Sentenza 8 febbraio 2002
Massime • 1
In materia edilizia, anche in caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato, è ipotizzabile la sussistenza delle esigenze cautelari richieste dalla legge per disporre il sequestro preventivo dell'immobile, atteso che le conseguenze che tale misura tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata e che in materia urbanistica l'esistenza di una costruzione abusiva può aggravare il cd. carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del reato. (Nell'occasione la Corte ha specificato come non ogni costruzione abusiva ultimata incida sull'assetto del territorio, e come pertanto la lesione debba essere di volta in volta dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2002, n. 11146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11146 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALDO S. RIZZO - Presidente - del 08/02/2002
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 230
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 41396/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT NT, n. ad Agrigento il 13-11-1949
avverso l'ordinanza 3-10-2001 del Tribunale di Agrigento quale giudice dell'appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. W. DE NUNZIO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, Avv.to Giuseppe GRILLO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 3.10.2001 il Tribunale di Agrigento, accogliendo l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza 7.8.2001 del G.I.P. di quel medesimo Tribunale - che, sul presupposto della ritenuta insussistenza del "periculum in mora", aveva revocato il sequestro preventivo di un immobile edificato in località Maddalusa di Agrigento, già disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (costruzione di un immobile, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-archeologico, in difformità totale dai provvedimenti abilitanti), ipotizzati nei confronti di GU NT, DA CA, ZI CL e NZ RL - ripristinava la misura di cautela reale.
Il G.I.P., nell'ordinanza di revoca, aveva escluso la sussistenza del "periculum in mora" "perché l'immobile risulta completo ad eccezione dei lavori di rifinitura in qualche area esterna e degli infissi interni del fabbricato", ed aveva affermato che "il sacrificio di diritti costituzionalmente garantiti deve essere disposto dall'autorità soltanto nei casi in cui ciò è assolutamente necessario e per il tempo strettamente indispensabile". Il Tribunale evidenziava, invece, che l'immobile non era completo in tutte le sue componenti e non poteva, quindi, considerarsi "ultimato", sicché riteneva giustificabile la provvisoria ablazione di esso, al fine di evitare il pericolo che la libera disponibilità dello stesso potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la sola GU UT (attuale proprietaria (in seguito ad atto di donazione del 24.2.2000) dell'immobile, per la cui edificazione era stata rilasciata alla madre ZI CL la concessione edilizia n. 23 del 9.4.1999), la quale, sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, ha eccepito che:
- erroneamente la costruzione era stata ritenuta "non ultimata", poiché, ai fini del giudizio sulla completezza, deve prescindersi dalle opere di sistemazione delle aree esterne e dalla mancanza delle porte interne;
- la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che il provvedimento cautelare può essere emesso, ma non che deve essere mantenuto, finché l'opera non è completa;
- esiste un progetto di variante in corso d'opera, presentato alla Soprintendenza, ma presentatrice era stata la ZI (che, non essendo più proprietaria dell'immobile, non può più disporne) e, comunque, proprio la presentazione di tale progetto comprova che non si intende eseguire alcuna opera senza le prescritte autorizzazioni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché le doglianze in esso svolte sono manifestamente infondate.
1. In ordine alla questione dell'ammissibilità del sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata (vedi Cass., Sez. 3^ 12.10.2000, n. 2897, Muscariello, per una diffusa esposizione degli indirizzi giurisprudenziali) deve ricordarsi che alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto ammissibile la misura cautelare solo fino all'ultimazione dell'opera (Cass., Sez. 3^:
7.3.1992, Picca e 25.1.1994, Colazzilli ed altri;
Sez. 1^, 23.3.1994, P.M. in proc. Gentile), essenzialmente argomentando che la finalità dell'istituto sarebbe limitata alla necessità di "impedire la prosecuzione del reato edilizio".
Questo Collegio, al contrario, ritiene più conforme al dettato legislativo attuale il diverso e più recente orientamento secondo il quale la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo - che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato - è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter (vedi Cass., Sez. 3^: 27.9 1995, n. 2691, Imerito;
10.10.1996, n. 3440, Donato;
26.10.1996, n. 3195, Russo;
15.1.1997, n. 78, Messina;
27.3.1998, n. 336, Vargeto;
8.7.1999, Nisticò; 14.4.2000, n. 7351 Scritturale;
29.5.2000, n. 1551, Cice;
2.7.2001, D'Amora). In particolare - sia per i reati di mera condotta, istantanei o permanenti, sia per i reati di evento - deve considerarsi improprio discettare, ai fini che ci riguardano, sulla "consumazione" di essi, poiché le "conseguenze" che il sequestro preventivo tende ad evitare sono "ulteriori" rispetto alla fattispecie tipica già realizzata (rispetto, cioè, alla condotta dei reati formali ed all'evento naturalistico che integra la consumazione dei reati materiali). Che questa sia stata la intentio legis e sia oggettivamente la ratio legis, che hanno ispirato l'istituto del sequestro preventivo si desume inequivocabilmente:
- dalla dizione usata dal legislatore delegante nella direttiva riguardante la materia (art. 2, n. 31 della legge 16.2.1987, n. 81):
"impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze". Il che presuppone che la condotta sia già esaurita nei reati formali e che l'evento si sia già prodotto nei reati materiali;
- dalla dizione adoperata dal legislatore delegato, il quale ha previsto il sequestro preventivo "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso...", con evidente riferimento ad un reato già perfezionato in tutti suoi elementi ed a "conseguenze" diverse dagli elementi costitutivi.
Le "conseguenze" che la misura cautelare è destinata ad impedire, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., devono identificarsi, pertanto, non in tutte quelle che recano vantaggio all'autore del reato, ma sicuramente in quelle che continuano nel tempo (protraggono) o approfondiscono in intensità (aggravano) la lesione o la messa in pericolo dell'interesse protetto dalla norma penale incriminatrice e tale bene si identifica:
- quanto ai reati in materia urbanistica ed edilizia, nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio, nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica (parametri che risultano violati anche in ipotesi di aumento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti);
- quanto ai reati in materia di tutela paesaggistica, nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali. Una recente sentenza (Cass., Sez. 3^, 11.1.2002, Luongo), riprendendo argomentazioni già svolte in precedenti decisioni, ha messo altresì in evidenza la necessità di escludere che la locuzione "protrarre le conseguenze del reato" possa essere limitata soltanto agli sviluppi ulteriori rispetto agli elementi strutturali (costitutivi) dell'illecito per cui si procede, "in quanto altrimenti sarebbe impossibile disporre il sequestro preventivo nel caso di reati istantanei, con un'illegittima ed ingiustificata privazione di tutela della collettività ed un'indebita limitazione delle finalità del sequestro preventivo".
In senso contrario all'orientamento appena enunciato si è posta un'altra - isolata - decisione di questa Corte (Cass., Sez. 3^ 3.7.2001, Minopoli), in cui è stato affermato che in ogni caso non sarebbe possibile disporre il sequestro di una costruzione abusiva ultimata, argomentandosi che:
- la lesione del regolare assetto del territorio, lungi dall'essere una conseguenza dell'uso o della libera disponibilità del manufatto abusivo, è conseguenza connaturata alla sua realizzazione e permane anche se l'immobile è posto sotto sequestro;
- i reati di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985 hanno "connotati spiccatamente formali", non dipendendo affatto dalla prova di un danno effettivo all'assetto del territorio ed anzi potendo sussistere - salvo i meccanismi estintivi di cui agli artt. 13 e 22 della stessa legge - anche quando l'edificazione sia conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Tale ultima decisione merita adesione solo limitatamente alla rappresentata esigenza dell'impossibilità di ritenere sequestrabile, in via generale ed astratta, ogni costruzione abusiva ultimata;
mentre non può essere condivisa nella perentorietà
dell'eccettuazione, che risulta altrettanto generale ed astratta (come già rilevato in Cass., Sez. 3^ 11.1.2002, Luongo). Essa, invero, non tiene conto che:
- la misura cautelare può essere adottata anche per impedire che sia "agevolata la commissione di altri reati";
- l'aumento del carico urbanistico costituisce una conseguenza che non è affatto ontologicamente connaturata alla mera esistenza dell'immobile abusivo, bensì si correla proprio all'utilizzazione di esso, da cui discende l'aggravio delle preesistenti infrastrutture;
- le Sezioni Unite, con la sentenza 12.11.1993, n. 11635, P.M. in proc. Borgia, anche per quanto stabilito dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, hanno escluso la natura formale del reato di costruzione senza concessione o in difformità da essa. - in ogni caso, quando pure si trattasse di un reato formale, non resterebbe esclusa la possibile incidenza della costruzione abusiva sul carico urbanistico.
Deve ribadirsi, pertanto, la considerazione già svolta nella citata sentenza Luongo dell'11.1.2002, secondo la quale non è esatto asserire che ogni costruzione abusiva ultimata incide sull'assetto del territorio, poiché tale lesione deve essere dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta, ma è altrettanto inesatto affermare che l'esistenza di una costruzione abusiva non possa aggravare il c. d. carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del reato.
2. Chiarito in tal modo l'orientamento di questo Collegio in materia di costruzione abusiva già "ultimata", deve però rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il Tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza di un effettivo completamento dell'opera, risultando accertato in punto di fatto che:
- alcune opere di sistemazione delle aree esterne al manufatto risultano ancora incomplete rispetto al progetto approvato (area di parcheggio e scala di accesso allo stesso); non sono stati collocati gli infissi interni;
- sono state emesse ordinanze di sospensione dei lavori dal Comune di Agrigento e dalla competente Soprintendenza;
- l'A.S.L. ha richiesto ulteriori e specifici interventi per l'ottenimento della dichiarazione di abitabilità. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la permanenza del reato edilizio cessa soltanto con la ultimazione effettiva dei lavori, che deve farsi coincidere con l'ultimazione di tutte le opere del fabbricato, rifiniture, infissi ed impianti compresi (vedi, tra le tante pronunzie, Cass. Sez. 3^, 3.8.2000, n. 8775, Schiazza). Anche il reato attualmente previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n.490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985), allorquando sia realizzato mediante una condotta che si protrae nel tempo (ad esempio, attraverso una costruzione edilizia), è permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per altro motivo (vedi Cass., Sez. 3^: 20.9.1994, n. 9983, Sale e 1.6.1994, n. 6371, P.M. in proc. Bedognè). Deve perciò concludersi che, nella specie, la permanenza di entrambi i reati ipotizzati non può ritenersi cessata, poiché non è esaurita la condotta diretta al completamento dell'opera, per la realizzazione delle sue identità ed idoneità funzionali. A fronte di tale situazione di fatto è astrattamente condivisibile, in linea teorica e di principio, l'affermazione del ricorrente secondo la quale "il provvedimento cautelare può essere emesso, ma non deve essere necessariamente mantenuto, finché l'opera non è completa"; va ricordato, però, che la revoca del sequestro deve essere disposta, ex art. 321, 3^ comma, c.p.p., quando risultino mancanti o qualora vengano successivamente a mancare le condizioni che ne legittimano l'applicabilità, mentre una situazione siffatta non si configura nel caso in esame ove, quanto al periculum in mora, la libera disponibilità dell'immobile abusivo può senz'altro tuttora consentire la protrazione dei reati nei loro stessi elementi strutturali, non esclusa - ad evidenza - dalla mera presentazione di un progetto di variante in corso d'opera.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002