Sentenza 2 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. TRUST - La tassazione dell'atto di dotazionehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 17 maggio 2018
Continua senza sosta l'altalena giurisprudenziale in ordine alla tassazione dell'atto di dotazione del trust: ultima puntata in ordine di tempo è la sentenza della Ctr Lazio 1518/01/2018. Secondo questa pronuncia, con tale atto si «determina la costituzione di un vincolo di destinazione su beni conferiti dal disponente che, in quanto si traduce in un sostanziale arricchimento del beneficiario» (nella fattispecie si trattava di un trust preordinato alla trasmissione generazione del patrimonio vincolato in trust) «rappresenta – di per sé e, perfino, indipendentemente dall'individuazione di un beneficiario – autonomo presupposto impositivo» per l'applicazione dell'imposta di donazione. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
er E N b O I Z l A R T REPUBBLICA ITALIANA S I Co G ORT# 1 5 18/ 01 I E L R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L O A B D A E D Oggetto T N É E Risarcimento danni. . S SEZ ONE TERZA CIVILE e E Sent. del Conciliatore . g Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15164/97 Presidente - Dott. Manfredo GROSSI 7312/00 Consigliere - Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 3221 - Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Ud. 04/07/00 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali per diritti L. 3000 rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata il 2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE in ROMA P.ZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
NZ SE, CHIMENZ SALVATORE, FIRS ASSIC SPA, CG408126 FIRS ASS.NI SPA IN LCA;
intimati - 2000 e sul 2° ricorso n* 07312/00 proposto da: 1323 FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale :
contro
NZ SE, GENERALI ASSIC SPA, CHIMENZ SALVATORE;
- intimati -
avversO la sentenza n. 94/97 del Giudice conciliatore di NAPOLI, emessa il 02/07/97 e depositata il 09/07/97 (R.G. 488/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso principale e dell'incidentale e l'assorbimento degli altri фу motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 1.3.1994 NZ GI, assumendo che il giorno 11.6.1993, in Napoli, alla Via S. Giacomo dei Capri, la sua autovet- tura (NA/Y54179) era stata investita e danneggiata dall'autovettura (NA/948074) di ME TO, as- sicurata con la Firs Assicurazioni s.p.a., conveniva 2 l'uno e l'altra dinanzi al Conciliatore di Napoli Sez. Montecalvario - per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in sede di precisazione delle conclusioni in L. 990.000, oltre accessori. : Nella prima udienza si costituiva la soc. Firs As- sicurazioni (il ME, invece, restava contumace), che nelle more del giudizio veniva posta in l.c.a. e parte attrice integrava il contraddittorio nei con- fronti del Commissario liquidatore e notificava alla Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designa- ta, l'atto di avviso previsto dall'art. 25 1.n.990/1969. den Con sentenza 2.7.1997, quindi, l'adito giudice " il MEcondannava "in modo alternativo tra loro e la Firs Assicurazioni al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di L.900.000, oltre in- teressi legali e svalutazione e spese di lite. La sentenza veniva dichiarata opponibile alle Ge- nerali quali impresa designata. Per la cassazione di tale sentenza la soc. Assicu- razioni Generali s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Gli intimati NZ GI, ME TO e Firs Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto difese. All'udienza del 18.1.2000 è stata disposta 3 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore della Firs Assicurazioni, che si è costituita in persona dello stesso, proponendo ricorso incidentale col quale ha aderito, per gli : stessi motivi, al ricorso della soc. Generali Assicu- razioni, depositando anche memoria. Il ricorso è stato notificato alle Generali Assi- curazioni, al NZ e al ME, senza replica da pa- dre di questi. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi den dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c., 2054 e 2056 C.C. (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), deducendo la nullità della sen- tenza per difetto o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Si assume che il giudice conciliatore ha ritenuto la piena responsabilità, nel- la produzione dell'evento dannoso, del conducente dell'auto del convenuto ME TO, assicurata con la Firs Assicurazioni, senza minimamente motivare le ragioni di tale suo convincimento. Il motivo, per quanto di seguito si espone, è fon- dato. E' principio di diritto che il giudizio di equità del Conciliatore è per sua natura di merito, riferen- dosi al criterio regolatore del singolo caso concreto ed è come tale insindacabile per vizi in iudicando, ma anche la sentenza del detto giudice è soggetta all'obbligo della motivazione. In particolare, il giudice conciliatore non può omettere qualsiasi motivazione al fine di giustificare la propria decisione, ovvero fornire una motivazione che è tale solo all'apparenza. den Nella specie, dunque, il conciliatore ha fornito in punto di responsabilità nella produzione dell'evento dannoso una motivazione soltanto apparen- te, avendo lo stesso meramente affermato che la doman- da attrice "è stata ampiamente provata sia attraverso documenti che testimoni", in quanto "è risultato che fu l'auto del convenuto a procurare l'incidente di cui è causa", senza nulla riferire circa l'iter argomenta- tivo che portava al giudizio di responsabilità conte- nuto nella sentenza. Lo stesso deve dirsi in relazione al quantum de- beatur, poiché anche in questo caso il detto giudice ha puramente e semplicemente affermato che "ugualmente per quanto riguarda il quantum è raggiunta la prova piena, per cui il convenuto deve essere condannato al 5 risarcimento del danno nella misura di lire 900.000 Tale primo motivo di ricorso va, pertanto, accol- restando in questa pronuncia assorbiti il secondo to, : (relativo alla condanna inammissibilmente pronuncia- della Firs, che era stata posta in liquidazione ta - al risarcimento del danno) e amministrativa, coatta (relativo a duplicazione della liquida- terzo motivo zione della rivalutazione e degli interessi). Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio, anche in ordine alla regola- mentazione delle spese di questo giudizio di legitti- mità, al Giudice di pace di Napoli (sostituito al Con- ciliatore ex l.n. 374/1991).
P.Q.M.
La CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie il primo mo- tivo di entrambi e dichiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di pace di Napoli. Così deciso, il 4.7.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. from fonato Calabrese IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Concetta Ammendola - 2 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Amimenanta