Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 1
L'attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 è applicabile anche ai delitti relativi alle armi comuni da sparo, con la conseguenza che la pena prevista per tali delitti non può essere diminuita al di sotto del limite minimo di sei mesi di reclusione indicato dalla suddetta disposizione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2001, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI Presidente del19/12/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere N. 7109
3. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere N. 022467/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NOCERAINFERIORE nei confronti di:
1) VI SE N. IL 23/06/1921
avverso SENTENZA del 22/01/2001 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE sentita la relazione fatta dal Consigliere GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Izzo (conf)
Moti della decisione
Avverso la sentenza in epigrafe, che ha applicato a LE PE la pena di gg. 40 di reclusione e L. 90.000 di multa per la detenzione illegale di un fucile da caccia, il P.G. ha proposto ricorso deducendo l'illegalità della sanzione nella misura patteggiata ex art. 444 ss. c.p.p., sia relativamente alla determinazione pena-base, il cui minimo sarebbe pari ad 1 anno di reclusione e di L. 400.000 di multa, sia in ordine alla riduzione apportata ex art. 5 l. n. 895/196, secondo cui la sanzione non potrebbe scendere al di sotto di 6 mesi di reclusione. Il ricorso è fondato quanto alla dedotta illegalità della riduzione della pena al di sotto di sei mesi di reclusione per effetto dell'attenuante di cui all'art. 5 l. n. 895/1967. La giurisprudenza di questa corte, con l'unica eccezione del remoto precedente di segno contrario citato dal giudice "a quo" è invero, costante nel ritenere l'invalicabilità del predetto limite anche per i delitti relativi alle armi comuni da sparo (v. Cass., 6.4.1984, Aligante, Riv pen., 1986, 86; 24.11.1984, Bottin, Cass. pen., 1985, 1036; 26.5.1983, Giordano, Riv. pen., 1984, 212; 19.3.1982, Carnevale, Riv. pen., 1983, 811; 21.10.1982, Guida, Giust. pen., 1983, 2^, 691; 29.6.1982, Galante, Mass. Cass. pen., 1983, 138; 12.3.1981, Cuglia, Riv. pen., 1982, 83 e 11.11.1981, Mangianiello, Riv. pen., 1982, 719), atteso il tenore indifferenziato della previsione normativa e stante l'irrilevanza della sua collocazione nel testo della legge, essendo la diminuente della lieve entità anteposta a quella per le armi comuni. Nessuna illegalità è, per contro, ravvisabile determinazione della pena-base in mesi 8 di reclusione e L. 300.000 di multa, del tutto conforme al combinato disposto degli artt. 2 e 7 l. n. 895/1967 e successive modifiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2002