Sentenza 6 settembre 2002
Massime • 1
Il decreto del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, sospende provvisoriamente una misura alternativa alla detenzione non è ricorribile per cassazione, in quanto è finalizzato a fronteggiare prontamente quelle situazioni che possono ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del beneficio, conservando effetto fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui spetta di pronunciarsi in via definitiva per la revoca o la prosecuzione della misura alternativa.
Commentario • 1
- 1. Autore: Simone Lonatihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nato a Brescia il 21 agosto 1973. Si è laureato in giurisprudenza nel marzo 1998 presso l'Università degli Studi di Pavia con una tesi in procedura penale, relatore il Prof. Vittorio Grevi. Dal 2007 è socio dello Studio Legale Associato Prof. Avv. Alberto Alessandri. In precedenza, ha svolto la professione forense presso lo Sudio Legale dell'Avv. Carlo Gilli, Milano e del Prof. Avv. Giuseppe Frigo, Brescia. E' docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Pavia e dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, nonché presso la cattedra di diritto e procedura penale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano in qualità di assegnista di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 06/09/2002, n. 32002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32002 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO ADOLFO - Presidente - del 06/09/2002
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE - Consigliere - N. 55
3. Dott. MORGIGNI ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 31878/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GI n. il 1^ settembre 1953
avverso il decreto emesso il 14 agosto 2002 dal magistrato di sorveglianza di Roma
Visti gli atti, il decreto e il ricorso
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GI Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico DELEHAYE, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge
OSSERVA
1. Con ordinanza del 12 giugno 2002, il tribunale di sorveglianza di Roma concedeva a CO GI il beneficio della detenzione domiciliare per la durata della pena ancora da espiare, e cioè fino al 12 giugno 2003, sul rilievo che il condannato versava in gravi condizioni fisiche incompatibili con la detenzione in carcere. Con decreto del 14 agosto 2002, il magistrato di sorveglianza di Roma disponeva la sospensione della predetta misura alternativa e il conseguente accompagnamento dei Conti nel più vicino istituto penitenziario, sul rilievo che il condannato si era reso responsabile di una evasione il 22 luglio 2002, di un arbitrario allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare fuori dell'orario consentito il successivo 30 luglio e dell'assidua frequentazione della sua abitazione da parte di persone pregiudicate, giusto il contenuto di una nota informativa dei CC. della Stazione di Lavinio-Lido di Enea. Ricorre per cassazione il Conti tramite il suo difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo della violazione della normativa sull'ordinamento penitenziario (artt. 47-ter comma 1-ter, 9 e 51-ter) e della mancanza di motivazione, che l'impugnazione proposta, pur in mancanza di un'espressa indicazione di legge, doveva ritenersi ammissibile, avendo per oggetto un provvedimento riguardante la libertà personale;
che l'ordinanza era sfornita di motivazione limitandosi a citare i titoli di un'informativa dei CC., senza effettuare alcuna delibazione sia pure sommaria della foro fondatezza, al fine di verificare se il suo eventuale allontanamento dal domicilio dovesse considerarsi arbitrario oppure legittimo;
e che l'automatismo della decisione di sospensione della misura alternativa appariva in contrasto con alcuni principi della Costituzione (come quelli enunciati dagli artt. 27 comma 2 e 32 comma 1).
2. Preliminare è l'esame dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta.
Secondo la prevalente dottrina, il ricorso sarebbe inammissibile perché proposto avverso un provvedimento - quello di sospensione della detenzione domiciliare disposta con decreto motivato dal magistrato di sorveglianza - che non è impugnabile, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni affermato dall'art.568 comma 1 c.p.p. Si tratta invero di un provvedimento di natura meramente interinale e provvisoria, adottato anche d'ufficio senza contraddittorio e quindi non assimilabile ai provvedimenti previsti dal combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p. La giurisprudenza si è invece pronunciata, sia pure in unica isolata pronuncia (Cass., Sez. 1, 2 marzo 1988, Scaburri), a favore della ricorribilità per cassazione del decreto emesso dal magistrato di sorveglianza, sul rilievo che il ricorso sarebbe ammissibile finché sussiste l'interesse al gravame, cioè finché il detto decreto non abbia cessato di avere efficacia per essere decorsi trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale di sorveglianza, senza che sia intervenuta la decisione di questo, o finché il decreto stesso non sia stato superato per effetto di un provvedimento del tribunale di sorveglianza.
Il meccanismo disciplinato dall'art. 51-ter ord. pen. prevede che il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione è in corso una misura alternativa (come l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la detenzione domiciliare), una volta informato che il condannato abbia posto in essere comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura, ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Immediatamente dopo provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza, cui spetta di pronunciarsi in via definitiva per la revoca o per la prosecuzione della misura alternativa: peraltro, se l'organo collegiale non provvede entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il decreto di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia. Il congegno descritto presenta analogie di fondo con quello contemplato dall'art. 51-bis dello stesso ordinamento penitenziario:
il provvedimento interinale dell'organo monocratico è finalizzato, in entrambi i casi, a fronteggiare prontamente quelle situazioni - occasionate da fattori processuali o da comportamenti del condannato - che possono ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del beneficio. Il provvedimento quindi dovrebbe conservare effetto fino alla decisione del tribunale, escludendo ogni possibilità di impugnazione.
In ogni caso, anche a voler ritenere impugnabile il cennato decreto del magistrato di sorveglianza, contrariamente a quanto viene assunto nel ricorso, l'avvenuta sospensione della concessa misura alternativa alla detenzione non può affatto definirsi automaticamente derivata dalla mera enunciazione di informazioni fornite dagli organi di polizia giudiziaria, traendo origine invece da una serie di violazioni di legge e di comportamenti specifici (come sono quelli indicati nel provvedimento) che appaiono di per sè indicativi della propensione a delinquere del ricorrente, e quindi legittimamente valutabili dal magistrato di sorveglianza ai fini della effettiva ricorrenza delle finalità (preventive e recuperatorie) proprie dell'istituto della detenzione domiciliare.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. d i c h i a r a il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2002