Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2002, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
1 2- I 6 A 8 O 5 9 I 1 . Z 60540 / N A 4 / R 6 . A . 26/10/01; oggetto: irpef, condono;
T 2 B S I . L G . L E Z A R D U . L IB B A E A R 0 0890/02 D D T T I 1 S E 3 N T A 1 E I N S R . E I E S N T A E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M Cron. 2400 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente f.f. Giulio Graziadei rel. consigliere Stefano Monaci SE Falcone 66 VA Di Palma 66 Achille Meloncelli 66 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60540 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
AU CH NE, AN CA CH NE, AR UI CA, CO ER CA, LU VA 10 CA, MA SE CA, OL SE CA, u 1 2 1 AR HI CA e ARgabriella CA, in qualità di eredi di SE CA, elettivamente domiciliati in Roma, via S Sardegna n. 40, presso l'avv. Rita Gradara, difesi dall'avv. Prof. Gaspare Falsitta e dall'avv. Nicoletta Dolfin per procura in calce al controricorso;
resistenti per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 151/6 del 21-22 maggio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Dolfin, per i resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Milano nel 1989 ha iscritto a ruolo, per irpef ed ilor inerenti agli anni 1976-1978, la somma di lire 319.391.000, dovuta da SE CA sulla base della dichiarazione integrativa che aveva presentato, per la definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982 n. 516, dopo la notificazione nel novembre 1982 di avvisi di accertamento relativi a detti periodi d'imposta. Il CA, impugnando la cartella esattoriale emessa in forza dell'iscrizione a ruolo, ha sostenuto che la sentenza della 2 Corte costituzionale 7 luglio 1986 n. 175, dichiarativa dell'illegittimità del citato art. 16 nella parte in cui consente all'ufficio finanziario di notificare avvisi di accertamento fino alla data della presentazione di dichiarazione integrativa anziché fino al giorno dell'entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, aveva caducato gli accertamenti a suo carico effettuati, con la conseguenza che l'importo dovuto per il condono era da determinarsi sulla scorta dei redditi denunciati, non di quelli maggiori accertati. La tesi è stata condivisa dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciando in contraddittorio degli eredi di SE CA, ha respinto il gravame dell'Ufficio, considerando che la dichiarazione integrativa non può essere scissa dagli atti del procedimento in cui si inserisce e non può in sé autorizzare una pretesa creditoria correlata ad accertamento poi risultato contra legem. L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 6 luglio 1998, ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione regionale, tornando a sostenere che la mancata impugnazione nei prescritti termini ha reso gli avvisi di accertamento definitivi ed insensibili agli effetti della menzionata pronuncia della Corte costituzionale, così legittimando la quantificazioni degli importi dovuti a titolo di condono in relazione agli imponibili accertati. 3 AU CH NE e gli altri eredi di SE CA indicati in epigrafe hanno replicato con controricorso, deducendo che il rapporto tributario si esaurisce soltanto con il pagamento del contribuente, e dunque, prima di tale atto, non può non risentire della sentenza d'incostituzionalità che evidenzi come non dovuta la somma reclamata dall'ufficio; hanno ribadito tale deduzione all'odierna discussione, producendo anche “foglio di lumi". MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Aderendosi ad orientamento ormai consolidato di questa Corte (a partire dalla sent. 22 aprile 1997 n. 3485), si osserva che la citata pronuncia della Corte costituzionale implica nullità, non inesistenza, dell'avviso di accertamento notificato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, in quanto evidenzia una situazione d'illegittimo esercizio del potere di rettifica nel caso concreto, non di radicale carenza del potere stesso. Detta pronuncia ha quindi effetto su un accertamento anteriore solo se sia aperto o possa essere aperto dibattito giudiziale per denunciarne la nullità. La definitività dell'accertamento, per mancanza d'impugnazione nel termine prescritto, preclude ogni possibilità di successiva contestazione della sua validità, di modo che lo rende vincolante anche al fine della determinazione del quantum dovuto dal contribuente per la definizione agevolata. и 4 La circostanza che l'intervento della Corte costituzionale sopraggiunga prima della solutio non può autorizzare ad invocarne gli effetti con l'impugnazione degli atti di liquidazione e riscossione, adottati dall'ufficio in conformità dell'accertamento e della dichiarazione integrativa ad esso connessa, tenendosi conto che la declaratoria d'illegittimità costituzionale implica un vizio dell'accertamento, non vizi propri di quegli atti ulteriori, i quali soltanto possono essere denunciati con detta impugnazione quando vi sia stata rituale notificazione dell'accertamento stesso (artt. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546). Il riportato principio comporta l'accoglimento del ricorso, ed esige, con la cassazione della sentenza impugnata, una pronuncia di reiezione della domanda dei contribuenti, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.. La natura della questione definita e l'epoca del formarsi dell'orientamento giurisprudenziale in questa sede confermato rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
E N La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e A O I I 6 Z 5 R 8 A . 9 decidendo nel merito, respinge la domanda dei contribuenti, A 1 R N / T T 4 - S / U I 6 compensando le spese dell'intero giudizio. B B G 2 I . . E L R R L R . A Roma, 26 ottobre 2001 T A P . D . D B E L A A T E il presidente rel. est. T I D N R 1 E I fotos frawenched 3 E S S 1 E N T E . A S N * I A IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GEN. 2002 NZ AT Oggi 5 IL CANCELLIERE C1 OC parista