Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta pure al soggetto, anche se diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente. (Nella fattispecie, si trattava della società noleggiatrice che aveva dato in locazione un "camper" all'imputato, il quale non l'aveva restituito al termine del periodo d'uso concordato).
Commentario • 1
- 1. Intestazione utenza telefonica non basta per condanna (Cass. 16632/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2020
La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell'azione. E' apodittica la motvazione che fondi la responsabilità penale sull'intestazione dell'utenza telefonica fissa e all'indicazione del domicilio come sede della ditta che prese in carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2009, n. 26805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26805 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Напіш
26 8 05 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Dott. Antonio Esposito Presidente
1. Dott. Franco Fiandanese Consigliere del 16/04/09
2. " SENTENZA Margherita Taddei Consigliere
N.1568/09 R.G.N. 2466/09 3. "1 Michele Renzo Cons. Relatore 4. " Domenico Chindemi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Di IL SI nato il 15
ottobre 1969;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Michele
Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. dott.
Febbraro, che ha chiesto il rigetto delGiuseppe
ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3 novembre 2006 il Tribunale di Genova
condannava Di IL SI alla репа di mesi 9 di
منا reclusione ed € 300,00 di multa in relazione all'appropriazione debita di un camper da lui preso in locazione e non restituito alla ditta Aldocamper s.n.c.
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In data 15 dicembre 2008 la Corte d'Appello di Genova respingeva l'impugnazione dell'imputato e confermava la sentenza del Tribunale.
Ricorre l'imputato con due motivi: 1. Erronea avendoapplicazione dell'art. 120 c.p., ritenuto la Corte d'Appello di Genova che la società noleggiatrice del mezzo, unica querelante, fosse effettivamente legittimata a proporre querela, mentre tale legittimazione doveva essere riconosciuta al
solo proprietario del mezzo, che era la società di leasing "Hypo Alpe Adria Bank" s.p.a..
2. Illogicità della motivazione in ordine al fatto che l'imputato non sia mai stato titolare di patente di guida e alla conseguente ipotesi che altro soggetto, con documento falso, avesse preso a noleggio il mezzo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Relativamente al primo motivo, si osserva che il delitto di appropriazione indebita non tutela semplicemente il diritto di proprietà, ma colpisce tutti i comportamenti conformi alla condotta materiale descritta nella fattispecie incriminatrice che
comportino un abuso all'interno di un rapporto fiduciario tra due soggetti. Il bene protetto dalla norma è proprio quel rapporto fiduciario, sicché non rileva, ai fini dell'identificazione del soggetto passivo del reato (e quindi del titolare del diritto di querela) che egli sia il proprietario del bene appropriato, ma solo che sia uno dei protagonisti del pactum fiduciae attraverso la cui rottura si consuma
l'appropriazione. In tali casi la condotta criminosa anche in quanto realizza la viene in considerazione
2 violazione di un interesse, di un diritto diverso,
compreso pur esso nella tutela penale dell'art 646 c.p.
nell'ipotesi in cui la consegna della cosa a colui che ne appropri illegittimamente sia eseguita da se persona, diversa dal proprietario, che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa (e che,
quindi, non si limiti all'esecuzione materiale di un
ordine o di un incarico ricevuto dal proprietario). La violazione riguarda anche il rapporto personale e
obbligatorio intercorso fra colui che affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente;
in tal titolare del rapporto è, non gia il proprietario caso,
della cosa stessa, ma colui che esegue la consegna, il quale è anche titolare dell'interesse giuridico e del diritto all'uso predeterminato e alla restituzione della cosa: di conseguenza, soggetto passivo, persona offesa dal reato e, quindi, titolare del diritto di
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querela è anche la persona, diversa dal proprietario, che ha eseguito, in modo autonomo e indipendente, la consegna della cosa a colui che se ne appropriò abusivamente (così Cass. Sez. 2, ord. n. 1273 dep. il 9 dicembre 1971). Da questo orientamento, che costituisce peraltro la conseguenza evidente e inevitabile di ordinarie nozioni istituzionali del diritto penale, la
Corte non può distaccarsi. Nel caso di specie, non può dunque individuarsi il titolare del diritto di querela argomentando dalla sola proprietà del camper,
occorrendo considerare il rapporto instaurato dal Di Ilio con la società noleggiatrice, nel cui ambito è avvenuta la consegna del mezzo e il cui adempimento ne richiedeva la restituzione. L'abuso del rapporto fiduciario si è verificato precisamente in danno del noleggiatore, la cui querela correttamente è stata considerata sufficiente a configurare la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Il secondo motivo è inammissibile sotto due distinti e concorrenti profili: affronta esclusivamente questioni di merito che non possono essere oggetto del giudizio
3 di legittimità, sollecitando una nuova ed alternativa valutazione della prova. Inoltre, sollecita tali irrituali valutazioni mediante la formulazione di mere ipotesi, anche su fatti dei quali egli ha conoscenza diretta, così violando l'art. 581 lett. c) c.p.p. nella parte in cui obbliga il ricorrente a indicare con
chiarezza gli specifici elementi di fatto che dovrebbero sorreggere l'impugnazione.
In conclusione, i motivi proposti sono manifestamente infondati ovvero radicalmente inammissibili, ciò che determina l'inammissibilità del ricorso, alla quale si accompagna, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento della somma di € 1.000,00 alla cassa
delle ammende.
Roma, 16 aprile 2009
Il Consigliere estensore
(Michele Renzo) A I
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