Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2009, n. 26805
CASS
Sentenza 16 aprile 2009

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Massime1

Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta pure al soggetto, anche se diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente. (Nella fattispecie, si trattava della società noleggiatrice che aveva dato in locazione un "camper" all'imputato, il quale non l'aveva restituito al termine del periodo d'uso concordato).

Commentario1

  • 1Intestazione utenza telefonica non basta per condanna (Cass. 16632/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2020

    La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell'azione. E' apodittica la motvazione che fondi la responsabilità penale sull'intestazione dell'utenza telefonica fissa e all'indicazione del domicilio come sede della ditta che prese in carico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2009, n. 26805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26805
Data del deposito : 16 aprile 2009

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