Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC04245 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 16050/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 16051/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 9911 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 08/01/02Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IA quale procuratrice di NA NI, NA IG, NA PE, eredi di CUNA M. DONATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi dall'avvocato PE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO INTERNO;
2002 - intimato e sul 2° ricorso n° 16051/99 proposto da: 12 -1- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale e contro ricorrente- nence
contro
NA IA quale procuratrice di NA NI, NA IG, NA PE;
- intimati avverso la sentenza n. 727/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 23/04/99 - R.G. N. 817/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accogliemento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- R.G. nn. 16050 e 16051/99 Svolgimento del processo M Gli eredi della defunta signora AT UN, deceduta il 1° gennaio '98, illustrano due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa nei confronti del Mi- nistero dell'Interno dal Tribunale di Lecce. la quale, accogliendo in parte il loro ap- pello avverso la sentenza pretorile di rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento in favore della dante causa, ha attribuito il bene- ficio, conformandosi al giudizio della rinnovata ctu, non dalla domanda amministra- tiva, ma dal 1° luglio 1997. Il Tribunale ha condiviso, rispetto alla pretesa versata in giudizio, la valutazione medico legale della "sussistenza di uno stato d'invalidità giuridicamente rilevante con decorrenza dal giugno 1997", formulata in base alla documentazione allegata agli atti, che riferiva l'esistenza di "cardiopatia sclerotica ipertensiva e fibrillante, epatopatia cronica, bronchite cronica e artropatia cronica del rachide con osteoporo- si". Per parte sua la difesa erariale, costituendosi, oltre a contraddire, propone ricorso in- cidentale, affidato a due motivi d'impugnazione. Motivi della decisione I due ricorsi essendo proposti contro la stessa sentenza devono essere decisi con- giuntamente (art. 335, cod. proc. civ.). La difesa della parte privata contesta, anzitutto, con il primo motivo, la sentenza de- nunciando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 delle leggi nn. 18/80 e 88 (rectius: 508)/88 e la mancanza di motivazione, perché fondata su frasi di stile, ade- sive al contenuto della relazione tecnica dell'Ausiliare, in cui s'accenna alle "tabelle ministeriali" incidenti sulla capacità di lavoro, da ritenere ininfluenti ai fini della va- lutazione della fattispecie, ed evidenziando come la decorrenza sia stata fissata in concomitanza con l'accertamento peritale, senza alcun approfondimento giustificati- vo, contro i principi sostenuti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di gra- duale evoluzione degli stati invalidanti, avendo, per contro, trascurato del tutto l'in- A dagine sui requisiti fisici specifici (deambulazione/compimento degli atti della vita) che consentono il riconoscimento del beneficio. Con il secondo mezzo contesta la motivazione della sentenza per non avere dato conto, ai fini della determinazione della decorrenza dell'indennità, delle gravi pato- logie sofferte dalla defunta e della loro insorgenza, già presenti sin dal 1987 e do- cumentate con certificazioni ospedaliere successive, di cui richiama i contenuti. L'Avvocatura generale dello Stato, d'altra parte, con il ricorso incidentale, invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della 1. 508/88 e dell'art. 1 della 1. n. 18/80 e difetti di motivazione. Sostiene, anzitutto, che "per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento", occorre accertare "il requisito della permanenza dello stato invalidante", nella specie non verificatosi in considerazione dell'aggravamento dello stato di salute che, nel breve volgere di un semestre, aveva determinato il decesso dell'assistita e discetta fra "deficit funzionali derivanti da patologie incidenti quoad valetudinem", come tali tutelati, e patologie incidenti quoad vitam" (estranee, come nel caso, al beneficio). Quest'ultime argomentazioni del ricorso incidentale, di carattere pregiudiziale es- sendo ipoteticamente idonee a definire il giudizio, devono essere esaminate per pri- me. Peraltro esse devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, involgen- do questioni di fatto di natura tecnica mai in precedenza proposte all'attenzione dei giudici di merito, posto che questa Corte non può valutarne istituzionalmente i pre- cisi contorni, essendo deputata, com'è certamente noto, esclusivamente al controllo di legittimità del giudizio di merito. Quanto al merito, neppure la tesi di parte ricorrente merita di essere condivisa. Infatti, la consulenza tecnica, fatta propria dal Tribunale che ha inteso conformarsi ad essa -sicché l'Ufficio può prenderne cognizione diretta-, a prescindere da que- stioni di poco momento, quali, oltre una prosa poco attenta, il riferimento a tabelle ministeriali sulla capacità di lavoro per nulla incidenti sul giudizio tecnico conclusi- vo (utile per inutile non vitiatur), ha espressamente ritenuto, anche sulla base dell' "istanza di anticipazione d'udienza in cui la UN si è ulteriormente aggravata, a- vendo subito un'emiparesi sinistra con encefalopatia multifattoriale, cardiopatia fi- brillante ipertensione arteriosa (vedi schema di dimissione dell'Ospedale Vito Fazzi) poiché allora la signora UN ormai 83enne versava in condizioni precarie e non es- sendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita...", dopo aver passato in ras- segna la documentazione agli atti, che "le patologie croniche evolutive ed inemen- dabili" di cui la UN era affetta, erano tali da "ridurre irreversibilmente la sua capa- cità con totale e permanente inabilità del 100 % con difficoltà persistenti e con ne- cessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita sin dal giugno 1997". In questo stato di cose, d'altra parte, non risponde a verità che il riconoscimento del beneficio sia coevo, come sostienelabilmente la difesa di parte ricorrente, alla valu- tazione tecnica compiuta dal CTU, poiché la relazione peritale è stata depositata a fine gennaio '99, rispetto ad incarico conferito nel maggio precedente, e la decorren- za della provvidenza è stata attribuita dal giugno '97, né si puntualizza, nel ricorso per cassazione, l'elemento decisivo che sarebbe stato trascurato dal giudice di e dal suo consulente per addivenire a un giudizio anticipato nel tempo, anche la domanda retorica che viene posta al termine del ricorso "avrebbe potuto UN AT, prima del 1997 attendere agli atti della vita quotidiana, secondo l'eccezio (rectius: accezione) innanzi indicata?" non va posta in questa fase, ma, se del avrebbe dovuto essere proposta nella fase di merito, con puntuale tempestività. Le spese processuali di questo giudizio di legittimità devono essere compensate le parti.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa fra le parti le spese pro- cessuali. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2002- Il Consigliere est. Misko Il Presidente Phil Лигитий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi25 MAR 2002 ale IL CANCELLIERE 5