli appellanti. Secondo i ricorrenti, però, la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la valutazione sulla 2 credibilità soggettiva delle persone offese e, in particolare, non avrebbe dato risposta alle deduzioni sollevate in appello, come riportate ai fogli 7, 8, 9, 10 e 11 con riguardo alle imputazioni di cui al capo A.1 (vicende coniugi Di GR - TR), ai fogli 11 e 12 quanto alle imputazioni di cui al capo A.2 (vicende in danno dei fratelli NT), ai fogli 12, 13 e 14 quanto alle imputazioni di cui al capo A.3 (vicende ai danni del sig. GG); 3.2 vizi della motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese alla luce della perizia tecnico contabile, disposta nel corso del precedente grado di appello. La Corte del merito, nella sentenza impugnata, non avrebbe fatto menzione della perizia contabile, nella quale si evidenziava l'insussistenza di qualsiasi controprestazione usuraria, e avrebbe trascurato di considerare che le transazioni, asseritamente usurarie, erano state tutte regolate con assegni, essendo stati corrisposti con titoli anche gli interessi usurari, come analiticamente rappresentato nell'editto accusatorio dei vari episodi di usura. Nessun valore potrebbe avere la circostanza che alcuni acquisti fossero stati effettuati in contanti, atteso che la presunta controprestazione in denaro da parte delle persone offese sarebbe stata parannetrata esclusivamente alla consegna di assegni. Inoltre, la corresponsione di assegni rispetto alla dilazione dei pagamenti non potrebbe essere significativa di illecita pattuizione nella misura in cui non sarebbero stati indicati i termini di raffronto ovvero data del prestito, dilazione, importo del medesimo, tempo della successiva posticipazione del credito;
3.3 vizi della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso di persone nel reato. Gli odierni ricorrenti, figlio e marito di IA LL, sarebbero stati ritenuti colpevoli in forza di una non meglio identificata responsabilità da posizione, essendo prossimi congiunti della titolare dell'azienda. La ritenuta conoscenza di un determinato modus operandi con la clientela non potrebbe consentire di ascrivere agli odierni ricorrenti la penale responsabilità per una condotta commessa dalla donna;
3.4 inosservanza dell'art. 268 cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari, che ha autorizzato le intercettazioni, non avrebbe compiuto un'opera di rivalutazione degli elementi evincibili dall'informativa della Guardia di Finanza, ritenuti inidonei dal Giudice per le indagini preliminari, nella persona di altro soggetto, che prima aveva negato l'autorizzazione. Inoltre, con riferimento all'utilizzo di impianti esterni alla Procura, non sarebbe statoi sufficiente la menzione della mera delega alle operazioni in favore della Guardia di finanza di Molfetta, come si legge nel decreto esecutivo del Pubblico ministero, atteso che l'art. 268 cod. proc. pen., prevedendo con decreto motivato il compimento delle 3 operazioni con impianti in dotazione alla Polizia giudiziaria, imporrebbe la chiara indicazione della sede di polizia giudiziaria ove le stesse verranno svolte, indipendentemente dall'indicazione del corpo al quale appartengono i materiali esecutori delle operazioni di registrazione;
3.5 vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione ai fini della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Rappresentare al debitore la mera circostanza che, se gli assegni non fossero stati rinegoziati, sarebbero stati protestati da "quelli" non potrebbe integrare la condotta sopraffattrice richiesta dall'art. 628 cod. pen., atteso che il protesto è conseguenza legale ed inevitabile del mancato pagamento del titolo di credito. Inoltre, i testi non avrebbero mai detto di aver subito specifiche pressioni finalizzate a far conseguire gli illeciti benefici;
3.6 vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. I prestiti sarebbero stati pattuiti per consentire alle odierne parti civili di acquistare merci e percepire finanziamenti pubblici per l'ammodernamento tecnologico delle loro imprese agricole. Si sarebbe trattato di investimenti finalizzati a generare maggior profitti: ipotesi ben diversa rispetto al credito in stato di bisogno. Quanto, poi, alla circostanza aggravante di aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che i prestiti non erano stati elargiti per finanziare l'attività di ciascuna delle parti civili (tutti florovivaisti) ma per l'acquisto di singoli, specifici beni di commercio, onde non potrebbe considerarsi esistente la maggiore ragione di tutela individuata dall'aggravante in parola. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e il secondo motivo dei ricorsi, esaminabili congiuntamente in quanto afferenti entrambi alla valutazione delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dei ricorrenti, non sono consentiti. 2.1 Come indicato a pagina 21 della sentenza di primo grado, condivisa dalla pronuncia impugnata, dal compendio probatorio e, segnatamente, dalle dichiarazioni delle persone offese era risultato che gli imputati avevano preteso, quale corrispettivo dell'utilità rappresentata dalla dilazione del pagamento degli assegni in scadenza, emessi dalle persone offese, interessi usurari in denaro contante o assegni a tassi medi oscillanti a seconda dei casi tra il 44% e il 270% circa;
interessi sicuramente superiori al tasso medio risultanti dall'ultima 4 rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. I ricorrenti hanno censurato, in particolare, il vaglio effettuato dalla Corte di appello in ordine alle dichiarazioni delle persone offese, che avevano riferito di avere versato interessi usurari agli imputati. 2.2 Giova ricordare che con sentenza del 20 aprile 2018 questa Corte ha annullato la sentenza di assoluzione, pronunciata in secondo grado, avendo ritenuto che, nel ribaltare la decisione di condanna, il Collegio territoriale non avesse correttamente applicato le regole in tema di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, a cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo le anzidette dichiarazioni essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto;
verifica che, peraltro, deve essere più penetrante e rigorosa in caso di costituzione di parte civile, dovendosi scongiurare la possibilità che le dichiarazioni accusatorie possano essere state alimentate da un interesse economico circa l'esito del processo. In particolare, nella sentenza rescindente si è precisato che la Corte di appello, saltando a piè pari l'analisi dell'attendibilità intrinseca delle persone offese, che, invece, il Tribunale aveva svolto ai fogli 17 e 18 della sentenza di primo grado, era direttamente passata alla ricerca di riscontri esterni alle loro dichiarazioni, ritenendole implicitamente tutte inaffidabili sotto un profilo intrinseco, senza però spiegarne le ragioni. Inoltre, la Corte di appello aveva anche errato nel valutare i riscontri esterni alla chiamata in correità, richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico, i quali, oltre ad essere individualizzanti e, quindi, avere direttamente ad oggetto la persona dell'imputato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, devono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (tra le tante, Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258759; Sez. 1, n. 6784 dell'1/04/1992, Bruno, Rv. 190535). Tali regole sulla nozione di riscontro, elaborate rispetto ad una dichiarazione ritenuta per sua natura più inaffidabile di quella della persona offesa, devono valere, a fortiori, quando si tratta di valutare gli "altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità di quanto dichiarato da un soggetto vittima del reato. Nel caso in esame, secondo la sentenza rescindente, la pronuncia impugnata non aveva fatto buon uso di queste regole, poiché, da una parte, aveva preteso un riscontro obbiettivo con caratteri di oggettività superiori a quanto richiesto;
5 dall'altro, non si era confrontata adeguatamente con le risultanze processuali, siccome individuate attraverso la lettura della sentenza di primo grado e dei ricorsi. Infatti, il Tribunale aveva evidenziato una serie, invero numerosa, di elementi di prova esterni alle dichiarazioni delle persone offese, che ne confermavano l'attendibilità. Erano state depositate, infatti, matrici di assegni relative ai conti correnti di DO TR e delle altre persone offese;
assegni che documentavano i rapporti tra la vittima e gli imputati e le procedure specifiche, volte alla perpetrazione dell'usura attraverso l'emissione di assegni post-datati e il loro rinnovo con altri assegni. Alcuni titoli erano stati trovati nel possesso degli imputati all'esito di perquisizione. Ancora, era stata evidenziata l'importanza di alcune conversazioni intercettate e, infine, delle stesse dichiarazioni degli imputati. Nella sentenza rescindente, inoltre, si è rimarcato che era errata anche la valutazione compiuta in ordine alla perizia espletata, la quale, secondo la Corte di appello, aveva reso plausibile la diversa ricostruzione degli imputati, volta non già a negare i rapporti commerciali con le vittime del reato, ma a sostenere che siffatti rapporti andassero inquadrati nella prassi di vendere loro merce a nero attraverso l'uso di assegni post-datati, rinnovati alla scadenza senza ricarico di alcun interesse. Ciò in quanto, "la Corte territoriale, nell'avallare siffatto ragionamento a discarico, non aveva preso atto che in molte delle vicende usurarie descritte dalle vittime - per il TR quelle sub nn. 1 e 5, per NT e GG tutte quelle narrate - le persone offese avevano fatto riferimento al versamento o alla corresponsione di somme in contanti, ammessi dalla stessa imputata LL (cfr. fg. 19 della sentenza di primo grado). Pretendere il riscontro bancario su tali transazioni, così come emerge dalla sentenza impugnata, non è operazione interpretativa che si confà ad una corretta considerazione giuridica della natura del riscontro, prima evidenziata, specie ove si consideri la considerevole entità delle movimentazioni in nero riferibili agli imputati evidenziata dalla stessa Corte di appello". 2.3 Sulla scia di tale dictum la Corte di appello, nella fase rescissoria, ha valutato nuovamente le dichiarazioni delle persone offese, condividendo il giudizio di attendibilità intrinseca, formulato dal Giudice di primo grado, e rimarcando che sarebbe difficile ipotizzare che le anzidette vittime, non legate da rapporti di particolare amicizia o parentela o di altro tipo, che nulla avevano in comune ad eccezione del medesimo fornitore, costituito dall'azienda commerciale gestita dagli imputati, si fossero messe d'accordo per denunciare calunniosamente questi ultimi. La Corte territoriale ha avuto cura di precisare che qualche inesattezza o imprecisione nel riferire in alcuni casi somme o numero di assegni da parte della 6 persona offesa DO TR non era sufficiente ad inficiare la credibilità del teste, poiché si doveva tener conto del fatto che, soprattutto nell'ultimo periodo, il rinnovo degli assegni in scadenza avveniva in maniera e con tempistica ravvicinata, quindi, in modo vorticoso. Peraltro, lo stesso teste aveva rivelato di non sentirsi del tutto sicuro in relazione ad alcuni specifici assegni. Le dichiarazioni delle persone offese, poi, secondo il Collegio territoriale, erano confortate da plurimi elementi, tra cui gli assegni trovati presso gli imputati e le intercettazioni delle conversazioni, riportate nella sentenza, tra cui, in particolare, quella intercorsa tra IA LL e la figlia NA IR. Sulla base delle anzidette dichiarazioni, confortate da plurimi elementi e non smentite dagli esiti della consulenza contabile, che non aveva tenuto conto delle somme versate in contanti dalle persone offese, secondo la Corte territoriale doveva confermarsi la responsabilità degli imputati per gli episodi di usura, eccezion fatta per quelli estinti per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza. 2.4 Alla luce di siffatte argomentazioni si deve ricordare che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Musso, Rv. 265482 -01). Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex multís, Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). In tale prospettiva ermeneutica le censure, formulate dai ricorrenti, non sono consentite, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre doglianze già esposte in sede di appello, che, tuttavia, risultano vagliate e correttamente 7 disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema di accusa. 3. Anche il terzo motivo, con cui si censura il ritenuto concorso dei ricorrenti nei reati, è privo di specificità. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha affermato il concorso dei ricorrenti nei reati non perché legati da parentela con IA LL ma perché essi avevano dato un contributo alla realizzazione dei reati contestati. Secondo la menzionata Corte, infatti, dalle intercettazioni registrate e trascritte si comprendeva che interlocutore di tale IC era proprio GE EL IR, al quale la donna aveva chiesto se il suo assegno fosse stato messo all'incasso; in caso contrario ne avrebbe chiesto il rinnovo;
EL GG, altra persona offesa, aveva riferito che aveva ricevuto minacce anche per mezzo del telefono da tutti i componenti della famiglia IR. Il vincolo familiare degli imputati con IA LL, conservato anche nell'azienda , sia pur con ruoli differenti, faceva ipotizzare che le decisioni sulla gestione della ditta non venissero prese in assoluta autonomia, senza previ accordi con il marito e il figlio. Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo consentito in questa sede. 4. Il quarto motivo, relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni, è privo di specificità. 4.1 Questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Calabrese, Rv. 262011- 01) è ferma nel ritenere che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Spetta, dunque, al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze dell'atto sulla solidità della piattaforma probatoria a 8 suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Nel caso in disamina, a fronte di un compendio probatorio, costituito da plurimi elementi, tra cui la documentazione acquisita e le escussioni testimoniali, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità delle intercettazioni sulla consistenza del sostrato probatorio a loro carico. • Quest'analisi non è neppure accennata nel motivo di ricorso, che deve, pertanto, considerarsi generico. 4.2 Peraltro, fermo restando il precedente rilievo, può aggiungersi che la doglianza è comunque manifestamente infondata. Secondo i ricorrenti, l'art. 268 cod. proc. pen., prevedendo con decreto motivato il compimento delle operazioni con impianti in dotazione alla Polizia giudiziaria, imporrebbe la chiara indicazione della sede di polizia giudiziaria ove le stesse verranno svolte, indipendentemente dall'indicazione del corpo al quale appartengono i materiali esecutori delle operazioni di registrazione. Deve rilevarsi al riguardo che non è revocabile in dubbio che la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., tra cui rientra anche la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., che impone che le operazioni di registrazione siano compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura e, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il Pubblico ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Nel caso in esame, tuttavia, dalla stessa deduzione dei ricorrenti si evince che era stato autorizzato l'utilizzo di impianti in dotazione alla Guardia di Finanza di Molfetta procedente. Ciò consente di ritenere che il decreto era motivato sul punto, atteso che, in tal modo, era autorizzato l'utilizzo degli impianti in dotazione alla Guardia di finanza di Molfetta, ovunque essi avessero sede, purché in dotazione al menzionato corpo. Deve aggiungersi che la Corte di appello ha adeguatamente dato risposta al rilievo censorio dei ricorrenti circa l'autorizzazione data dal Giudice per le indagini preliminari dopo un primo diniego, effettuato dallo stesso ufficio nella persona di altro magistrato (cfr. f. 3 della sentenza impugnata): rilievi che non valgono a configurare una causa di inutilizzabilità delle intercettazioni, che, come già detto, è una sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen.. 9 5. Il quinto motivo, con cui i ricorrenti hanno censurato la ritenuta sussistenza della minaccia, idonea a integrare il delitto di estorsione, è prive di specificità. Come ben messo in evidenza dal Giudice di primo grado, a cui la Corte di appello ha fatto rinvio, la minaccia è consistita nella prospettazione dell'esercizio di un diritto, ossia protestare gli assegni, effettuata per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, vale a dire il pagamento di interessi usurari. Questa Corte (Sez. 2, n. 34242 de111/07/2018, EL Zompo ed altri, Rv. 273542 - 01; Sez. 2, n. 119 del 4/11/2009, De Sandro, Rv. 246306 - 01), ha già avuto modo di affermare che, in tema di estorsione, una pretesa contrattuale è contra ius ed integra il reato quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto. Nel caso in esame, quindi, non viene in rilievo la frase richiamata in ricorso (ossia che gli assegni sarebbero stati protestati da "quelli") ma la prospettazione del protesto quale mezzo per conseguire il pagamento di interessi usurari e, quindi, l'adempimento di un accordo nullo, in quanto avente ad oggetto una prestazione vietata dalla legge, con correlata ingiustizia del profitto. 6. Anche il sesto motivo, relativo alle circostanze aggravanti, non coglie nel segno. Deve rilevarsi, in primo luogo, che in capo a ES IR non si ravvisa l'interesse a sollevare censure concernenti le ritenute aggravanti. Al medesimo ricorrente sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e questa Corte (Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01) ha già avuto modo di affermare che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. 6.1 Quanto a GE EL IR, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 31803 del 4/07/2018, Cannatà e altri, Rv. 273242 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività. Al fine della sussistenza dell'aggravante anzidetta, è, quindi, irrilevante come le somme prestate fossero state utilizzate dalle persone offese, dovendosi 10 considerare soltanto che queste ultime esercivano attività imprenditoriale: circostanza non posta in discussione neanche dai ricorrenti. Riguardo all'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., deve rilevarsi che la Corte territoriale, al pari del Giudice di primo grado, ha affermato che il ricorso al credito e le successive dilazioni nel pagamento a condizioni usurarie erano scaturiti dalla necessità delle persone offese di portare avanti una scelta di rimodernamento aziendale, verosimilmente al fine di non essere tagliate .fuori dal mercato, con la conseguenza che poteva ritenersi sussistente un impellente assillo. Così argomentando, il Collegio di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Rv. 259962 - 01), secondo cui, in tema di usura c.d. in concreto (art. 644, commi 1 - 3 seconda parte, cod. pen.), le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste, invece, in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli. 7. In definitiva i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Gli imputati devono essere condannati anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RI Di GR e DO TR nonché dalle parti civili CO NT e ET NT, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Di GR RI e TR DO, che liquida in complessivi euro 4.500,00, 1 1 oltre accessori di legge, e dalle parti civili NT CO e NT ET, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita all'udienza del 18 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna IA PA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con revoca delle statuizioni civili e di dichiarare inammissibile nel resto i ricorsi;
udito l'avv. Nunzio Palmiotto, difensore di RI Di GR e DO TR e quale sostituto processuale dell'avv. Maurizio Altomare, difensore di CO NT e ET NT, che ha depositato conclusioni e nota spese, a cui si è riportato;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34288 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/04/2023 uditi gli avv. EL Laforgia e Franco Carlo Coppi, difensori di GE EL IR, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;
uditi gli avv.ti Mario Malcangi e Franco Carlo Coppi, difensori di ES IR, che hanno chiesto l'accoglirnento del ricorso del proprio assistito. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza, datata 20 aprile 2028, di questa Corte (che ha annullato la sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte territoriale il 25 novembre 2016), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 9 maggio 2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GE EL IR e ES IR in relazione al reato di usura cui al capo A sub 1.1) e ai reati di estorsione di cui al capo B), perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena, inflitta ad entrambi gli imputati, confermando nel resto. 2. Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, le persone offese avevano acquistato, seppure in tempi diversi, materiale per l'irrigazione dalla Irri Sud, società la cui titolare era IA LL, per cui si è proceduto separatamente, e avevano pagato le relative forniture utilizzando assegni bancari o cambiali post datati. Tali assegni, alle scadenze convenute, risultavano scoperti e venivano rinnovati, previa pattuizione o corresponsione di un tasso di interesse usurario, che le persone offese accettavano dietro minaccia di subire il protesto dei suddetti titoli di credito. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello i difensori degli imputati hanno proposto - con un unico atto - ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 3.1 vizi della motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e, in particolare, al giudizio sulla credibilità soggettiva dei denuncianti e sull'attendibilità intrinseca del loro narrato. I ricorrenti hanno ricordato che la Corte di appello ha affermato che sarebbe difficile ipotizzare che le diverse persone offese, che non erano legate da rapporti di particolare amicizia o parentela o di altro tipo e che nulla avevano in comune, ad eccezione del medesimo fornitore, costituito dall'azienda commerciale gestita dagli imputati, si fossero messe d'accordo per denunciare calunniosamente questi ultimi. La menzionata Corte ha ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese fossero confortate dalle matrici di assegni, relative ai conti correnti delle persone offese, nonché dai titoli bancari, rinvenuti nel corso della perquisizione ai danni degli appellanti. Secondo i ricorrenti, però, la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la valutazione sulla 2 credibilità soggettiva delle persone offese e, in particolare, non avrebbe dato risposta alle deduzioni sollevate in appello, come riportate ai fogli 7, 8, 9, 10 e 11 con riguardo alle imputazioni di cui al capo A.1 (vicende coniugi Di GR - TR), ai fogli 11 e 12 quanto alle imputazioni di cui al capo A.2 (vicende in danno dei fratelli NT), ai fogli 12, 13 e 14 quanto alle imputazioni di cui al capo A.3 (vicende ai danni del sig. GG); 3.2 vizi della motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese alla luce della perizia tecnico contabile, disposta nel corso del precedente grado di appello. La Corte del merito, nella sentenza impugnata, non avrebbe fatto menzione della perizia contabile, nella quale si evidenziava l'insussistenza di qualsiasi controprestazione usuraria, e avrebbe trascurato di considerare che le transazioni, asseritamente usurarie, erano state tutte regolate con assegni, essendo stati corrisposti con titoli anche gli interessi usurari, come analiticamente rappresentato nell'editto accusatorio dei vari episodi di usura. Nessun valore potrebbe avere la circostanza che alcuni acquisti fossero stati effettuati in contanti, atteso che la presunta controprestazione in denaro da parte delle persone offese sarebbe stata parannetrata esclusivamente alla consegna di assegni. Inoltre, la corresponsione di assegni rispetto alla dilazione dei pagamenti non potrebbe essere significativa di illecita pattuizione nella misura in cui non sarebbero stati indicati i termini di raffronto ovvero data del prestito, dilazione, importo del medesimo, tempo della successiva posticipazione del credito;
3.3 vizi della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso di persone nel reato. Gli odierni ricorrenti, figlio e marito di IA LL, sarebbero stati ritenuti colpevoli in forza di una non meglio identificata responsabilità da posizione, essendo prossimi congiunti della titolare dell'azienda. La ritenuta conoscenza di un determinato modus operandi con la clientela non potrebbe consentire di ascrivere agli odierni ricorrenti la penale responsabilità per una condotta commessa dalla donna;
3.4 inosservanza dell'art. 268 cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari, che ha autorizzato le intercettazioni, non avrebbe compiuto un'opera di rivalutazione degli elementi evincibili dall'informativa della Guardia di Finanza, ritenuti inidonei dal Giudice per le indagini preliminari, nella persona di altro soggetto, che prima aveva negato l'autorizzazione. Inoltre, con riferimento all'utilizzo di impianti esterni alla Procura, non sarebbe statoi sufficiente la menzione della mera delega alle operazioni in favore della Guardia di finanza di Molfetta, come si legge nel decreto esecutivo del Pubblico ministero, atteso che l'art. 268 cod. proc. pen., prevedendo con decreto motivato il compimento delle 3 operazioni con impianti in dotazione alla Polizia giudiziaria, imporrebbe la chiara indicazione della sede di polizia giudiziaria ove le stesse verranno svolte, indipendentemente dall'indicazione del corpo al quale appartengono i materiali esecutori delle operazioni di registrazione;
3.5 vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione ai fini della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Rappresentare al debitore la mera circostanza che, se gli assegni non fossero stati rinegoziati, sarebbero stati protestati da "quelli" non potrebbe integrare la condotta sopraffattrice richiesta dall'art. 628 cod. pen., atteso che il protesto è conseguenza legale ed inevitabile del mancato pagamento del titolo di credito. Inoltre, i testi non avrebbero mai detto di aver subito specifiche pressioni finalizzate a far conseguire gli illeciti benefici;
3.6 vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. I prestiti sarebbero stati pattuiti per consentire alle odierne parti civili di acquistare merci e percepire finanziamenti pubblici per l'ammodernamento tecnologico delle loro imprese agricole. Si sarebbe trattato di investimenti finalizzati a generare maggior profitti: ipotesi ben diversa rispetto al credito in stato di bisogno. Quanto, poi, alla circostanza aggravante di aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che i prestiti non erano stati elargiti per finanziare l'attività di ciascuna delle parti civili (tutti florovivaisti) ma per l'acquisto di singoli, specifici beni di commercio, onde non potrebbe considerarsi esistente la maggiore ragione di tutela individuata dall'aggravante in parola. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e il secondo motivo dei ricorsi, esaminabili congiuntamente in quanto afferenti entrambi alla valutazione delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dei ricorrenti, non sono consentiti. 2.1 Come indicato a pagina 21 della sentenza di primo grado, condivisa dalla pronuncia impugnata, dal compendio probatorio e, segnatamente, dalle dichiarazioni delle persone offese era risultato che gli imputati avevano preteso, quale corrispettivo dell'utilità rappresentata dalla dilazione del pagamento degli assegni in scadenza, emessi dalle persone offese, interessi usurari in denaro contante o assegni a tassi medi oscillanti a seconda dei casi tra il 44% e il 270% circa;
interessi sicuramente superiori al tasso medio risultanti dall'ultima 4 rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. I ricorrenti hanno censurato, in particolare, il vaglio effettuato dalla Corte di appello in ordine alle dichiarazioni delle persone offese, che avevano riferito di avere versato interessi usurari agli imputati. 2.2 Giova ricordare che con sentenza del 20 aprile 2018 questa Corte ha annullato la sentenza di assoluzione, pronunciata in secondo grado, avendo ritenuto che, nel ribaltare la decisione di condanna, il Collegio territoriale non avesse correttamente applicato le regole in tema di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, a cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo le anzidette dichiarazioni essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto;
verifica che, peraltro, deve essere più penetrante e rigorosa in caso di costituzione di parte civile, dovendosi scongiurare la possibilità che le dichiarazioni accusatorie possano essere state alimentate da un interesse economico circa l'esito del processo. In particolare, nella sentenza rescindente si è precisato che la Corte di appello, saltando a piè pari l'analisi dell'attendibilità intrinseca delle persone offese, che, invece, il Tribunale aveva svolto ai fogli 17 e 18 della sentenza di primo grado, era direttamente passata alla ricerca di riscontri esterni alle loro dichiarazioni, ritenendole implicitamente tutte inaffidabili sotto un profilo intrinseco, senza però spiegarne le ragioni. Inoltre, la Corte di appello aveva anche errato nel valutare i riscontri esterni alla chiamata in correità, richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico, i quali, oltre ad essere individualizzanti e, quindi, avere direttamente ad oggetto la persona dell'imputato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, devono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (tra le tante, Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258759; Sez. 1, n. 6784 dell'1/04/1992, Bruno, Rv. 190535). Tali regole sulla nozione di riscontro, elaborate rispetto ad una dichiarazione ritenuta per sua natura più inaffidabile di quella della persona offesa, devono valere, a fortiori, quando si tratta di valutare gli "altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità di quanto dichiarato da un soggetto vittima del reato. Nel caso in esame, secondo la sentenza rescindente, la pronuncia impugnata non aveva fatto buon uso di queste regole, poiché, da una parte, aveva preteso un riscontro obbiettivo con caratteri di oggettività superiori a quanto richiesto;
5 dall'altro, non si era confrontata adeguatamente con le risultanze processuali, siccome individuate attraverso la lettura della sentenza di primo grado e dei ricorsi. Infatti, il Tribunale aveva evidenziato una serie, invero numerosa, di elementi di prova esterni alle dichiarazioni delle persone offese, che ne confermavano l'attendibilità. Erano state depositate, infatti, matrici di assegni relative ai conti correnti di DO TR e delle altre persone offese;
assegni che documentavano i rapporti tra la vittima e gli imputati e le procedure specifiche, volte alla perpetrazione dell'usura attraverso l'emissione di assegni post-datati e il loro rinnovo con altri assegni. Alcuni titoli erano stati trovati nel possesso degli imputati all'esito di perquisizione. Ancora, era stata evidenziata l'importanza di alcune conversazioni intercettate e, infine, delle stesse dichiarazioni degli imputati. Nella sentenza rescindente, inoltre, si è rimarcato che era errata anche la valutazione compiuta in ordine alla perizia espletata, la quale, secondo la Corte di appello, aveva reso plausibile la diversa ricostruzione degli imputati, volta non già a negare i rapporti commerciali con le vittime del reato, ma a sostenere che siffatti rapporti andassero inquadrati nella prassi di vendere loro merce a nero attraverso l'uso di assegni post-datati, rinnovati alla scadenza senza ricarico di alcun interesse. Ciò in quanto, "la Corte territoriale, nell'avallare siffatto ragionamento a discarico, non aveva preso atto che in molte delle vicende usurarie descritte dalle vittime - per il TR quelle sub nn. 1 e 5, per NT e GG tutte quelle narrate - le persone offese avevano fatto riferimento al versamento o alla corresponsione di somme in contanti, ammessi dalla stessa imputata LL (cfr. fg. 19 della sentenza di primo grado). Pretendere il riscontro bancario su tali transazioni, così come emerge dalla sentenza impugnata, non è operazione interpretativa che si confà ad una corretta considerazione giuridica della natura del riscontro, prima evidenziata, specie ove si consideri la considerevole entità delle movimentazioni in nero riferibili agli imputati evidenziata dalla stessa Corte di appello". 2.3 Sulla scia di tale dictum la Corte di appello, nella fase rescissoria, ha valutato nuovamente le dichiarazioni delle persone offese, condividendo il giudizio di attendibilità intrinseca, formulato dal Giudice di primo grado, e rimarcando che sarebbe difficile ipotizzare che le anzidette vittime, non legate da rapporti di particolare amicizia o parentela o di altro tipo, che nulla avevano in comune ad eccezione del medesimo fornitore, costituito dall'azienda commerciale gestita dagli imputati, si fossero messe d'accordo per denunciare calunniosamente questi ultimi. La Corte territoriale ha avuto cura di precisare che qualche inesattezza o imprecisione nel riferire in alcuni casi somme o numero di assegni da parte della 6 persona offesa DO TR non era sufficiente ad inficiare la credibilità del teste, poiché si doveva tener conto del fatto che, soprattutto nell'ultimo periodo, il rinnovo degli assegni in scadenza avveniva in maniera e con tempistica ravvicinata, quindi, in modo vorticoso. Peraltro, lo stesso teste aveva rivelato di non sentirsi del tutto sicuro in relazione ad alcuni specifici assegni. Le dichiarazioni delle persone offese, poi, secondo il Collegio territoriale, erano confortate da plurimi elementi, tra cui gli assegni trovati presso gli imputati e le intercettazioni delle conversazioni, riportate nella sentenza, tra cui, in particolare, quella intercorsa tra IA LL e la figlia NA IR. Sulla base delle anzidette dichiarazioni, confortate da plurimi elementi e non smentite dagli esiti della consulenza contabile, che non aveva tenuto conto delle somme versate in contanti dalle persone offese, secondo la Corte territoriale doveva confermarsi la responsabilità degli imputati per gli episodi di usura, eccezion fatta per quelli estinti per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza. 2.4 Alla luce di siffatte argomentazioni si deve ricordare che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Musso, Rv. 265482 -01). Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex multís, Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). In tale prospettiva ermeneutica le censure, formulate dai ricorrenti, non sono consentite, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre doglianze già esposte in sede di appello, che, tuttavia, risultano vagliate e correttamente 7 disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema di accusa. 3. Anche il terzo motivo, con cui si censura il ritenuto concorso dei ricorrenti nei reati, è privo di specificità. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha affermato il concorso dei ricorrenti nei reati non perché legati da parentela con IA LL ma perché essi avevano dato un contributo alla realizzazione dei reati contestati. Secondo la menzionata Corte, infatti, dalle intercettazioni registrate e trascritte si comprendeva che interlocutore di tale IC era proprio GE EL IR, al quale la donna aveva chiesto se il suo assegno fosse stato messo all'incasso; in caso contrario ne avrebbe chiesto il rinnovo;
EL GG, altra persona offesa, aveva riferito che aveva ricevuto minacce anche per mezzo del telefono da tutti i componenti della famiglia IR. Il vincolo familiare degli imputati con IA LL, conservato anche nell'azienda , sia pur con ruoli differenti, faceva ipotizzare che le decisioni sulla gestione della ditta non venissero prese in assoluta autonomia, senza previ accordi con il marito e il figlio. Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo consentito in questa sede. 4. Il quarto motivo, relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni, è privo di specificità. 4.1 Questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Calabrese, Rv. 262011- 01) è ferma nel ritenere che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Spetta, dunque, al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze dell'atto sulla solidità della piattaforma probatoria a 8 suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Nel caso in disamina, a fronte di un compendio probatorio, costituito da plurimi elementi, tra cui la documentazione acquisita e le escussioni testimoniali, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità delle intercettazioni sulla consistenza del sostrato probatorio a loro carico. • Quest'analisi non è neppure accennata nel motivo di ricorso, che deve, pertanto, considerarsi generico. 4.2 Peraltro, fermo restando il precedente rilievo, può aggiungersi che la doglianza è comunque manifestamente infondata. Secondo i ricorrenti, l'art. 268 cod. proc. pen., prevedendo con decreto motivato il compimento delle operazioni con impianti in dotazione alla Polizia giudiziaria, imporrebbe la chiara indicazione della sede di polizia giudiziaria ove le stesse verranno svolte, indipendentemente dall'indicazione del corpo al quale appartengono i materiali esecutori delle operazioni di registrazione. Deve rilevarsi al riguardo che non è revocabile in dubbio che la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., tra cui rientra anche la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., che impone che le operazioni di registrazione siano compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura e, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il Pubblico ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Nel caso in esame, tuttavia, dalla stessa deduzione dei ricorrenti si evince che era stato autorizzato l'utilizzo di impianti in dotazione alla Guardia di Finanza di Molfetta procedente. Ciò consente di ritenere che il decreto era motivato sul punto, atteso che, in tal modo, era autorizzato l'utilizzo degli impianti in dotazione alla Guardia di finanza di Molfetta, ovunque essi avessero sede, purché in dotazione al menzionato corpo. Deve aggiungersi che la Corte di appello ha adeguatamente dato risposta al rilievo censorio dei ricorrenti circa l'autorizzazione data dal Giudice per le indagini preliminari dopo un primo diniego, effettuato dallo stesso ufficio nella persona di altro magistrato (cfr. f. 3 della sentenza impugnata): rilievi che non valgono a configurare una causa di inutilizzabilità delle intercettazioni, che, come già detto, è una sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen.. 9 5. Il quinto motivo, con cui i ricorrenti hanno censurato la ritenuta sussistenza della minaccia, idonea a integrare il delitto di estorsione, è prive di specificità. Come ben messo in evidenza dal Giudice di primo grado, a cui la Corte di appello ha fatto rinvio, la minaccia è consistita nella prospettazione dell'esercizio di un diritto, ossia protestare gli assegni, effettuata per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, vale a dire il pagamento di interessi usurari. Questa Corte (Sez. 2, n. 34242 de111/07/2018, EL Zompo ed altri, Rv. 273542 - 01; Sez. 2, n. 119 del 4/11/2009, De Sandro, Rv. 246306 - 01), ha già avuto modo di affermare che, in tema di estorsione, una pretesa contrattuale è contra ius ed integra il reato quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto. Nel caso in esame, quindi, non viene in rilievo la frase richiamata in ricorso (ossia che gli assegni sarebbero stati protestati da "quelli") ma la prospettazione del protesto quale mezzo per conseguire il pagamento di interessi usurari e, quindi, l'adempimento di un accordo nullo, in quanto avente ad oggetto una prestazione vietata dalla legge, con correlata ingiustizia del profitto. 6. Anche il sesto motivo, relativo alle circostanze aggravanti, non coglie nel segno. Deve rilevarsi, in primo luogo, che in capo a ES IR non si ravvisa l'interesse a sollevare censure concernenti le ritenute aggravanti. Al medesimo ricorrente sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e questa Corte (Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01) ha già avuto modo di affermare che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. 6.1 Quanto a GE EL IR, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 31803 del 4/07/2018, Cannatà e altri, Rv. 273242 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività. Al fine della sussistenza dell'aggravante anzidetta, è, quindi, irrilevante come le somme prestate fossero state utilizzate dalle persone offese, dovendosi 10 considerare soltanto che queste ultime esercivano attività imprenditoriale: circostanza non posta in discussione neanche dai ricorrenti. Riguardo all'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., deve rilevarsi che la Corte territoriale, al pari del Giudice di primo grado, ha affermato che il ricorso al credito e le successive dilazioni nel pagamento a condizioni usurarie erano scaturiti dalla necessità delle persone offese di portare avanti una scelta di rimodernamento aziendale, verosimilmente al fine di non essere tagliate .fuori dal mercato, con la conseguenza che poteva ritenersi sussistente un impellente assillo. Così argomentando, il Collegio di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Rv. 259962 - 01), secondo cui, in tema di usura c.d. in concreto (art. 644, commi 1 - 3 seconda parte, cod. pen.), le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste, invece, in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli. 7. In definitiva i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Gli imputati devono essere condannati anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RI Di GR e DO TR nonché dalle parti civili CO NT e ET NT, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Di GR RI e TR DO, che liquida in complessivi euro 4.500,00, 1 1 oltre accessori di legge, e dalle parti civili NT CO e NT ET, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente